Equitalia: valido il ricorso se si cita solo l’Agente e non l’Agenzia


È il concessionario a dover chiedere la partecipazione dell’Agenzia per evitare di rispondere dell’esito della lite.
Se vuoi contestare un avviso di mora notificatoti da Equitalia e riferito a una pretesa dell’Agenzia delle Entrate, puoi impugnare l’atto chiamando in causa anche solo uno tra Agenzia delle Entrate ed Agente per la riscossione, senza provocare, con questo, l’inammissibilità della domanda. Lo ha detto la Cassazione, con un’ordinanza di stamattina [1].
Se l’azione viene indirizzata solo verso Equitalia sarà poi quest’ultima a dover chiamare in causa l’Agenzia delle Entrate. Spiega infatti la Suprema Corte: “l’aver il contribuente individuato nell’uno (Equitalia) o nell’altro (l’Agenzia delle Entrate) il legittimato passivo nei cui confronti dirigere la propria impugnazione non determina l’inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell’ente creditore (l’Agenzia) nell’ipotesi di azione svolta solo contro il concessionario (Equitalia)”.
Dunque, dovrà essere lo stesso concessionario, e non il giudice, a chiamare in causa l’Agenzia, in modo da evitare di rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite. A tal proposito, la Corte chiarisce che “se l’azione del contribuente è svolta nei confronti dell’ente creditore (l’Agenzia), il concessionario (Equitalia) è vincolato alla decisione del giudice. Se, invece, la stessa azione è svolta nei confronti del concessionario, questi, se non vuole rispondere personalmente, dovrà chiamare in causa l’ente titolare del diritto di credito (l’Agenzia)”.
note
[1] Cass. ord. n. 18651 del 3.09.2014.
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