Progetto con gravi difetti: appaltatore, progettista e direttore lavori responsabili


Risarcimento del danno: l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente quando l’opera commissionata, nel corso di dieci anni dal suo compimento, presenta pericolo di rovina o anche solamente gravi difetti di costruzione (sempre che si tratti di immobili destinati a lunga durata e purché la denuncia sia fatta entro un anno dalla scoperta).
Quando un’opera commissionata (per esempio, una casa) presenta “gravi difetti” conseguenti a una errata progettazione, il progettista e l’appaltatore (la ditta di costruzioni) sono entrambi responsabili nei confronti del committente (il titolare dell’immobile).
Il progettista risponde dell’errata progettazione; l’appaltatore risponde sia nel caso in cui si sia accorto degli errori e
non li abbia tempestivamente denunciati, sia nel caso in cui avrebbe dovuto accorgersene, ma non lo ha fatto.
Secondo una recente sentenza della Cassazione [1], per “gravi difetti” bisogna intendere quelli che riducono il godimento dell’immobile e ne pregiudicano il normale utilizzo (per esempio: gravi infiltrazioni di acqua, umidità, pavimenti sconnessi, tetto che perde, ecc.).
Il codice civile [1] stabilisce che l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente quando l’opera commissionata, nel corso di dieci anni dal suo compimento, presenta pericolo di rovina o anche solamente gravi difetti di costruzione (sempre che si tratti di immobili destinati a lunga durata e purché la denuncia sia fatta entro un anno dalla scoperta).
Questa sentenza specifica che, oltre che dell’appaltatore, la responsabilità si estende anche al progettista e al direttore lavori, se presenti.
note
[1] Cass. sent. n. 13882 del 18.06.2014.
[2] Art. 1669 cod. civ.
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