Gli extracomunitari possono essere ammessi ai concorsi per pubblico impiego? “Ni”


Prima della legge europea 2013, gli extracomunitari, anche se regolari in Italia, non erano ammessi al pubblico impiego.
Solo dall’anno scorso gli extracomunitari possono essere ammessi, nel nostro Paese, al pubblico impiego. La riforma, infatti, è stata attuata dalla legge europea del 2013.
A fare chiarezza sulla questione è intervenuta stamattina la Cassazione [1] che ha sottolineato come, in base alle vecchie norme, anche gli stranieri di paesi terzi non erano ammessi ai concorsi pubblici: disposizione che, secondo i nostri giudici, non può considerarsi discriminatoria.
L’accesso al pubblico impiego e quindi ai concorsi pubblici è riservato ai cittadini italiani, ai cittadini membri dell’Unione Europea e, dal 2007, anche a chi ha ottenuto lo status di rifugiato. La legge non prevedeva l’accesso invece ai cittadini extracomunitari prima della riforma del 2013.
Se, quindi, nel lavoro privato opera pienamente la parità di trattamento tra cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, con riguardo agli impieghi pubblici trova spazio la valutazione della particolarità e delicatezza della funzione svolta alle dipendenze dello Stato (ed in particolare, nel caso in esame, del Ministero dell’Economia e delle Finanze che gestisce uno degli aspetti peculiari ed individualizzanti della politica nazionale), differenze che tutt’ora giustificano la preferenza per i cittadini italiani e, in virtù del particolare legame internazionale che lega l’Italia agli altri paesi della UE, per quelli comunitari e ad essi equiparati.
Sulla questione ha tagliato la testa al toro la legge europea del 2013 che [2] ha chiarito come ora siano ammessi al pubblico impiego gli extracomunitari con permesso di soggiorno a lungo periodo, i rifugiati politici o i titolari di protezione sussidiaria. Non altri.
Come gestire, dunque, l’accesso al lavoro, evitando discriminazioni tra cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari? A dare una risposta dovrà essere il legislatore – sempre che abbia modo, tempo e voglia di affrontare l’argomento…
note
[1] Cass. sent. n. 18523 del 2.09.2014.
[2] Art. 7 Legge europea 2013.
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