Taratura, indicazione della data dell’ultima verifica e degli estremi del verbale di taratura: come si orientano la Cassazione e i giudici di merito.
Indice
- 1 Gli autovelox devono essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura
- 2 Rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox e regolarità della sanzione
- 3 Eccesso di velocità, valido il verbale privo degli estremi del certificato di taratura dell’autovelox
- 4 Nulla la multa che non indica la data dell’ultima taratura dell’autovelox
- 5 Eccesso di velocità, valido il verbale privo degli estremi del certificato di taratura dell’autovelox
- 6 Accertamento della velocità, tutte le apparecchiature di misurazione devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura
- 7 L’omessa taratura dell’autovelox incide sull’attendibilità del rilevamento, ma non inficia la validità della contestazione
Gli autovelox devono essere sottoposti a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura
Poiché, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del d.lg. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, (Corte Cost. 18 giugno 2015 n. 113), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (nel caso in esame, relativa ad un verbale per violazione dei limiti di velocità, la verifica aveva riguardato solo la taratura e non la regolarità del controllo periodico, mentre il giudice avrebbe dovuto provvedere a verificare anche questo secondo profilo).
Cassazione civile sez. VI, 17/01/2022, n.1283
Rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox e regolarità della sanzione
Ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all’art. 142, comma 8, c.d.s., a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox, non è necessario che il verbale contenga l’indicazione del certificato di regolare taratura dell’apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità , poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l’effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell’impianto, spostando sull’amministrazione l’onere di depositare la certificazione di taratura.
Tribunale Pistoia sez. I, 08/11/2021, n.789
Eccesso di velocità, valido il verbale privo degli estremi del certificato di taratura dell’autovelox
In tema di violazione dei limiti di velocità, ai fini della legittimità della sanzione non è necessario che il verbale di contestazione contenga una specifica menzione, indicandone gli estremi, del certificato di taratura periodica; tale indicazione non è funzionale alla prova dell’effettuazione della taratura stessa, che va – difatti – fornita dall’amministrazione mediante la produzione delle relative certificazioni. La mancata menzione degli estremi del certificato di taratura non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, il quale può limitarsi a contestare l’effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell’impianto, spostando sull’amministrazione l’onere di depositare la certificazione di taratura.
Cassazione civile sez. VI, 18/06/2021, n.17574
Nulla la multa che non indica la data dell’ultima taratura dell’autovelox
La multa è valida solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell’avvenuto adempimento della taratura: solo così il rilevamento può presumersi affidabile».
Cassazione civile ord. n. 5227/2018
Eccesso di velocità, valido il verbale privo degli estremi del certificato di taratura dell’autovelox
Ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all’art. 142, comma 8, c.d.s., a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio autovelox, non è necessario che il verbale contenga l’indicazione del certificato di regolare taratura dell’apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l’effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell’impianto, spostando sull’amministrazione l’onere di depositare la certificazione di taratura.
Cassazione civile sez. VI, 18/06/2021, n.17574
Accertamento della velocità, tutte le apparecchiature di misurazione devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura
Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 45 comma 6 C.d.S., nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate.
In relazione all’obbligo di taratura periodica cui deve essere sottoposto l’apparecchio autovelox, non può essere attribuito alcun valore all’annotazione di conformità riportata sul verbale dai vigili accertatori.
In caso di contestazione circa l’affidabilità delle apparecchiature con cui sono rilevate automaticamente le violazioni dei limiti di velocità, il giudice è tenuto ad accertare se sono state effettuate le periodiche verifiche di funzionalità e taratura, non potendosi ritenere sufficiente, in quanto non coperta da fede privilegiata, l’annotazione a tal fine apposta da chi ha redatto il verbale di contestazione.
Cassazione civile sez. VI, 18/06/2020, n.11776
L’omessa taratura dell’autovelox incide sull’attendibilità del rilevamento, ma non inficia la validità della contestazione
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, cosicché, in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate. Tuttavia va precisato che la mancanza di taratura periodica (e di indicazione della stessa) incide sull’attendibilità del rilevamento e produce i suoi effetti sul piano dell’onere della prova, senza estendersi alla validità dell’atto.
Tribunale Pavia sez. III, 13/07/2020, n.718
In tema di sanzioni amministrative conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti dal codice della strada, non possono costituire fonti di prova i dati provenienti da strumenti elettronici di misurazione (cd. “autovelox”) se muniti questi della sola omologazione, in quanto l’uso di apparecchiature automatiche senza il presidio di agenti accertatori comporta l’inderogabile necessità che la rilevazione della velocità sia il risultato non solo di una procedura rigorosa, trasparente e controllabile, ma anche il frutto di un accertamento operato da una apparecchiatura elettronica di alta affidabilità tecnica che non possa essere messa in alcun modo in discussione. Ne discende che spetta alla p.a. fornire la prova inconfutabile della sussistenza della violazione amministrativa e, quindi, della effettuata taratura e della sicura affidabilità dell’apparecchio.
Giudice di pace Molfetta, 22/12/2010, n.644
In caso di violazione delle norme del codice della strada per violazione dei limiti di velocità, ai fini della validità dell’accertamento deve essere dimostrato che lo strumento utilizzato per la rilevazione sia stato regolarmente tarato secondo le normative europee e nazionali di riferimento, trattandosi di apparecchiatura rientrante nella categoria delle strumentazioni a “metrologia legale”; ne consegue che la totale assenza di un certificato di taratura rilasciato da apposito centro rende inidonea e assolutamente inattendibile la fondatezza del rilevamento effettuato con l’apparecchiatura utilizzata, che non può dipendere solo da un generico autocontrollo, contrario ad ogni principio di certezza del diritto.
Giudice di pace Galatina, 20/09/2008
È nullo il verbale elevato per violazione dell’art. 146 c.strad. (transito con semaforo rosso), qualora sia carente la prova sull’omologazione e taratura dell’apparecchio e le modalità di funzionamento dello stesso siano inattendibili, senza l’indicazione del minuto secondo in cui avviene lo scatto della foto, né del mese ed anno sul display.
Giudice di pace Nocera Inferiore, 23/04/2007