Ristrutturazioni: paga l’arretrato il venditore o l’acquirente?


In caso di vendita dell’immobile, il precedente proprietario dovrà dare copia dell’atto pubblico, ossia del rogito notarile, all’amministratore di condominio.
Se un condomino vende l’appartamento lasciando spese condominiali arretrate, l’amministratore può chiederne il pagamento sia al vecchio proprietario che al nuovo. O meglio: la legge, per tutelare i bilanci condominiali, prevede che il precedente e il successivo intestatario siano responsabili “in solido” solo per le spese dell’anno precedente alla vendita e per quelle dell’anno in corso. Per tutte quelle anteriori a questa forbice resta tenuto al pagamento il primo proprietario; per tutte quelle successive, resta obbligato solo l’ultimo proprietario.
Entro i suddetti limiti, l’amministratore può chiedere il pagamento degli arretrati anche al nuovo proprietario a condizione che il precedente gli fornisca copia del rogito notarile in cui si attesta la vendita del bene. Il venditore, dunque, per tutelarsi, farà bene a inviarla il prima possibile.
Ci sono sentenze discordanti riguardo il pagamento dei lavori di ristrutturazione: alcune fanno ricadere l’obbligo di pagare su chi è proprietario al momento dell’approvazione delle spese; altre, invece, affermano che deve pagare chi è proprietario al momento dell’esecuzione dei lavori, cioè colui che, di fatto, beneficia della ristrutturazione.
Che siano spese arretrate oppure spese per lavori approvati e non ancora eseguiti, vale sempre lo stesso consiglio: chi acquista un appartamento in condominio, al momento del rogito, deve regolare tutte le questioni che riguardano le spese condominiali.
Venditore e acquirente possono liberamente stabilire, nel rogito, quale delle due parti deve pagare le spese condominiali, scontandone il costo sul prezzo complessivo dell’appartamento.
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