Diritto di garanzia: cambia il codice del consumo. Il consumatore non deve più comunicare al venditore i difetti del prodotto.
È cambiato il codice del consumo. Per tutti gli acquisti fatti a partire dal 1° gennaio 2022 – dentro o fuori i locali commerciali – nel caso in cui il consumatore riscontri dei difetti e vizi sulla merce, non è più obbligatoria la denuncia al venditore entro due mesi dalla loro scoperta. È questa l’importantissima conseguenza del decreto legislativo n. 170/2021 emanato in attuazione della direttiva Ue 771 del 2019 che ha modificato gli articoli da 128 a 135-septies del codice del consumo.
Cosa significa questa previsione e quali conseguenze avrà? Si tratta di un enorme cambiamento. Cerchiamo di fare il punto della situazione e di capire qual è l’impatto, sul diritto di garanzia, derivante dall’addio all’obbligo di denuncia dei vizi entro due mesi dalla scoperta.
Indice
Diritto di garanzia: come funziona?
Come noto, la presenza di vizi nella merce riscontrati nei primi due anni dalla consegna della stessa dà all’acquirente il diritto di chiedere l’immediata riparazione o sostituzione del prodotto. Se ciò non dovesse essere possibile o dovesse risultare economicamente non conveniente, il consumatore può scegliere tra la risoluzione del contratto (ossia la restituzione dell’oggetto dietro rimborso del prezzo) oppure una riduzione del prezzo di acquisto (conservando però il prodotto).
La denuncia dei vizi al venditore
Sino a prima della riforma, il diritto alla garanzia era subordinato alla cosiddetta denuncia dei vizi al venditore: entro 60 giorni, il consumatore doveva cioè comunicare – preferibilmente per iscritto – i difetti rilevati sul prodotto chiedendo l’attivazione della garanzia. Superato tale termine, il diritto non poteva più essere esercitato. Ebbene, quest’obbligo è stato soppresso.
Resta però la diversa disciplina prevista dal Codice civile per tutte le vendite fatte nei confronti di soggetti diversi dai consumatori (ad esempio professionisti e imprenditori): per questi ultimi infatti resta sempre l’obbligo di denuncia dei vizi entro 8 giorni dalla conoscenza del difetto.
La garanzia nel primo anno dall’acquisto
Se la garanzia per chi compra con partita Iva – ossia per esigenze lavorative – è di 1 solo anno, per chi compra con scontrino – e quindi in veste di consumatore – è di 2 anni.
Tuttavia, nel primo anno, il consumatore non deve dimostrare che il difetto era preesistente all’acquisto. Il che significa che il venditore che voglia eccepire il fatto che il malfunzionamento deriva dal cattivo uso del prodotto dovrà fornire la prova di ciò.
Viceversa, una volta scaduto il primo anno dalla consegna, per i vizi comparsi nel successivo anno è l’acquirente a dover dimostrare che il difetto dipende dalla produzione e non dal cattivo uso.
Difesa del venditore
Con le nuove modifiche al codice del consumo, il venditore non può più esonerarsi dalla propria responsabilità dimostrando che il cliente conosceva il difetto o, comunque, non poteva ignorarlo usando l’ordinaria diligenza; dovrà invece provare che il consumatore era stato specificatamente informato del fatto che il bene si discostava da taluno dei requisiti oggettivi di conformità e che tale scostamento era stato espressamente accettato dal cliente.
Garanzia per i beni usati
Per i beni usati, la garanzia che spetta all’acquirente è di un solo anno. Per tutto il resto, si applicano le altre norme del codice del consumo.
Diritto di garanzia: cambia il codice del consumo
Quanto alla valenza e agli effetti della garanzia, restano invariati i termini della sua durata (24 mesi) e di prescrizione dell’azione del consumatore (26 mesi), così come i rimedi esperibili in caso di difformità. In base agli articoli da 135-bis a 135-quater, il consumatore mantiene il diritto alla riparazione o alla sostituzione del bene, nonché il diritto alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto se i precedenti rimedi non siano applicabili o troppo onerosi, oppure non abbiano eliminato il difetto.
Nuova, invece, è la previsione che consente al consumatore di rifiutare il pagamento fino a quando il venditore non abbia rimediato al difetto di conformità, così come nuova è la norma che impedisce al consumatore di risolvere il contratto se il difetto è di lieve entità. L’articolo 135-quater stabilisce anche che, nel caso di vendita di una pluralità di beni con un solo contratto, se anche il difetto si possa riferire solo a uno o alcuni dei beni forniti, l’eventuale risoluzione potrà riguardare anche i beni non viziati, qualora sia ragionevolmente presumibile che il consumatore non abbia interesse a tenerli per sé.