Matrimonio breve, assegno divorzile ridotto


Sì all’assegno divorzile al coniuge più bisognoso ma occorre ridimensionarlo se il matrimonio è stato breve.
Il coniuge privo di reddito autonomo ha diritto ad un assegno di divorzio ridotto se il matrimonio è durato poco.
È quanto affermato da una recente ordinanza [1] con cui la Cassazione ha riconosciuto ad una donna divorziata dopo due soli anni di matrimonio un assegno divorzile pari a duecento euro mensili.
Secondo i giudici, la breve durata del vincolo familiare può incidere sull’ammontare del divorzio, indipendentemente dalla differenza di reddito tra i due coniugi.
In caso di divorzio, la legge prevede la possibilità per il coniuge privo di mezzi adeguati al proprio autonomo sostentamento o non possa comunque procurarseli per ragioni oggettive, di percepire un assegno periodico dall’ex partner.
Tale assegno viene determinato dal giudice in base ad una serie di criteri indicativi: condizioni dei coniugi, ragioni del divorzio, contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio personale e comune, reddito di entrambi i coniugi [2].
Tutti i suddetti elementi devono essere valutati anche in rapporto alla durata del matrimonio.
Quest’ultima può essere determinante e prevalere su tutti gli altri criteri, compreso quello dei redditi dei coniugi. Tanto più se, come nel caso in esame, durante la breve convivenza matrimoniale, i coniugi hanno comunque intrapreso autonomi percorsi di vita, non creando così un vincolo familiare solido [3].
Quanto più è breve la durata del matrimonio, tanto più è debole il vincolo familiare che dovrebbe giustificare l’assegno per il coniuge meno abbiente. Di conseguenza l’assegno divorzile è ridotto, nonostante il coniuge obbligato abbia un reddito diverse volte superiore a quello del beneficiario.
note
[1] Cass. ord. n. 18722 del 4.09.14.
[2] Art. 5 L. n. 898/1970.
[3] Il criterio della durata del matrimonio può essere determinante anche per il calcolo dell’assegno di mantenimento (Cass. sent. n. 10664/2011).
Autore immagine: 123rf com