TRIBUNALE SAVONA SENTENZA 14 GENNAIO 2022 N. 38
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA
In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento RG 851/2019
tra
Sig.ra (…) nata a B. il (…) (C.F. (…)) con gli avvocati Fr.As. e Mo.To. che la rappresentano e difendono per mandato in atti – Attrice
CONDOMINIO (…) D/E/F (C. F. (…)) in persona del suo amministratore pro-tempore sig. (…) (C.F. (…)) nella qualità di legale rappresentante della Amministrazioni Condominiali S.a.s. di (…) con sede in L. (S.), Via (…) (C. F. e P.I. (…)), elettivamente domiciliata in Genova, Via (…) presso e nello studio dell’Avv. Lu.De. (C. F. (…)) che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– Convenuto
Oggetto: responsabilità ex art. 2051 c.c…
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’attrice citava l’ente convenuto riferendo di essere caduta rovinosamente a terra transitando nel cortile del Condominio (…) ove abita inciampando a causa di un tombino non fissato, malfermo e traballante, procurandosi varie lesioni.
Si costituiva il Condominio rilevando come al momento del sinistro vi fosse una perfetta visibilità, onde la causa del danno sarebbe da ascriversi alla esclusiva responsabilità della danneggiata, tanto più che la stessa abita nel caseggiato da oltre 10 anni e conosceva benissimo lo stato dei luoghi.
2. Le circostanze riferite dall’attrice non hanno trovato conferma dall’escussione dei testi.
Le parti hanno molto dibattuto circa la capacità a testimoniare della sig.ra (…), in quanto partecipante al condominio convenuto.
In proposito va detto che essa è certamente incapace di testimoniare a favore del condominio (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17199 del 27/08/2015: “I singoli condomini sono privi di capacità a testimoniare nelle cause che coinvolgono il condominio (nella specie, per il risarcimento dei danni derivanti da una caduta sul pianerottolo condominiale) poiché l’eventuale sentenza di condanna è immediatamente azionabile nei confronti di ciascuno di essi”), essendo privo di rilevo a tal fine, che la stessa sia meramente usufruttuaria dell’alloggio in cui vive, come eccepito dall’attrice all’udienza del 22.7.2020: certamente anche l’usufruttuario riveste la qualità di condomino almeno quanto alla gestione ordinaria dello stabile, partecipando alle relative spese: l’art. 1004 c.c. pone in capo a questi infatti “le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa”.
Il teste (…), inoltre, smentiva l’assunto attoreo per cui il tombino per cui è causa apparisse regolare, tanto che rispondendo in relazione al capo 4 (“Vero che il tombino di cui trattasi ad occhio nudo appariva regolare, come gli altri presenti nel cortile”) affermava: “Non è vero, confermo che la situazione del tombino è quella che ho descritto in risposta al capo 3”, mentre in risposta al capo 3 affermava che il tombino presentava la sua copertura “un po’ sollevata rispetto al piano del marciapiede”.
Lo stesso teste, interrogato in controprova riferiva ancora che “all’ora in cui ho soccorso l’attrice era ancora chiaro e si vedeva bene con la luce naturale; non mi pare che vi fossero foglie, carta o altri materiali sul tombino o nei pressi, ma non posso affermarlo con certezza poiché la mia attenzione era solo rivolta alla mia collega”.
Il sig. D., quindi, dichiarava che il tombino era solo di poco sollevato rispetto al livello del marciapiede e tale affermazione è confermata dal teste (…) il quale, in qualità di perito assicurativo, aveva provveduto ad esaminare i luoghi di causa riferendo poi all’udienza del 22.7.21 che il tombino presenta un “dislivello rispetto al terreno di 1,5 cm”.
Nessuna notizia utile proveniva infine dal marito dell’attrice, sig. (…), il quale non era presente al momento del sinistro.
Soprattutto è dirimente il fatto che tutti i testi escussi confermavano che al momento del fatto la zona era perfettamente illuminata e ben visibile.
Le dichiarazioni testimoniali sono confortate dall’esame delle fotografie prodotte in giudizio, dalle quali si può apprezzare il modesto dislivello tra tombino e marciapiede, che avrebbe potuto essere superato con la diligenza ordinaria, tanto più da un soggetto che pacificamente ha una pregressa conoscenza dello stato dei luoghi che frequenta quotidianamente.
Ne consegue l’impossibilità di accoglimento della domanda dell’attrice in virtù dei principi espressi in un caso analogo da Cassazione 18100/2020 di seguito in parte ritrascritta:
“Va premesso che il caso fortuito, che ben può essere costituito dal comportamento della vittima, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, è stato sottoposto ad un profondo esame da tre pronunce di questa Corte regolatrice, cui si intende dare seguito: Cass. 01/02/2018, nn. 2478, 2480, 2482. Tali pronunce, e quelle successive che vi si sono conformate (da ultimo, cfr., ad esempio, Cass. 08/10/2019, n. 25028), hanno messo a fuoco i seguenti caratteri della responsabilità ex art. 2051 c.c..
a) in primo luogo, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale (imprevedibilità quindi intesa come obiettiva inverosimiglianza dell’evento);
b) il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera “occasione” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell’evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente;
c) il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare; tuttavia, l’imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, di tal modo che, quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto, l’indagine eziologica sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela;
d) quando manchi l’intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l’adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va allora escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito.
Applicando tali principi alla vicenda per cui è causa, pur dovendosi premettere che non è compito di questa Corte stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione possibile dei fatti nè di condividerne la giustificazione, dovendo solo verificare se la giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Cass. 17/06/2009, n. 14098), si ritiene che, nel caso di specie, il Tribunale non abbia affatto violato le norme di legge che regolano il regime della responsabilità ex art. 2051 c.c. ed abbia fatto buon governo dei principi della giurisprudenza di questa Corte, ritenendo accertata la mancanza di un nesso di causalità tra la presenza del tombino e dell’avvallamento e la caduta, posto che la situazione dei luoghi e l’orario diurno erano prova del fatto che l’uso dell’ordinaria diligenza avrebbe evitato la caduta; il che è conforme ai principi in precedenza richiamati”.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 851/2019 così decide:
1) Respinge le domande dell’attrice;
2) Condanna l’attrice alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto che liquida in Euro 2.800,00 per competenze professionali oltre accessori di legge ed oltre refusione delle spese di CTU e di CTP.
Così deciso in Savona il 14 gennaio 2022. Depositata in Cancelleria il 14 gennaio 2022.