Si può intestare un bene a un minorenne: come si fa e quali beni si possono cedere ai minori di 18 anni.
Per legge chi non ha compiuto ancora 18 anni non ha la capacità di concludere contratti. I contratti stipulati dal minorenne possono essere infatti annullati entro cinque anni.
La donazione è un contratto, seppur a titolo gratuito. È un «contratto» perché richiede l’incontro tra la volontà del donante e quella del donatario (che deve accettare la donazione). È «a titolo gratuito» perché implica il necessario consenso del beneficiario, determina un’obbligazione a carico di una sola parte). Di qui il dubbio: si può fare una donazione a un minorenne?
Non è raro che un padre intesti una casa a un figlio ancora minore d’età; a volte succede solo per fini fiscali, altre per anticipare la divisione dell’eredità.
È già chiaro da ciò, perché si tratta di un uso comune, che la donazione a un minorenne è valida. Ciò però che non tutti sanno è come si fa una donazione a un minorenne, ossia quali regole e procedure bisogna rispettare. Ne parleremo perciò qui di seguito. Ma procediamo con ordine.
Indice
Donazioni di modico valore
Prima di parlare delle donazioni ai minorenni, vediamo quali sono le regole per le donazioni da osservare.
Le donazioni di modico valore sono quelle che hanno sempre ad oggetto denaro e altri beni mobili. Queste donazioni si caratterizzano per il fatto che non necessitano del notaio né dell’atto scritto. Basta la consegna del bene.
Qualsiasi precedente accordo, contenente l’impegno a donare un bene a una persona, non ha valore: la donazione infatti non è soggetta a imposizioni, neanche se provenienti dallo stesso donante.
Donazioni di non modico valore
Le donazioni di non modico valore devono invece avvenire dinanzi al notaio e alla presenza di due testimoni.
Tali sono le donazioni di immobili e quelle che comunque comportano un sostanziale impoverimento per il donante e un notevole arricchimento per il donatario. Dunque, il valore della donazione non è prestabilito dalla legge in termini assoluti ma viene determinato in relazione alle capacità economiche delle parti.
Donazioni indirette
Esistono poi le donazioni indirette che sono quelle realizzate attraverso altri strumenti. Si pensi al caso del padre che, volendo donare una casa al figlio, anziché intestargliela, paga il venditore affinché la ceda al figlio oppure versa sul conto di quest’ultimo i soldi da corrispondere poi al venditore.
Come si fa una donazione a un minorenne?
Abbiamo detto che condizione necessaria per la validità della donazione è l’accettazione da parte del beneficiario. Per il minore di età, sottoposto alla potestà dei genitori, l’accettazione dovrà essere compiuta congiuntamente da entrambi i genitori previa autorizzazione del giudice tutelare. Il giudice accoglie la richiesta solo se la donazione al minore è necessaria o presenta un’utilità evidente. Quindi, il voler intestare a un figlio una casa diroccata o ipotecata potrebbe non trovare l’accoglimento da parte del tribunale.
Se i genitori non vogliono o non possono accettare la donazione, il tribunale può nominare al figlio un curatore speciale, il quale a sua volta dovrà chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare per compiere l’atto in nome e per conto del minore.
I genitori che non sono tra loro d’accordo sul fatto di accettare o meno la donazione per conto del minore dovranno chiedere al giudice di nominare un curatore speciale che rappresenti in atto i loro figli. Nominato il curatore, questi dovrà sempre farsi autorizzare dal giudice per rappresentare il minore di modo che venga eliminato ogni rischio che un soggetto diverso dai genitori stipuli un atto non conveniente per il minore stesso.
Se poi è solo uno dei genitori ad essere in conflitto d’interessi con il figlio, sarà l’altro a farsi autorizzare e a rappresentare il minore in atto.
Donazione al minore emancipato o sotto tutela
È emancipato il minore che ha compiuto almeno 16 anni e che ha ottenuto l’autorizzazione a sposarsi.
Per la donazione al minore emancipato occorrerà l’assistenza del curatore e l’autorizzazione del giudice tutelare; lo stesso vale per l’inabilitato.
Per il minore sotto tutela e per l’interdetto occorrerà l’intervento del tutore autorizzato dal giudice tutelare.
Cosa si può donare a un minore?
Ad un minore si può donare qualsiasi bene, sempre che vi sia utilità per il minore: quindi, si può trattare di beni mobili, di denaro, di immobili, di universalità di mobili, persino auto e moto benché questi non disponga ancora di patente.
Usufrutto dei genitori
Sui beni donati ai minori i genitori hanno l’usufrutto legale: possono quindi amministrarli, ma pur sempre nell’interesse del minore stesso. Non possono venderli senza l’autorizzazione del giudice tutelare.
Donazione a nascituro
Si può fare una donazione anche ad un nascituro non ancora concepito, figlio di una determinata persona vivente al tempo della donazione. Anche in questo caso l’accettazione compete ai genitori con l’autorizzazione del giudice tutelare. L’acquisto del diritto oggetto della donazione è sospensivamente subordinato all’evento (futuro e incerto) della nascita. L’amministrazione dei beni, salvo diversa disposizione, compete al donante o ai suoi eredi che possono essere obbligati a prestare idonea garanzia. I frutti invece sono riservati al donante sino al momento della nascita del donatario. Diversamente, se il nascituro è già concepito, i frutti sono riservati sin da subito al donatario.
La donazione è valida quindi anche per il nascituro concepito, sempre previa accettazione dei genitori e autorizzazione del giudice.