Telecamera in condominio: cosa può riprendere?


Le regole per installare e gestire un impianto di videosorveglianza delle parti comuni senza ledere la privacy dei vicini e dei passanti.
Molti condomini italiani sono dotati di impianti di videosorveglianza per controllare le parti di proprietà comune: cortili, vialetti, muri esterni, portone d’ingresso, parcheggi. Ma le polemiche non mancano, perché c’è chi teme violazioni della privacy. In effetti non è piacevole abitare lì e sapere di essere ripresi ogni volta che si passa, magari in “dolce” compagnia di qualcuno e in orari inconsueti. Ma anche gli estranei alla compagine condominiale, che frequentano il palazzo per andare a trovare familiari e amici o per recarsi in uno studio professionale, vorrebbero sapere come e da chi vengono trattate le loro immagini. Per dirimere queste giuste perplessità bisogna sapere cosa può riprendere una telecamera in condominio.
Indice
Telecamere private e privacy del condominio
La telecamera installata per sorvegliare spazi privati, come l’ingresso di casa di un singolo condomino, non richiede autorizzazioni, ma deve essere posizionata in modo da non riprendere anche le aree comuni, come il pianerottolo e le scale del palazzo, e tantomeno può essere puntata sulle altre abitazioni, altrimenti si può essere denunciati dal vicino “spiato” per il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis Cod. pen.).
Per non rischiare di incorrere in questo reato, il Garante privacy suggerisce di installare il sistema di videosorveglianza in modo che l’obiettivo della telecamera riprenda esclusivamente lo spazio privato. In materia di riservatezza personale vige il principio di «minimizzazione dei dati», che devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite: quindi, le telecamere devono limitarsi a sorvegliare la proprietà privata e non servire ad altri scopi, come curiosare nei movimenti e nelle abitudini dei vicini: questo comportamento è illecito perché lede la privacy altrui.
Il Garante ha precisato nelle Faq che occorre «attivare misure tecniche per oscurare porzioni di immagini» quando è «inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi», come nel caso di una telecamera posizionata davanti alla porta di casa propria che riprende anche una parte del pianerottolo o del vialetto di passaggio comune. Quindi, «l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza» e non è possibile effettuare «ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi».
Telecamere condominiali: regole per l’installazione
L’art. 1122 ter del Codice civile consente «l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse». Si tratta del caso opposto a quello esaminato nel paragrafo precedente: qui la videosorveglianza riguarda le aree comuni (cortili, parcheggi, muri esterni, pianerottoli, ecc.) e non coinvolge le aree di proprietà esclusiva di ciascun condomino.
L’installazione di telecamere condominiali richiede:
- l’approvazione dell’assemblea, con una delibera adottata dalla maggioranza degli intervenuti che rappresentano almeno la metà del valore dell’edificio (500 millesimi);
- l’obbligo di esporre i cartelli di avviso della presenza di telecamere;
- la conservazione dei dati raccolti per un periodo di tempo limitato e non eccedente le finalità del trattamento (24 o al massimo 48 ore, salvo esigenze speciali dovute a indagini in corso, ad esempio per furti commessi nello stabile);
- la nomina di un soggetto incaricato del trattamento dei dati acquisiti e dunque responsabile della privacy (può farlo anche l’amministratore): deve garantire la protezione delle immagini e dei filmati con adeguate misure tecniche di sicurezza, e l’accesso a questi dati alle sole persone autorizzate.
Telecamere di negozi in condominio
In molti edifici condominiali vi sono negozi a piano terra che collocano le proprie telecamere di videosorveglianza per motivi di sicurezza. Questi impianti servono a tutelare la proprietà privata, ma possono riprendere anche parti comuni del fabbricato o la pubblica via: per questo motivo devono essere regolarmente segnalate con il cartello di avviso e – ad eccezione della necessità di approvazione da parte dell’assemblea – soggiacciono alle medesime regole a tutela della privacy che abbiamo descritto sopra per le telecamere condominiali.
La giurisprudenza [1] ritiene legittima l’installazione di una telecamera di videosorveglianza per le esigenze di sicurezza e di custodia di un esercizio commerciale ed esclude una violazione della privacy quando vengono riprese aree condominiali, come l’ingresso del palazzo ed i parcheggi «trattandosi di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone e, pertanto, esclusi dalla tutela di cui all’art. 615 bis Cod. pen.», cioè del reato di interferenze illecite nella vita privata che, invece, sussiste quando «chiunque, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di privata dimora».
Approfondimenti
Per ulteriori informazioni leggi i seguenti articoli:
- Videosorveglianza in condominio;
- Videosorveglianza privata: 6 cose da sapere;
- Quando e dove è consentito installare una telecamera;
- Videosorveglianza condominio: ultime sentenze.
note
[1] C. App. Catania, sent. n. 317 del 15.02.2022.