Responsabilità socio unico società unipersonale


Quando una società può essere costituita da una sola persona e in quali casi quest’ultima risponde dei debiti sociali.
Chi vuole intraprendere un’attività imprenditoriale da solo ha la possibilità di scegliere tra due opzioni: dare vita a un’impresa individuale oppure costituire una società. Sembra una contraddizione: infatti una società presuppone, nel significato che è sempre stato attribuito a questa parola, l’esistenza di più persone che, insieme, vogliono realizzare uno scopo comune di carattere economico.
Il legislatore italiano ha consentito la costituzione di società unipersonali per agevolare coloro che vogliono iniziare un’attività d’impresa limitando i rischi che questa comporta. Infatti, in questo caso, il socio unico risponde nei confronti dei creditori unicamente con il capitale che ha investito. Vi sono tuttavia alcune situazioni in cui questo beneficio viene meno e il socio risponde dei debiti sociali con l’intero suo patrimonio. In questo articolo approfondiremo il tema della responsabilità del socio unico di una società unipersonale, specificando in quali casi essa diventa illimitata e cosa può accadere nell’ipotesi di fallimento della società.
Prima di affrontare l’argomento, è necessario spiegare quali sono le caratteristiche di questa società. Su queste basi, successivamente, vedremo quali sono i vantaggi nel costituirla e cosa deve fare il socio per mantenere limitata la sua responsabilità per i debiti sociali.
Indice
Società unipersonale: cos’è?
La società unipersonale si caratterizza per essere costituita da un solo socio. In passato, questa possibilità era esclusa, perché era considerata una comoda scappatoia per le imprese individuali, finalizzata a limitare la responsabilità dell’imprenditore nei confronti dei creditori.
Successivamente, in attuazione di una direttiva comunitaria [1], è stata introdotta la possibilità di costituire società a responsabilità limitata con un solo socio [2]. Con la riforma del diritto societario [3] si è data poi questa possibilità anche alle società per azioni.
Pertanto, le società che possono essere costituite in forma unipersonale sono le seguenti:
- società a responsabilità limitata (srl);
- società a responsabilità limitata semplice (srls);
- società per azioni (spa).
Dopo un primo periodo di esitazione, oggi sempre più imprenditori scelgono di costituire una società unipersonale per svolgere la loro attività. Una caratteristica dell’impresa individuale, infatti, è la responsabilità illimitata dell’imprenditore nei confronti dei creditori. Ciò comporta che, se i debiti non vengono pagati puntualmente, essi possono soddisfarsi sul patrimonio personale dell’imprenditore, sottoponendolo a pignoramento. Scegliendo la forma della società unipersonale, invece, l’imprenditore destina all’attività un capitale ben determinato e, salvo le eccezioni che tra poco vedremo, il suo patrimonio rimane al riparo da eventuali azioni dei creditori.
Quali sono le caratteristiche di una società unipersonale?
Le società unipersonali non hanno una disciplina a sé stante rispetto alle altre società, ma sono regolate dalle norme del Codice civile sulle società a responsabilità limitata [4] o sulle società per azioni [5]. Esse hanno inoltre le seguenti particolarità:
- per dare vita alla società è sufficiente un atto unilaterale anziché un contratto. In tal caso, il capitale deve essere versato per intero prima della costituzione, anziché nella misura del 25% come avviene di norma [6];
- se una società con più soci diviene unipersonale, eventuali conferimenti ancora dovuti devono essere interamente versati entro 90 giorni [7];
- le generalità complete dell’unico socio devono essere comunicate al registro delle imprese, presso la Camera di commercio, entro 30 giorni dalla data dell’iscrizione nel libro dei soci. Allo stesso modo, devono essere comunicate eventuali variazioni successive;
- la circostanza che vi è un unico socio deve essere specificata negli atti e nella corrispondenza della società.
Alcune norme stabilite per le società, che presuppongono necessariamente una pluralità di soci, non si applicano. Un esempio è quello del diritto di prelazione: di norma, quando un socio decide di vendere la sua quota, gli altri soci hanno diritto di acquistarla con preferenza (detta appunto prelazione) rispetto ad altri. Come è intuibile, si tratta di una regola che in una società unipersonale non può trovare applicazione.
Veniamo ora alla responsabilità del socio unico di una società unipersonale. Se la regola è quella che il socio non risponde dei debiti sociali, se non nei limiti del capitale che ha deciso di investire nella società, in alcuni casi egli può perdere questo beneficio.
La perdita del beneficio della limitazione di responsabilità si verifica nell’eventualità di fallimento della società, se il socio non ha curato alcuni adempimenti previsti dalla legge [8]. Precisamente:
- quando il capitale sociale non è stato versato per intero prima della costituzione della società; oppure, nel caso di società con più soci divenuta unipersonale, quando i conferimenti ancora dovuti non sono stati interamente eseguiti nel termine di 90 giorni;
- quando non si sia provveduto ad effettuare la prescritta pubblicità nel registro delle imprese.
Quando il socio unico viene meno alle suddette prescrizioni, in caso di fallimento della società la procedura viene estesa anche a lui, che risponderà dei debiti sociali illimitatamente, con l’intero suo patrimonio.
A ben guardare, però, rimane la convenienza di questa forma di società. È sufficiente che il socio unico adempia scrupolosamente alle prescrizioni di legge. In particolare, egli deve prestare attenzione agli adempimenti riguardanti il versamento del capitale e la pubblicità. Con questi accorgimenti il suo patrimonio personale sarà sempre al riparo da eventuali pretese del creditori della società.
Di Adele Margherita Falcetta
note
[1] Direttiva 89/667/CEE
[2] D. Lgs. n. 88/1993
[3] D. Lgs. n. 6/2003
[4] Art. 2462 e seguenti cod. civ.
[5] art. 2464 co. 4 cod. civ.
[6] art. 2464, ultimo comma, cod. civ.
[7] Art. 2325 e seguenti cod. civ.
[8] Art. 2462 co. 2 cod. civ.