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Risarcimento danni

31 Luglio 2022 | Autore:
Risarcimento danni

Una guida pratica su come essere risarciti quando si subisce un danno: dalle varie forme di responsabilità ai criteri di valutazione del pregiudizio. 

Prima o poi, nella vita succede di essere danneggiati a causa del comportamento altrui. Tale situazione può essere provocata da un incidente automobilistico, da una diagnosi sbagliata, da un inadempimento contrattuale da parte di qualcuno che aveva assunto precisi impegni. Le situazioni dalle quali scaturisce un danno possono essere davvero molte; in ogni caso il danneggiato vorrà essere risarcito. In questo articolo, spiegheremo come funziona il risarcimento dei danni. In particolare, vedremo quali sono i presupposti della responsabilità del danneggiante, sia in ambito contrattuale che extracontrattuale, quale tipo di pregiudizio può essere risarcito e, infine, i criteri che si adoperano per determinare l’entità di quanto è dovuto al danneggiato.

La legge prevede il risarcimento dei danni subiti da chi è vittima di un ingiusto comportamento altrui. Si tratta di un principio indiscutibile che risponde a un’elementare esigenza di giustizia. Nel contempo, occorre essere certi che il fatto dannoso possa essere attribuito alla responsabilità di un soggetto determinato. Vediamo dunque quali criteri vanno applicati in materia.

Risarcimento danni: cos’è la responsabilità extracontrattuale?

La responsabilità extracontrattuale (detta anche civile o aquiliana) [1] ricorre quando si verificano i seguenti presupposti:

  • il danneggiante pone in essere un fatto doloso o colposo;
  • tale fatto provoca un danno ingiusto a una o più persone.

Ricorrendo tali condizioni, l’autore del fatto è tenuto a risarcire il danno che ha provocato. Analizziamo meglio quello che la legge richiede perché ciò avvenga.

Innanzitutto, occorre che qualcuno commetta un fatto doloso o colposo. Spieghiamo il significato di questi termini:

  • il dolo consiste nella volontà di compiere una certa azione finalizzata a un determinato risultato. Facciamo un esempio. Luigi è alla guida della sua auto in un luogo isolato. A un certo punto vede Paolo, che in passato gli ha fatto un grave torto, attraversare la strada. Luigi, sapendo che non c’è nessuno che possa vederlo, coglie l’occasione per vendicarsi e investe Paolo, uccidendolo;
  • la colpa invece consiste nella negligenza, imprudenza, imperizia (cioè scarsa capacità o competenza) di un certo comportamento, tale da determinare un evento dannoso. Facciamo, anche in questo caso, un esempio. Anna guida in modo imprudente, superando il limite di velocità e non osservando le prescrizioni del codice della strada. Si imbatte in un pedone e, non riuscendo a frenare per tempo a causa dell’andatura troppo celere, lo investe provocandogli gravi lesioni.

Un secondo requisito è l’esistenza di un nesso di causalità tra il fatto, doloso o colposo, e il danno. Occorre, cioè, che quest’ultimo sia una conseguenza immediata e diretta del comportamento del danneggiante. Per spiegare bene questo concetto ricorriamo a un esempio.

Antonio guida in modo imprudente e investe Franco, che si trova riverso sul ciglio della strada e in apparenza lo uccide. Successivamente però l’autopsia rivela che Franco, al momento dell’incidente, era già morto a causa di un infarto. In questo caso, la morte dell’uomo non è stata provocata dall’auto di Antonio, ma dall’arresto cardiaco; pertanto, nessuna responsabilità può essere attribuita all’investitore.

Occorre infine che il danno, per essere risarcibile, sia ingiusto: deve cioè essere violato un interesse tutelato dal diritto, come la vita, la salute, la privacy, la reputazione e così via.

Risarcimento danni: cos’è la responsabilità contrattuale?

Un contratto [2] è un accordo tra due o più parti, dal quale derivano diritti e obblighi di carattere economico. Quando uno dei soggetti coinvolti non esegue la prestazione alla quale si è obbligato, oppure la pone in essere in modo inesatto o con ritardo, cagiona un danno all’altra parte. Si tratta di un pregiudizio che deve essere risarcito [3]. Per liberarsi da tale responsabilità, il debitore deve dimostrare:

  • che l’inadempimento o il ritardo sono stati causati dall’impossibilità di eseguire la prestazione;
  • che tale impossibilità è derivata da una causa a lui non imputabile.

Facciamo un esempio.

Renato e Franca stipulano un contratto, con il quale il primo si impegna a vendere alla seconda una casa entro una certa data. Il termine pattuito trascorre e Renato non adempie al suo obbligo. Questo comportamento provoca un pregiudizio a Franca, poiché quest’ultima, confidando nell’accordo fatto con Renato, ha frattanto perso altre vantaggiose occasioni di acquisto. Se, però, la casa è stata distrutta da un incendio provocato da terzi, Renato non avrà alcuna responsabilità, perché tale evento (derivante da una causa a lui non imputabile) ha reso la prestazione impossibile.

L’obbligato deve eseguire la prestazione a suo carico usando quella che viene detta diligenza del buon padre di famiglia: in definitiva, quella che ci si aspetta dall’uomo medio. Se egli è un professionista (ad esempio un medico, un ingegnere, un avvocato) che deve svolgere un compito rientrante nella sua attività, la diligenza richiesta è superiore e commisurata alle competenze proprie della categoria cui appartiene.

Quali sono le tipologie di danno risarcibile?

I danni che possono verificarsi in capo a una persona sono:

  • il danno patrimoniale, che può assumere le forme del danno emergente e del lucro cessante;
  • il danno non patrimoniale, che può essere morale, biologico ed esistenziale.

Esaminiamone le caratteristiche.

Cos’è il danno patrimoniale?

Il danno patrimoniale consiste in una perdita di carattere economico. Esso va risarcito sia che derivi da una responsabilità contrattuale che da un illecito civile ed ha due componenti [4]:

  • il danno emergente: si tratta di una diminuzione del patrimonio del danneggiato. Ad esempio, in caso di sinistro stradale esso è dato dalla spesa necessaria per riparare il veicolo o per acquistarne uno nuovo;
  • il lucro cessante, consistente in un mancato guadagno. Esso può anche derivare da opportunità perdute a causa del fatto commesso dal danneggiante. Tornando all’esempio del sinistro, può essere che il mezzo danneggiato venisse utilizzato da un venditore che, durante il periodo in cui non ne ha potuto disporre per via dell’incidente, ha perduto alcune occasioni di affari.

Cos’è il danno non patrimoniale?

Il danno non patrimoniale consiste nella violazione di alcuni interessi della persona di carattere non economico. Esso può assumere diversi aspetti:

  • danno biologico [5]: si tratta di un pregiudizio alla salute della persona. La sua entità viene liquidata dai giudici e dalle assicurazioni facendo ricorso ad apposite tabelle che tengono conto, oltre che della gravità della lesione, anche dell’età e delle condizioni del danneggiato;
  • danno morale [6], cioè la sofferenza psicologica derivante da una lesione del corpo o dalla perdita di una persona alla quale si era legati;
  • danno esistenziale, che consiste nel peggioramento della qualità della vita di un soggetto come conseguenza di un fatto altrui. Si pensi al caso di chi, avendo subito alcune lesioni in un incidente, pur essendo guarito non riesca più a tornare all’esistenza di prima, in termini di relazioni sociali, di occasioni di gioia, di soddisfazioni lavorative. Su di esso la giurisprudenza è divisa, considerandolo talora un danno a sé stante, altre volte rientrante in quello biologico o in quello morale. Per approfondimenti sul punto, si consiglia la lettura dell’articolo: Danno esistenziale: cos’è.

Il danno non patrimoniale è sempre risarcibile se deriva da un illecito extracontrattuale. Per quanto riguarda l’inadempimento contrattuale, secondo la Corte di Cassazione il risarcimento è possibile solo se vi è stata la violazione di interessi garantiti dalla Costituzione [7].

Quali sono le modalità di liquidazione dei danni?

Accertata la responsabilità del danneggiante e l’entità del pregiudizio subito dal danneggiato, in che forma avviene il risarcimento dei danni? Le possibilità sono tre:

  • per equivalente. Si tratta del pagamento di una somma di denaro pari al valore del danno;
  • in forma specifica. In questo caso il danneggiante deve ripristinare, a propria cura e spese, la situazione preesistente il verificarsi del danno. Ad esempio: se un condomino nell’effettuare dei lavori danneggia, con scuotimenti e vibrazioni, l’intonaco delle pareti del vicino, può farlo riparare pagando degli operai che eseguano il lavoro. Il codice civile stabilisce però che tale modalità risarcitoria non deve essere troppo onerosa per il debitore [8];
  • in via equitativa. Quando non è possibile quantificare il danno, il giudice lo liquida secondo il suo prudente apprezzamento.

note

[1] Art. 2043 cod. civ.

[2] Art. 1321 cod. civ.

[3] Art. 1218 cod. civ.

[4] Art. 1223 cod. civ.

[5] Art. 138 D. lgs n. 209&2005

[6] Art. 2059 cod. civ.

[7] Cass. civ. SS.UU. sent. n. 27337/2008.

[8] Art. 2058 cod. civ.


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