Accertamento su anticipi in conto dell’azienda versati dall’imprenditore


Accertamento induttivo e conto C/anticipi: la mancata giustificazione, tramite prova contraria, dei versamenti di risorse persali da parte dell’imprenditore per far fronte alle necessità dell’azienda fa scattare la presunzione di nero e di evasione fiscale.
Il contribuente che utilizza le proprie disponibilità economiche per far fronte agli impegni finanziari della società, in assenza di indicazioni relative al conto C/anticipi, è suscettibile di accertamento per presunti ricavi in nero. Dunque, sempre bene giustificare le movimentazioni dal conto personale dell’imprenditore a quello dell’azienda.
La vicenda
L’Agenzia delle Entrate ha contestato a un imprenditore l’omessa contabilizzazione di ricavi avendo ravvisato una serie di irregolarità, quali la mancata presentazione dello studio di settore; il mancato riporto nel quadro Rf delle perdite di esercizio; l’investimento di considerevoli somme nell’attività aziendale, a fronte di una rilevante perdita di esercizio. Gli organi accertatori constatavano, altresì, per gli anni precedenti e per quelli successivi delle perdite o redditi irrisori, tali da far presumere un occultamento di corrispettivi.
Legittimo l’accertamento induttivo
Per quanto attiene ai ricavi non dichiarati, si legge nella sentenza, il contribuente deve fornire prova certa sulle risorse economiche utilizzate per far fronte agli impegni finanziari mediante mobilizzazioni di titoli e depositi: in pratica è necessaria la dimostrazione dell’avvenuto passaggio delle disponibilità proprie personali a favore dell’impresa individuale, se tra le scritture contabili non emerge il conto apporto o finanziamenti del titolare.
Non è sufficiente, insomma, che il ricorrente dimostri la propria disponibilità di somme rilevanti, ma deve anche dare prova del loro disinvestimento a favore dell’impresa, e giustificazione plausibile dell’accantonamento d’ingenti capitali, proprio in ragione dell’andamento negativo dell’impresa.
note
[1] CTP Benevento sent. n.120/07/2015.
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