Danno da vacanza rovinata, responsabilità agenzia viaggi e tour operatori: le ultime sentenze della Cassazione.
Indice
- 1 L’agenzia viaggi è responsabile per la vacanza andata male?
- 2 Pacchetto turistico acquistato da tour operator attraverso agenzia di viaggi: responsabilità
- 3 Contratto di viaggio: natura del rapporto tra viaggiatore e intermediario e obblighi delle parti
- 4 Esonero responsabilità dell’agenzia di viaggi
- 5 Mandato e rappresentanza tra tour operator e agenzia viaggi
- 6 Vendita di pacchetti turistici e responsabilità per mancato o inesatto adempimento
- 7 Vendita di pacchetto turistico e diritto al risarcimento dei danni avvenuti nel corso di viaggio
- 8 La responsabilità dell’agenzia di viaggio ex art. 1703 c.c
L’agenzia viaggi è responsabile per la vacanza andata male?
L’intermediario di viaggi (o “agenzia di viaggi”) risponde delle obbligazioni tipiche di un mandatario o venditore come ad es., scegliere con oculatezza l’organizzatore, trasmettere le prenotazioni, incassare il prezzo o restituirlo in caso di annullamento. L’intermediario, invece, non è responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, sempreché che il viaggiatore non dimostri che l’intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere l’inaffidabilità del tour operator cui si era rivolto oppure la mancata corrispondenza alle prestazioni promosse e pubblicizzate, facendo uso della diligenza da lui esigibile in base all’attività esercitata (art. 1176, comma 2, c.c.).
Corte di cassazione, civile, sezione 6 3, ordinanza del 2 febbraio 2022, n. 3150
Pacchetto turistico acquistato da tour operator attraverso agenzia di viaggi: responsabilità
Qualora un pacchetto turistico del “tour operator” venga acquistato per il tramite di un’agenzia di viaggi, quest’ultima agisce, al contempo, come mandataria sia all’acquisto per conto del cliente sia alla vendita per conto del medesimo “tour operator”, ed in tal veste assicura la conclusione, tra i predetti mandanti, del contratto di viaggio, sicché i diritti e gli obblighi relativi a tale ultimo rapporto sorgono direttamente tra “tour operator” e cliente finale.
Ne consegue che l’adempimento, da parte dell’agente di viaggi, di un obbligo restitutorio del “tour operator” nei confronti del cliente (nella specie, la restituzione del prezzo del pacchetto turistico), per un verso, preclude all’agente di ripetere quanto versato al proprio cliente finale, posto che costui ha il diritto di ricevere il rimborso di quanto versato per un servizio non ricevuto ed a trattenere l’utilità ricevuta, e, per altro verso – in difetto di un’azione titolata tra “solvens” e debitore indirettamente beneficiato dell’adempimento eseguito dal primo -, legittima l’agente di viaggi a proporre nei confronti del “tour operator” l’azione generale di arricchimento senza causa di cui all’art. 2041 c.c.
Corte di cassazione, civile, sezione 2, sentenza del 24 novembre 2020, n. 26694
Contratto di viaggio: natura del rapporto tra viaggiatore e intermediario e obblighi delle parti
In caso di stipulazione di un contratto di organizzazione di viaggio, da parte di un agente intermediario per conto del viaggiatore, tra costoro sorge un rapporto di mandato con rappresentanza, da cui consegue che il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 c.c., a somministrare all’intermediario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato ed a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l’annullamento del viaggio, qualora l’agente – in forza di questo rapporto – abbia assunto l’obbligo verso l’organizzatore; conseguentemente, l’intermediario ha diritto di ripetere il corrispettivo anticipato al “tour operator” per conto del viaggiatore, anche se quest’ultimo non aveva espressamente autorizzato tale pagamento, trattandosi di diritto che sorge dal contratto di mandato.
Cassazione civile sez. III, 13/10/2016, n.20659
Esonero responsabilità dell’agenzia di viaggi
Posto che grava sull’intermediario di viaggi l’onere di fornire la prova di aver formalmente trasmesso ai viaggiatori, mediante i documenti di viaggio, le informazioni prescritte, idonee a renderli avvertiti del fatto che l’intermediario medesimo non assume a suo carico rischi ed incognite circa l’adempimento delle prestazioni turistiche, nonché a far loro conoscere l’identità dei soggetti direttamente responsabili, la mancata dimostrazione del compimento di tale formalità fa sì che l’intermediario assume la stessa responsabilità dell’organizzatore.
In tema di contratto di viaggio turistico, l’intermediario assume nei confronti del viaggiatore sia la responsabilità tipica del mandatario che quella di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, resa esecutiva in Italia dalla l. 27 dicembre 1977 n. 1084 (applicabile nella specie ratione temporis). In forza del primo tipo di responsabilità, l’intermediario è tenuto ad eseguire le operazioni richieste dal viaggiatore con la diligenza di cui all’art. 1710 c.c. e ha doveri di attenzione e oculatezza anche nella scelta dell’organizzatore del viaggio e dei prestatori dei servizi turistici ma non è responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l’intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza tipica dell’attività esercitata, l’inaffidabilità dei soggetti cui si sia rivolto o la non rispondenza alla realtà delle prestazioni promesse e pubblicizzate.
L’art. 18, comma 1, della convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970 sui contratti di viaggio impone all’intermediario l’obbligo di rendere noto ai viaggiatori, tramite i documenti di viaggio, che egli opera solo come intermediario e che non assume alcuna responsabilità per l’organizzazione e la prestazione dei servizi turistici e di rendere noto altresì il nome e indirizzo dell’organizzatore del viaggio, come di coloro ai quali sia affidata direttamente ed autonomamente la prestazione di peculiari servizi. Ciò onde i viaggiatori siano tempestivamente avvertiti sia del fatto che rischi ed incognite circa l’adempimento delle prestazioni turistiche saranno a loro carico, sia dell’identità dei soggetti direttamente responsabili, nei confronti dei quali potranno rivalersi per gli eventuali inadempimenti e danni.
La responsabilità per gli eventuali inadempimenti dell’organizzatore del viaggio, o del fornitore dei servizi turistici, non può essere addebitata automaticamente al mero intermediario, occorrendo a tal fine dimostrare che quest’ultimo era a conoscenza, o avrebbe potuto conoscere, facendo uso della diligenza tipica dell’attività esercitata, l’inaffidabilità dei predetti soggetti, ai quali ha indirizzato i suoi clienti, ovvero la non rispondenza alla realtà delle prestazioni promesse tramite i depliants e il materiale pubblicitario.
Corte di cassazione, civile, sezione 3, sentenza del 19 gennaio 2010, n. 696
Mandato e rappresentanza tra tour operator e agenzia viaggi
Fra organizzatore ed intermediario di viaggio intercorre un rapporto di mandato, conferito dal primo al secondo, che si evidenzia nel momento in cui l’intermediario riceve dal viaggiatore il prezzo del viaggio come mandatario dell’organizzatore, con l’obbligo di ritrasferirlo a quest’ultimo ex art. 1713 c.c. Tale obbligo di trasferimento sussiste anche nel caso che il viaggiatore, dopo aver pagato, disdica il viaggio.
Cassazione civile sez. III, 08/10/2009, n.21388
Vendita di pacchetti turistici e responsabilità per mancato o inesatto adempimento
In tema di contratto di viaggio turistico, l’intermediario assume nei confronti del viaggiatore sia la responsabilità tipica del mandatario che quella di cui alla Convenzione di Bruxelles del 23 aprile 1970, resa esecutiva in Italia dalla legge 27 dicembre 1977 n. 1084 (applicabile nella specie “ratione temporis”). In forza del primo tipo di responsabilità, l’intermediario é tenuto ad eseguire le operazioni richieste dal viaggiatore con la diligenza di cui all’art. 1710 cod. civ. e ha doveri di attenzione e oculatezza anche nella scelta dell’organizzatore del viaggio e dei prestatori dei servizi turistici ma non è responsabile degli inadempimenti dell’organizzatore o della non rispondenza dei servizi effettivamente offerti a quelli promessi e pubblicizzati, a meno che il viaggiatore o il turista non dimostri che l’intermediario, tenuto conto della natura degli inadempimenti lamentati, conosceva o avrebbe dovuto conoscere, facendo uso della diligenza tipica dell’attività esercitata, l’inaffidabilità dei soggetti cui si sia rivolto o la non rispondenza alla realtà delle prestazioni promesse e pubblicizzate.
Corte di cassazione, civile, sezione 3, sentenza del 19 gennaio 2010, n. 696
Vendita di pacchetto turistico e diritto al risarcimento dei danni avvenuti nel corso di viaggio
La disciplina sulla vendita di pacchetto turistico contempla la responsabilità dell’organizzatore e dell’intermediario nei confronti del turista, nel caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita ed il conseguente risarcimento del danno, in difetto di prova del fatto che tali inadempienze siano state determinate da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
Dunque incombe sull’organizzatore e/o sull’intermediario l’onere della prova contraria (nel caso di specie il tribunale ha ravvisato la responsabilità per i danni patiti dal turista in conseguenza del fatto del terzo prestatore del servizio del cui operato si sono serviti l’operatore turistico e l’intermediario per fornire la prestazione e, nel dettaglio, per la condotta negligente del gestore del resort che non aveva garantito condizioni igieniche adeguate per scongiurare il contagio della malattia contratta dal turista durante il soggiorno).
Tribunale Roma sez. XVII, 08/10/2021, n.15683
La responsabilità dell’agenzia di viaggio ex art. 1703 c.c
L’agenzia venditrice, quale intermediario fra il viaggiatore ed il tour operator, ha precipuamente l’onere contrattuale di acquistare il pacchetto turistico per conto del cliente, e risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti dal contratto di mandato di cui all’art. 1703 cod. civ..
Tribunale Bologna sez. II, 28/07/2020, n.1121