Misure di sicurezza sul lavoro, omicidio colposo del datore di lavoro, infortuni sul lavoro e causa di licenziamento.
Indice
- 1 Dipendente di un istituto di vigilanza non indossa il giubbotto antiproiettile
- 2 Responsabilità del vettore: natura di debito di valore del risarcimento dovuto alla società
- 3 Il dipendente delle forze armate non può invocare, a sostegno del sovraccarico posturale, l’attrezzatura utilizzata
- 4 Tutela delle condizioni di lavoro, sicurezza e prevenzione infortuni
- 5 Omicidio e lesioni personali colpose
- 6 Estinzione e risoluzione del rapporto: licenziamento disciplinare
- 7 Omicidio colposo e circostanze aggravanti speciali: violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
- 8 Responsabile di polizia privata che consente a un dipendente di sorvegliare una banca senza giubbotto antiproiettile
Dipendente di un istituto di vigilanza non indossa il giubbotto antiproiettile
Va confermata la legittimità del licenziamento intimato al dipendente di un istituto di vigilanza al quale era stato contestato l’allontanamento per almeno venti minuti dalla propria postazione (tempo ritenuto compatibile, con la necessità di percorrere a piedi 100 metri, raggiungere il luogo ove l’auto era posteggiata, trovare un’altra area di parcheggio e ritornare alla propria postazione) e il mancato utilizzo del giubbotto antiproiettile.
Cassazione civile sez. lav., 15/03/2021, n.7223
Sì al licenziamento del vigilantes che non indossa il giubbotto antiproiettile e va al bar per il caffè.
Cassazione civile 12 aprile 2018 n. 9121
Responsabilità del vettore: natura di debito di valore del risarcimento dovuto alla società
In caso di rapina a furgone portavalori, accertata la responsabilità del vettore il quale, nell’eseguire il servizio di trasporto, non ha adottato le cautele appropriate (nel caso di specie, la guardia giurata non indossava il giubbotto antiproiettile né era collegata costantemente alla centrale operativa), deve rilevarsi come l’obbligo risarcitorio del danno patrimoniale subito dalla società attrice, pur integrandosi nell’ammanco subito da quest’ultima, ha natura di debito di valore e, pertanto, è soggetto a rivalutazione monetaria, pur in mancanza di prova del maggior danno subito.
Tribunale Milano sez. XI, 24/01/2018
Il dipendente delle forze armate non può invocare, a sostegno del sovraccarico posturale, l’attrezzatura utilizzata
Non è sufficiente, per i dipendenti delle Forze Armate e di Polizia, indicare, in termini generici e astratti, i servizi prestati comportanti la possibilità di essere esposto a “sovraccarico posturale” per le modalità di svolgimento dell’attività o per l’attrezzatura utilizzata (piantonamento, utilizzo di giubbotto antiproiettile) dato che altrimenti larga parte di coloro che vi sono addetti lamenterebbero analoghe infermità.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 21/10/2016, n.10487
Cfr. Cons. St., sez. III, n. 5545 del 2014; TAR Puglia, Lecce, sez. II, n. 1522 del 2012; TAR Lazio, sez. II, n. 7699 del 2012; id., sez. I ter, n. 7051 del 2012.
Tutela delle condizioni di lavoro, sicurezza e prevenzione infortuni
Il datore di lavoro deve non solo predisporre le misure necessarie a garantire l’incolumità del lavoratore, ma anche vigilare sulla loro osservanza da parte di quest’ultimo. Risponde, pertanto, del danno patito dai familiari di una guardia giurata, uccisa da rapinatori mentre era in servizio di piantonamento ad una banca, la società datrice di lavoro che, pur avendone l’obbligo in base al contratto collettivo, abbia omesso di dotare la vittima del giubbotto antiproiettile ovvero abbia omesso di accertarsi che tale indumento venisse effettivamente indossato.
Cassazione civile sez. III, 09/05/2011, n.10097
È responsabile del reato di omicidio colposo del lavoratore (nella specie guardia giurata), il datore di lavoro che non abbia assicurato al medesimo lo svolgimento della propria attività lavorativa in condizioni di sicurezza per la sua integrità psico-fisica; né può assurgere ad esimente un’eventuale indisponibilità dello strumentario di sicurezza (nella specie giubbotto antiproiettile) dipendente da qualsiasi causa, per il fatto che il diritto alla salute (del lavoratore) è un diritto fondamentale dell’individuo che non può ammettere eccezioni.
Cassazione penale sez. IV, 04/07/2006, n.32286
Omicidio e lesioni personali colpose
Integra il delitto di omicidio colposo la condotta del datore di lavoro che abbia omesso di fornire un giubbotto antiproiettile ad un proprio dipendente – guardia giurata in servizio antirapina innanzi a un istituto di credito – deceduto per essere stato attinto nella zona toracica da un proiettile esploso nel corso di una rapina, giacché il datore di lavoro ha il dovere di garantire l’incolumità dei propri dipendenti mediante l’adozione di misure tecniche e organizzative idonee a ridurre al minimo i rischi connessi ad attività lavorative, come previsto da disposizioni speciali e dal generico dovere di ogni imprenditore ex art. 2087 c.c. di tutelare gli ambienti di lavoro.
Cassazione penale sez. IV, 04/07/2006, n.32286
Estinzione e risoluzione del rapporto: licenziamento disciplinare
Il servizio di vigilanza antirapina impone a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore l’adozione di specifiche cautele che il datore di lavoro ha il dovere di adottare e di pretenderne e controllarne l’osservanza da parte dei lavoratori. La violazione di tali valori è fonte di responsabilità sia civile che penale per il datore di lavoro. Ne consegue che l’inosservanza da parte del prestatore di lavoro di disposizioni impartite per la tutela della sua salute e della sua sicurezza (nella specie, omesso uso del giubbotto antiproiettile in sua dotazione durante il servizio di vigilanza antirapina) legittima l’adozione di provvedimento disciplinare, compreso il licenziamento ove tale sanzione risulti proporzionata, avuto riguardo alle particolari circostanze in cui è stata posta in essere la mancanza del lavoratore.
Tribunale Milano, 20/01/1999
Omicidio colposo e circostanze aggravanti speciali: violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
Nel caso in cui due guardie giurate addette al trasporto di valori senza giubbotti antiproiettile e mezzi blindati siano ferite – una mortalmente – in un agguato teso da rapinatori, non risponde del delitto di omicidio colposo il rappresentante legale dell’istituto di vigilanza datore di lavoro che abbia rispettato le prescrizioni contenute nelle licenze rilasciate dall’autorità competente, le quali prevedano una scorta armata costituita da almeno due guardie e non contemplino la necessità di giubbotti antiproiettile né di mezzi blindati.
Cassazione penale sez. IV, 25/10/1995, n.538
Responsabile di polizia privata che consente a un dipendente di sorvegliare una banca senza giubbotto antiproiettile
Risponde di lesioni colpose il responsabile di una polizia privata che consenta a un dipendente di esercitare funzioni di sorveglianza in una banca senza essere munito di giubbotto antiproiettile, qualora il detto dipendente riporti lesioni a seguito di uno scontro a fuoco con rapinatori.
Cassazione penale sez. IV, 11/12/1989, Cassazione Sezione 4 Penale Sentenza 7 marzo 1990 n. 3255