Assistenza disabile fuori Comune: occorre cambiare residenza?


Risiedo in Trentino-Alto Adige, dove vivo con famiglia e lavoro presso un’azienda privata. In occasione della chiusura del punto vendita per ristrutturazione, vorrei trasferirmi in Campania, per un periodo non superiore a 12 mesi, per assistere mia madre disabile grave. Posso richiedere dimora temporanea o domicilio temporaneo? Posso inoltrare richiesta di congedo retribuito all’azienda?
Ai fini della validità del congedo non è indispensabile un cambio di residenza, essendo invece sufficiente una richiesta di dimora temporanea presso il Comune di residenza della persona da assistere.
Su punto, l’Inps con Circolare n. 32 del 6/3/2012 e successivamente con Circolare n. 159 del 15/11/2013 specifica che «il requisito della “convivenza” sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea …, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile».
Esiste pertanto all’anagrafe il registro della popolazione temporanea, un particolare tipo di registro che permette, a chi non ha ancora deciso di stabilirsi definitivamente in un determinato luogo o che vi deve permanere solo temporaneamente, di segnalare la propria situazione al Comune in cui ha fissato, appunto temporaneamente, la propria dimora.
La dimora temporanea è infatti la permanenza in un luogo, solo per un certo periodo di tempo, per motivi di studio, lavoro, salute o famiglia.
Questo tipo di richiesta serve per evitare che il Comune di effettiva residenza cancelli l’interessato dalla propria anagrafe durante il periodo di assenza.
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta, ai sensi dell’art. 32 del Dpcm n. 223 del 30/05/1989, da:
- cittadini italiani residenti in altro Comune italiano che dimorino da almeno quattro mesi
- cittadini extracomunitari residenti all’estero o in altro Comune italiano che dimorino da almeno 4 mesi
- cittadini dell’Unione europea, residenti all’estero o in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 3 mesi.
L’iscrizione avviene su domanda dell’interessato o d’ufficio, dopo i necessari accertamenti, e può essere richiesta anche per altri eventuali componenti del proprio nucleo familiare.
Bisogna compilare l’apposito modulo reperibile presso il Comune.
Per consentire un corretto accertamento da parte della polizia locale, il cittadino deve apporre sul citofono e sulla cassetta postale l’indicazione del proprio cognome e nome o comunicare al Comune se sono presenti riferimenti diversi (ad esempio numeri, lettere o altri cognomi).
Ciò premesso, nel caso di specie, Lei potrà sicuramente richiedere il congedo retribuito motivato dalla necessità di assistere in via continuativa Sua madre e potrà trasferirsi presso l’abitazione della stessa, presentando richiesta di dimora temporanea al Comune di residenza della persona da assistere.
Articolo tratto da una consulenza resa dall’avv. Valentina Azzini