Ho affittato ad una concessionaria auto un capannone commerciale. La copertura attuale è in lastre di alluminio che ricoprono dell’amianto. Nel gennaio del 2020, a seguito di un sopralluogo, un tecnico abilitato ha redatto la valutazione in base art. 4 del D.M. 06/09/94. Ora l’inquilino mi chiede nuova valutazione perché sono trascorsi 2 anni. Chi deve sostenere i costi?
La risposta al quesito passa dagli oneri che vengono posti a carico del proprietario o dell’inquilino nel contratto.
Se la specifica indicazione dell’onere di valutazione non è prevista, sarà menzionato il regolamento delle spese di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Quando il locatario, cioè chi occupa l’immobile, ha assunto contrattualmente i doveri di ordinaria e di straordinaria manutenzione, sarà suo compito occuparsi della presenza dell’amianto. Diversamente, l’onere ricade sul proprietario dell’immobile in quanto l’attività di bonifica dipende dallo stato di conservazione dell’immobile e non da ciò che viene svolto all’interno dello stabile (si confronti, Tar Lombardia, sent. n. 572/2017).
Pertanto, se all’inquilino è posto l’onere economico e amministrativo di sostenere le opere di straordinaria manutenzione, allora questi avrà anche l’onere di ottenere le valutazioni in commento, salvo che l’intervento non dipenda da colpa del proprietario.
Il fatto che, in zona, ci siano altri magazzini con il medesimo problema, purtroppo, non può esimere il Suo immobile dalla valutazione preventiva, richiesta dalla legge.
Sarebbe auspicabile, invece, che sia presentato un esposto/denuncia al Comune e alla Prefettura per portare a conoscenza gli enti preposti dell’esistenza di materiale pericoloso da bonificare.
Detto ciò, se nel contratto è previsto che le spese di straordinaria manutenzione sono posti in capo a Lei, allora si potrebbe ovviare a tale onere rappresentando che tale valutazione periodica non è stata prevista in contratto e che, salvo eventi che possano far presagire un cambiamento dello stato dei luoghi, non è necessario effettuare tale operazione, se non per iniziativa e a spese dell’inquilino.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla