Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Conguaglio spese condominiali dopo rogito: chi paga?

4 Marzo 2022 | Autore:
Conguaglio spese condominiali dopo rogito: chi paga?

Ripartizione spese condominio tra venditore e acquirente: cosa succede con riferimento al rendiconto inviato dall’amministratore? 

Il conguaglio delle spese di condominio arriva sempre tardi: non prima della fine dell’anno di esercizio, a volte anche dopo. Non è difficile comprenderne le ragioni: a volte la necessità di rifare i conti proviene dall’arrivo delle ultime bollette o delle fatture attinenti alla precedente annualità di gestione. A volte, poi, la revisione del bilancio richiede molto tempo.  

Che succede però se la richiesta di pagamento del conguaglio arriva quando l’immobile è stato ormai venduto a un’altra persona? A dover adempiere sarà l’acquirente o il venditore? Per stabilire chi paga il conguaglio delle spese condominiali dopo il rogito dobbiamo rifarci alle regole generali in tema di ripartizione delle stesse a seguito dell’atto di compravendita.

Tali regole stabiliscono due diverse soluzioni a seconda che si tratti delle spese ordinarie (quelle cioè che si versano mensilmente) o di quelle straordinarie (ossia una tantum, per i lavori di riparazione e interventi di elevato importo, per la manutenzione e le innovazioni).

Per le spese ordinarie, venditore e acquirente sono responsabili in solido per quanto maturato nell’anno in cui il rogito è stato comunicato all’amministratore e per quello precedente. Per i periodi anteriori è responsabile solo il venditore; per quelli successivi solo l’acquirente [1].

Per le spese straordinarie invece conta il momento in cui sono state deliberate: bisognerà cioè verificare chi era il titolare della casa quando l’assemblea ha approvato i lavori.

Questi principi possono ora essere facilmente applicati anche al rendiconto per come qui di seguito spiegheremo.

Rendiconto condominiale spese ordinarie: paga il venditore o l’acquirente?

Se il rendiconto si riferisce alle spese ordinarie relative all’anno in cui è stato sottoscritto il contratto di compravendita dinanzi al notaio (e poi comunicato all’amministratore) o a quello precedente, il condominio può rivolgersi indifferentemente tanto al venditore quanto all’acquirente per ottenere l’importo in questione. È chiaro che se non paga l’uno, l’azione potrà essere intrapresa nei confronti dell’altro. 

L’acquirente che sia stato costretto a corrispondere le spese per un periodo in cui non aveva ancora la disponibilità dell’immobile potrà poi rivalersi nei confronti del venditore chiedendogli la restituzione degli importi. 

Rendiconto condominiale spese straordinarie: paga il venditore o l’acquirente?

Anche se meno frequente, il rendiconto potrebbe riferirsi alle spese straordinarie, ossia per lavori effettuati sul condominio e per i quali siano sopraggiunti degli oneri ulteriori non preventivati. In tali ipotesi, se al momento della delibera che ha approvato tali interventi il proprietario dell’immobile era il venditore sarà questi a dover pagare anche il rendiconto. E viceversa: se l’appartamento era stato già venduto, allora gli oneri ricadranno sull’acquirente. In questo caso, è esclusa anche la possibilità di rivalersi sul venditore atteso che la volontà della spesa è riconducibile proprio all’acquirente, che pertanto era consapevole dell’esborso a cui sarebbe andato incontro. 


note

[1] Ai sensi infatti dell’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile «chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente» è tenuto a corrispondere al condominio la quota di spese imputabile all’anno precedente il proprio acquisto immobiliare, salvo agire poi in rivalsa nei confronti del suo dante causa, precedente proprietario dell’unità immobiliare.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA