Equitalia torna a casa se la riscossione pretesa con le cartelle o con gli avvisi di mora non è stata preceduta da un accertamento o quest’ultimo è stato notificato in modo errato.
Si può annullare la richiesta di pagamento del Fisco – pervenuta con la consueta cartella di pagamento di Equitalia o con gli avvisi di mora dell’Agenzia delle Entrate –se, prima di essa, l’accertamento è stato omesso o è stato notificato in modo irregolare.
Inoltre, il contribuente che intende contestare la pretesa tributaria, con impugnazione della cartella o dell’avviso di mora, può farlo chiamando in causa anche solo uno tra ufficio delle Entrate e agente della riscossione.
È questo il principio confermato dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza di ieri [1].
Al riguardo, la Cassazione, sezione Tributaria, con una precedente sentenza [2] aveva precisato che l’omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto successivo e l’azione del contribuente, diretta a fare valere la nullità, può essere svolta nei confronti dell’ente creditore o dell’agente alla riscossione.
La Corte ha ricordato che l’atto successivo (ad esempio, la cartella di pagamento) è di per sé nullo se non preceduto dalla rituale notifica di quello presupposto (ad esempio, l’accertamento). Infatti, affinché il procedimento di formazione della pretesa tributaria sia valido è necessario il rispetto di una sequenza ordinata di atti secondo una progressione stabilita dalla legge, con le relative notificazioni, destinate a farla conoscere ai destinatari, per rendere possibile a questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Con la stessa sentenza, i supremi giudici hanno precisato che l’impugnazione contro l’avviso di mora emesso dall’agente della riscossione, nel caso in cui si deduca l’omessa notifica della cartella di pagamento, può essere promossa dal contribuente nei confronti dell’ente creditore o dell’agente della riscossione.
note
[1] Cass. ord. n. 18651/14 del 3.09.2014.
[2] Cass. S.U. n. 16412/2007; Cass. sent. n. 1532 del 2.02.2012.
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