Corte di Cassazione Sezione 4 Penale Sentenza 19 gennaio 2022 n. 2147
Data udienza 28 settembre 2021 Integrale
CIRCOLAZIONE STRADALE – STATO DI EBBREZZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente
Dott. NARDIN Maura – Consigliere
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – Consigliere
Dott. DAWAN Daniela – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 29/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MIGNOLO Olga, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Nessun difensore e’ comparso. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano – ha confermato la sentenza del Tribunale di Bolzano che ha dichiarato (OMISSIS) colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dalla provocazione di un incidente stradale ((OMISSIS)).
2. Ricorre avverso la prefata sentenza di appello l’imputato, per il tramite del difensore che solleva due motivi strettamente connessi tra loro:
2.1. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita’ con riferimento al combinato disposto di cui all’articolo 178 c.p.p., lettera c), articoli 354 e 356 c.p.p. e articolo 114 disp. att. c.p.p. laddove stabiliscono che l’accertamento urgente sulla persona (nel caso, accertamento ematico) deve essere preceduto dall’avviso della facolta’ di farsi assistere da un difensore. La sentenza impugnata, nel fondare la responsabilita’ del prevenuto, ha valorizzato il contenuto dichiarativo delle testimonianze degli agenti della Polizia municipale intervenuti, pur in assenza di qualsiasi verbalizzazione. L’avviso della facolta’ di farsi assistere da un difensore, anche se dato in forma libera, necessita di essere documentato nel verbale come prova del rispetto delle modalita’ di legge.
2.2. Vizio di motivazione per essere questa manifestamente illogica giacche’ confonde e sovrappone la facolta’ di formulare oralmente l’avviso di cui all’articolo 114 disp. att. c.p.p. con la necessita’ inderogabile di formalizzare ed attestare in un atto di p.g. la formulazione dell’avviso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ meritevole di accoglimento.
2. Questa Corte (Sez. 4, n. 18349 del 29/04/2021, Piva Simone, Rv. 281169) ha recentemente riaffermato che la prova dell’avviso di cui all’articolo 114 disp. att. c.p.p. non deve essere offerta esclusivamente in base al contenuto del verbale di cui all’articolo 357 c.p.p., in cui, secondo quanto stabilito dall’articolo 115 disp. att. c.p.p., non e’ prescritta l’annotazione di tale adempimento. Invero, l’obbligo di redazione degli atti indicati dall’articolo 357 c.p.p., comma 2, tra i quali rientrano le operazioni e gli accertamenti urgenti, nelle forme previste dall’articolo 373 c.p.p., non e’ previsto a pena di nullita’ o di inutilizzabilita’. Ne consegue che l’unico profilo sul quale puo’ operare la valutazione giudiziale concerne l’attendibilita’ della testimonianza degli operatori della polizia giudiziaria in merito a quanto dagli stessi direttamente percepito nell’immediatezza dei fatti ma non verbalizzato, anche in relazione alle ragioni della omessa verbalizzazione (Sez. 4, n. 34806 del 5/06/2018, Lemyesser, in motivazione; Sez. 5, n. 25799 del 12/12/2015, dep.2016, Stasi, Rv. 267260; Sez. 4, n. 25521 del 10/05/2007, Foti, in motivazione).
3. Nel caso di specie i Giudici di merito, nel richiamare le deposizioni testimoniali degli operanti della Polizia Municipale, (OMISSIS) e (OMISSIS) – i quali hanno riferito di aver rivolto al prevenuto l’avviso di cui all’articolo 114 c.p.p. – non hanno svolto alcun accertamento sull’attendibilita’ delle loro rispettive testimonianze ne’ sulle ragioni per le quali l’avviso dato oralmente non fosse stato verbalizzato.
Si tratta di una lacuna motivazionale che comporta l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Trento per il necessario ulteriore approfondimento sul punto.
P .Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Trento.