Il dipendente che consiglia ai clienti il concorrente è licenziabile


Lavoro: vietato suggerire alla clientela altri esercizi commerciali diversi da quelli presso cui si presta lavoro.
È da considerarsi infedele il comportamento di quel un dipendente che consigli ad un cliente del proprio datore di lavoro di rivolgersi ad un’altra azienda per la medesima prestazione: in tal caso, il licenziamento disciplinare è più che legittimo perché tale condotta è sufficiente a rompere il legame di fiducia che dovrebbe legare le parti del rapporto di lavoro. Ciò vale anche se poi il cliente non segue il consiglio datogli dal dipendente infedele. Lo ha detto la Corte di Appello di Genova con una recente sentenza [1].
Suggerire alla clientela di andare da un altro competitor – sempre che si tratti di clientela già acquisita dal datore – rappresenta una violazione dell’obbligo di fedeltà e giustifica – si legge nella sentenza in commento – la sanzione del licenziamento per giusta causa.
Con riferimento, invece, ai suggerimenti dati a soggetti che non costituiscono clientela già acquisita, vi è giurisprudenza che ritiene licenziabile il dipendente che svilisca le qualità dell’azienda presso cui lavora.
Nel caso di specie, inoltre, lo sviamento della clientela è stato ancor più grave poiché avvenuto in favore di un ex dipendente che, dopo un contrasto col vecchio datore di lavoro, si era messo in proprio.
note
[1] C. App. Genova, sent. n. 66/2015.