Se la parte che perde la causa è contumace e irreperibile


Ho vinto una causa, ma la controparte non solo non si è mai presentata alle udienze e il giudice l’ha dichiarata contumace, ma ora è anche irreperibile: come posso recuperare le somme indicate nella sentenza di condanna a mio favore?
Ciascuno è libero di non costituirsi in giudizio e di rimanere quindi contumace.Dalla contumacia, infatti, non sortiscono sanzioni di alcun tipo, ma al contrario essa rappresenta l’esercizio di un diritto della parte convenuta (o resistente) che, appunto, sceglie liberamente di non esercitare alcuna difesa in sede processuale.
Ciò non vuol dire neanche che la tesi dell’attore debba essere accolta automaticamente (se così fosse, la contumacia si trasformerebbe in una penalizzazione). Dunque, restano ferme le ordinarie regole dell’onere della prova: chi agisce dovrà comunque fornire al giudice le prove a supporto della propria richiesta, che dovrà essere adeguatamente dimostrata, e sulla quale il giudice valuterà la sussistenza dei presupposti di fatto e la fondatezza in diritto.
Per quanto riguarda il recupero della somma di denaro, al cui pagamento è stata condannata la controparte (sia per il credito principale che per la condanna di pagamento delle spese processuali), il creditore può procedere all’esecuzione forzata nei confronti del debitore in virtù del titolo esecutivo costituito dalla sentenza (oppure, nelle cause di lavoro, anche dal dispositivo in attesa del deposito della sentenza).
L’esecuzione forzata dev’essere preceduta dalla notifica – alla parte personalmente, nella residenza o al domicilio – del titolo esecutivo (ossia, nel nostro caso, la sentenza) e del precetto con il quale si intima il pagamento entro 10 giorni.
La legge prevede procedure di notifica specifiche, in caso di irreperibilità o rifiuto della parte di ricevere la copia, o se il destinatario ha residenza, dimora o domicilio sconosciuti.
Successivamente il creditore dovrà comunque individuare in concreto i beni del debitore – immobili, mobili o crediti presso terzi – sui quali indirizzare l’espropriazione forzata secondo le norme stabilite dal Codice.
L’impossibilità di procedere all’esecuzione per il soddisfacimento del proprio credito può essere sintomo di insolvenza del debitore-imprenditore commerciale e, in concorso con gli ulteriori presupposti previsti dalla legge fallimentare, supportare una istanza di fallimento a suo carico.
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