Lavoro in un’azienda da 7 anni e da due anni ho la mansione di resp. Vendite 4° livello con un assegno ad personam di 100€. Sono stata anche tutor aziendale per 6 mesi presso un altro punto vendita per uno stagista. Qualche giorni fa l’azienda mi ha sottoposto il nuovo organigramma aziendale e ho scoperto di essere stata inseirta come addetto alle vendite. Posso considerare questo nuovo incarico come demansionamento? Posso rivendicare qualche diritto?
In caso di mutamento di mansioni è necessario valutare se le mansioni finora espletate e quelle che verranno assegnate per il futuro corrispondano al livello di inquadramento contrattuale stabilito al momento dell’assunzione.
Nel caso di specie, Lei è stata assunta con inquadramento nel livello 4°, immagino con applicazione del CCNL Commercio o Terziario.
Ai sensi dell’art. 103 CCNL Commercio (o dell’art. 100 CCNL Terziario, che in sostanza, hanno il medesimo contenuto), appartengono al livello 4° «i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”. Tra le diverse mansioni corrispondenti a questo livello di inquadramento, il contratto collettivo di categoria espressamente menziona il “commesso alla vendita al pubblico».
Conseguentemente, la Sua adibizione alle mansioni di “semplice” addetta alle vendite corrisponde esattamente al Suo livello di inquadramento e non si ravvisa alcun demansionamento.
Piuttosto è necessario valutare se le mansioni a Lei assegnate fino ad oggi corrispondono effettivamente al Suo livello di inquadramento, oppure se Le siano state assegnate mansioni superiori.
La qualifica di “responsabile vendite”, sempre ai sensi delle citate disposizioni contrattuali collettive, è riconducibile infatti al superiore livello 3°, al quale appartengono «i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell’ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita», quali, ad esempio, quelle di «commesso specializzato provetto anche nel settore alimentare: personale con mansioni di concetto, di comprovata professionalità derivante da esperienza acquisita in azienda, al quale è riconosciuta autonomia operativa e adeguata determinante iniziativa, con l’incarico di svolgere congiuntamente i seguenti compiti: fornire attive azioni di consulenza per il buon andamento dell’attività commerciale, assicurare nell’ambito delle proprie mansioni l’ottimale gestione delle merceologie affidategli, intervenendo sulla composizione degli stocks e sulla determinazione dei prezzi, intrattenere rapporti commerciali e di vendita al pubblico anche attraverso opportune azioni promozionali, espletare operazioni di incasso, porre la sua esperienza al fine dell’addestramento e della formazione professionale degli altri lavoratori».
Ora, per darLe una risposta certa, sarebbe opportuno sapere nel dettaglio quali mansioni Lei effettivamente svolge, in via esclusiva o comunque prevalente, da circa due anni e confrontarle con quanto previsto dalla declaratoria contrattuale per i diversi livelli di inquadramento. Qualora le mansioni da Lei espletate corrispondessero ad un superiore livello di inquadramento, Lei avrebbe diritto a vedersi riconoscere quel livello, con adeguamento della relativa retribuzione e pagamento da parte dell’azienda delle differenze retributive e su istituti collegati (mensilità supplementari e TFR) ad oggi maturate.
Tenga tuttavia presente che, in parte, le differenze economiche maturate, sono state e sono compensate dall’assegno ad personam di € 100,00 che mensilmente Lei percepisce.
Alla luce di quanto sopra, quindi, qualora effettivamente Lei svolgesse e avesse svolto nei passati due anni mansioni superiori, potrebbe rivendicare il superiore livello di inquadramento e le maturate differenze economiche: per fare ciò è necessario che, con l’assistenza di un legale o di una Associazione Sindacale di categoria di Sua fiducia, invii una lettera di intervento all’azienda, rivendicando quanto sopra.
Tenga presente che il diritto all’inquadramento nel livello superiore si prescrive nel termine di 10 anni, mentre il diritto al pagamento delle relative differenze retributive si prescrive nel termine di 5 anni.
Entrambi i predetti termini decorrono dal momento in cui ha iniziato a svolgere le superiori mansioni.
Articolo tratto da una consulenza resa dall’avv. Valentina Azzini