Sentenza n. 386/2022 pubbl. il 15/02/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Quarta Civile, in persona del Giudice Unico dott. Cesare Massetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 7488/2020 del Ruolo Generale promossa con ricorso ritualmente notificato e posta in decisione all’udienza del 16 novembre 2021
da
VL
contro
CONDOMINIO
In punto: condominio.
CONCLUSIONI
Dell’attore
Come in atti.
Del convenuto
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato VL conveniva in giudizio avanti l’intestato Tribunale il Condominio chiedendo l’accertamento della nullità ovvero l’annullamento della deliberazione dell’assemblea tenutasi l’11 gennaio 2020. Osservava il ricorrente che l’assemblea si era tenuta in luogo ed ora diversi rispetto a quelli indicati nell’avviso di convocazione.
Costituendosi in giudizio il Condominio contestava in toto gli assunti avversari, eccependo in primis l’inammissibilità dell’impugnativa, in quanto proposta con ricorso anziché con citazione. Nel merito rilevava che il ricorrente era stato preventivamente avvisato via mail circa lo spostamento del luogo dell’assemblea, e che in occasione della stessa riunione uno dei condomini si era recato a casa sua e aveva appreso che il V non avrebbe partecipato in quanto indisposto.
La causa non veniva istruita.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all’udienza del 16 novembre 2021 passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ATTORE CONVENUTO
Occorre premette che il ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio, e che il convenuto ha accettato la rinuncia, ma non a spese compensate.
L’accettazione della rinuncia, contenente condizioni, non è efficace; pertanto, non è possibile pervenire alla declaratoria di estinzione del processo.
Ciò premesso, l’eccezione di inammissibilità della domanda, in quanto proposta con ricorso anziché con citazione, è infondata.
Invero l’impugnativa della deliberazione dell’assemblea di condominio, pur irritualmente proposta con ricorso anziché con citazione, non è radicalmente inammissibile, avuto riguardo al principio di conservazione degli atti processuali (Cass. S.U. n. 8491/2011: “In tema di condominio negli edifici, le impugnazioni delle delibere dell’assemblea, in applicazione della regola generale dettata dall’art. 163 cod. proc. civ., vanno proposte con citazione, non disciplinando l’art. 1137 cod. civ. la forma di tali impugnazioni; possono, comunque, ritenersi valide le impugnazioni proposte impropriamente con ricorso, sempreché l’atto risulti depositato in cancelleria entro il termine stabilito dall’art. 1137 citato”).
Nel caso di specie il convenuto si è costituito in giudizio, difendendosi anche nel merito, e non ha chiesto la fissazione di una nuova udienza per il mancato avvertimento previsto dall’art. 163 n. 7 c.p.c. ovvero per l’inosservanza del termine a comparire, con ciò determinando la sanatoria dei vizi dell’atto introduttivo del giudizio.
La domanda è fondata.
Invero l’assemblea si è pacificamente tenuta in luogo ed ora diversi rispetto a quelli indicati nell’avviso di convocazione, rendendo così impossibile la partecipazione del condomino impugnante.
A nulla rileva l’avviso di spostamento inviato via mail, che semmai avrebbe dovuto essere comunicato nelle stesse forme previste dalla legge per l’avviso di convocazione (raccomandata postale, pec, fax o raccomandata a mani).
E così pure le ricerche svolte da altro condomino presso l’abitazione dell’impugnante il giorno stesso della riunione ovvero il consenso espresso da quest’ultimo allo svolgimento della riunione in sua assenza: circostanze non dimostrate, in parte neppure tempestivamente allegate (il riferimento è al consenso del condominio assente), sulle quali si vorrebbe chiamare a deporre testi incapaci, quali sono gli altri condomini, e che peraltro sono anche irrilevanti, dato che il nuovo avviso “a voce” da parte di altro condomino sarebbe comunque irrituale e tardivo.
Il vizio, in quanto afferente alla convocazione, è di mera annullabilità.
Di qui, e solo per questo motivo, con assorbimento degli altri, l’annullamento della deliberazione impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e possono liquidarsi in complessivi € 2.768,00=, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende. P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
– annulla la deliberazione dell’assemblea del condominio in data 11 gennaio 2020;
– condanna il convenuto a rifondere all’attore le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.768,00=, oltre ad anticipazioni documentate (contributo unificato, marca da bollo, spese di notifica), a spese generali nella misura del 15 %, ad iva e cpa e alle successive occorrende.
Così deciso in Bergamo il 15 febbraio 2022.
IL GIUDICE
Dott. Cesare Massetti