Sostituzione amministratore di condominio: spese legali rimborsate a chi agisce


Solo con la riforma del condominio, il condomino ottiene la ripetizione di quanto sostenuto per la revoca giudiziale dell’amministratore.
Tra le tante cose che la legge di riforma del condominio ha modificato vi sono le norme in materia di revoca dell’amministratore. In particolare, oggi, ogni condomino può agire singolarmente nei confronti dell’amministratore, senza quindi soggiacere a particolari maggioranze assembleari. Qualsiasi proprietario di un appartamento appartenente al condominio può, dunque, presentare ricorso al giudice se riscontra delle gravi irregolarità nella gestione.
Non solo. Sempre la riforma consente che il condomino che abbia agito singolarmente in tribunale può poi ottenere, nei confronti degli altri condomini, la restituzione delle spese legali sostenute per la revoca giudiziale dell’amministratore [1].
Lo ha detto questa mattina la Cassazione [2].
Questo vuol dire che chi anticipa le spese legali può poi chiedere agli altri condomini di rifondergli ciascuno la propria parte.
Cosa dice la legge?
La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.
Può altresì essere disposta dal giudice, su ricorso di ciascun condomino, se non rende il conto della gestione oppure in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.
Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva.
note
[1] Ciò in quanto il procedimento soggiace al regolamento stabilito dall’articolo 91 cod. proc. civ.
[2] Cass. sent. n. 18487 dell’01.09.14.
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