Tribunale di Nola – Sezione penale – Sentenza 4 agosto 2021 n. 997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE PENALE
In composizione monocratica
Il Giudice monocratico, G.O.T., dott.ssa Speranza Fedele
alla pubblica udienza del dì 6/05/2021
ha pronunziato e pubblicato mediante lettura il dispositivo della seguente SENTENZA
nei confronti di
(…) nato a (…) il (…), residente in (…), alla via S.
Libero Assente
IMPUTATO
Come da allegato
PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Nola
Il pubblico ministero
letti gli artt. 555 c.p.p., 160 Disp. Attuaz. del c p.p.;
letto il D.P. del Tribunale n. 57 del 2019 con il quale si autorizza la Procura della Repubblica ad ottenere le date di udienza attraverso l’utilizzo del sistema informatico GIADA2; dispone che la cancelleria acceda informaticamente al predetto sistema al fine di estrapolare la data e l’ora dell’udienza nonché il Giudice davanti al quale deve essere trattato il giudizio relativo all’emanando decreto di citazione che segue.
Nola,
Il PM
– G.O.P.
– GEN
DECRETO DI CITAZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE DI NOLA – P.ZZA (…)
Dott. Fe.Sp.
il giorno 18/5/20 alle ore 9,00 e segg.
Il P.M., concluse le indagini preliminari relative al procedimento penale iscritto nel registro delle notizie di reato il 28.01.2019 nei confronti di:
(…) nato a (…) il (…) e residente in (…) alla via S.; difeso dall’Avv. AN.Et. del Foro di Nola; IMPUTATO
reato p. e p. dall’art. 81 cpv e 640 c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, con artifizi e raggiri consistiti nel presentarsi – alla guida dell’ autovettura tg. (…) nella sua disponibilità – ai caselli autostradali nella pista riservata ai possessori di “(…)” sebbene sprovvisto del relativo strumento di pagamento telematico, nell’accodarsi immediatamente alle spalle del veicolo che lo precedeva (munito di strumento di pagamento) e nel transitare prima che la sbarra chiudipista si abbassasse, induceva in errore la (…) s.p.a. e si procurava l’ingiusto profitto di evitare il pagamento di n. (…) transiti autostradali per un totale complessivo di Euro 1072,00 con correlativo danno per la predetta p.o.
Dal 22.05.2017 fimo al 08.11.2018 competenza per territorio in Pomigliano d’Arco quale luogo del primo reato ai sensi dell’art. 16 co. I c.p.p.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto di citazione diretta emesso dal P.M. in data 14.10.2019 (…) era tratto a giudizio innanzi ai Giudice Monocratico di Noia, per rispondere del reato ascrittogli in rubrica.
All’udienza del 2/11/2020, a seguito del rinvio disposto dal Tribunale in data 18/05/20, al fine del perfezionamento del rapporto processuale con l’imputato, dichiarato assente il (…), ex art. 420 bis c.p.p., il Tribunale ammetteva la costituzione di parte civile della società “(…) s.p.a.”; poi, dichiarava l’apertura del dibattimento ed ammetteva le prove richieste dalle parti.
Alla successiva udienza del dì 11.03.2021 transitava, ex art. 493 co 3 c.p.p., con il consenso delle parti, la querela sporta da M.D. per la società “(…) s.p.a.” con allegati. Il P.M. rinunciava all’esame del M. per superfluità. Revocata l’ordinanza ammissiva in parte qua, il g.m. rinviava all’udienza dei dì 6.05.2021, quando, escusso B.O. della Poi Strada di Avellino Ovest ed acquisita la annotazione di p.g. del 6.07.2019, dichiarava la chiusura dell’istruttoria. Sulle conclusioni delle parti, all’esito della camera di consiglio, pronunciava dispositivo, cui fa seguito la presente , per il cui deposito indicava il termine di giorni 90.
La ricostruzione storica dei fatti, operata alla luce delle risultanze acquisite in dibattimento, nonché della prova orale, sorregge un giudizio di responsabilità nei confronti dell’odierno imputato per i fatti di cui in rubrica da riqualificarsi sub art. 641 c.p..
Sulla scorta della querela in atti, integrata dalle dichiarazioni rese nel processo dal sostituto commissario della Pol Strada di Avellino Ovest, (…) all’udienza del dì 6/05/2021, nonché della annotazione di p.g. del 6.07.2019, i fatti possono essere ricostruiti nel modo che segue.
Nel periodo dai 22.05.2017 al dì 8.11.2018 venivano effettuati dal conducente del veicolo tg.(…) transiti autostradali senza il pagamento del corrispettivo per un importo complessivo di Euro 1072,00, mai saldato dal (…), proprietario dell’autovettura dal dì 9.10.2008, come da registrazione PRA, ed intestatario dei contratti di assicurazione per la copertura RCA dall’acquisto all’attualità, malgrado l’invio allo stesso dei solleciti di pagamento da parte della società (…).
Risultavano, peraltro, diversi controlli effettuati nel corso del 2018 al 2019 a carico del (…) alla guida proprio della predetta autovettura.
Ne discende che, senza ombra di dubbio, sulla scorta degli atti menzionati, legittimamente confluiti nel fascicolo processuale, nonché della prova orale, può ritenersi che dal dì 22.05.2017 al dì 8.11.2018 il conducente del veicolo tg.(…), dissimulando il proprio stato di insolvenza, contraeva le obbligazioni relative al pagamento del pedaggio autostradale per un importo complessivo di Euro 1072,00, con il proposito di non adempiere, utilizzando le piste riservate (…), accodandosi immediatamente alle spalle del veicolo che lo precedeva regolarmente munito di apparecchio (…), di tessera Viacard o altro idoneo strumento di pagamento, riuscendo a transitare senza pagare il pedaggio.
Alla luce di quanto emerso appare evidente la responsabilità dell’imputato, che non ha offerto né provato alcuna alternativa versione dei fatti (cfr.: Cass. Sent. 15601/2019), certamente utilizzatore dell’autovettura nel menzionato arco temporale, per il reato di insolvenza fraudolenta e non di truffa a lui ascritto in rubrica, non essendo sufficientemente provati, nel caso di specie, che gli artifizi e raggiri posti in essere dal (…) abbiano indotto in errore l’operatore, non escusso nel processo.
L’elemento materiale del reato di cui all’art. 641 c.p., che ricorre nei caso di specie, è rappresentato dalla condotta tenuta dal prevenuto di accodarsi nella corsia dedicata esclusivamente ai detentori di telepass e varcare il transito unitamente ad altro veicolo nel tentativo di celare i numeri della propria targa al fine di non assumere l’obbligazione a prestazioni corrispettive e dall’evento consistente nel mancato adempimento della obbligazione di pagamento su di lui gravante.
Secondo l’orientamento della Suprema Corte la dissimulazione dello stato di insolvenza, che costituisce l’essenza della frode prevista dall’art. 641 c.p. postula che il creditore confidi concretamente nell’adempimento da parte del debitore, ritenendo, per la natura dell’affare, per la condizione soggettiva della controparte per la modesta entità economica del negozio per la simultanea concorrenza di tali elementi, che questa sia solvibile.
La giurisprudenza ha anche chiarito come integri il reato di insolvenza fraudolenta la condotta di colui il quale tenga all’oscuro il creditore del proprio stato di insolvenza al momento di contrarre l’obbligazione, con il preordinato proposito di non adempiere la dovuta prestazione (Cass. Pen. 39980/2009; Cass. Pen. 8893/17), fermo restando che la prova del preordinato proposito di non adempiere la prestazione dovuta sin dalla stipula del contratto, dissimulando lo stato di insolvenza, può essere desunta anche da argomenti induttivi ed univoci, ricavabili dal contesto dell’azione e dal comportamento successivo all’assunzione dell’obbligazione (Cfr.: Cass. 2198/2019), ma non, esclusivamente, dal mero inadempimento, che, in sé costituisce un indizio univoco del dolo (Cass. Pen. 6847/2015; Cass. En. 34192/2006; Cass. Pen.39890/2009).
La dissimulazione dello stato di insolvenza è ravvisabile nel comportamento rituale dell’utente che, presentandosi al casello autostradale su di un mezzo a motore funzionante ed inserendo nell’apposito lettore il talloncino di ingresso in autostrada, ha fatto presumente la propria solvibilità e volontà di aderire all’offerta contrattuale di utilizzazione del servizio.
Secondo la Cassazione, inoltre, ai fini della configurabilità del reato de quo è sufficiente, “quanto alla dissimulazione dello stato di insolvenza, anche il silenzio serbato al momento della ricezione del talloncino all’ingresso in autostrada” (Cass.:14711/17)
Sotto il profilo soggettivo il reato in esame è connotato dal dolo generico, cioè dall’elemento volitivo di dissimulazione di tale stato al momento dell’assunzione dell’obbligazione, quale causa determinante per il soggetto passivo del reato, in ordine alla conclusione del negozio.
Secondo costante giurisprudenza la prova dell’esistenza della volontà di non pagare il debito contratto ai momento della negoziazione può essere desunto anche dal comportamento antecedente o successivo dell’agente, come quello emergente dal narrato modus operandi.
Non può considerarsi il caso come di particolare tenuità, attesa l’entità del danno, e la condotta reiterata per un lungo arco temporale, in coerenza con gli indici stigmatizzati dalla Suprema Corte (Cass. SS. UU 13681/2016).
L’imputato può dirsi meritevole del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, al fine di adeguare la pena al fatto.
Stimasi equa, ex art. 133 c.p., la pena di mesi tre di reclusione, così determinata : pena base mesi tre di reclusione, ridotta, ex art. 62 bis c.p., alla pena di mesi due di reclusione, aumentata, ex art. 81 c.p., alla pena di mesi tre di reclusione.
Segue, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali.
Sussistono i presupposti per riconoscere al (…) la sospensione condizionale della pena.
Al riconoscimento della responsabilità penale consegue l’obbligo per (…) di risarcire alla costituita parte civile i danni morali e materiali che siano conseguenza immediata e diretta del reato, da liquidarsi in separata sede, nonché di rifondere le spese legali di costituzione e rappresentanza liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., riqualificati i fatti sub art. 641 c.p., dichiara l’imputato (…) colpevole e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, uniti i fatti nel vincolo della continuazione, lo condanna alla pena di mesi tre di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.
Condanna (…) al risarcimento dei danni in favore della società (…) s.p.a., da liquidarsi in separata sede, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e rappresentanza sostenute dalla parte civile che liquida in complessivi Euro 800,00, oltre IVA, CpA e rimborso spese generali come per legge.
Pena sospesa.
Giorni 90 per la motivazione.
Così deciso in Nola il 6 maggio 2021. Depositata in Cancelleria il 4 agosto 2021.