Cosa dice e cosa significa l’art. 109 sul rapporto tra l’autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria durante l’attività inquirente.
L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria
Il rapporto tra autorità e polizia giudiziaria
Identificare l’autorità giudiziaria può essere relativamente semplice: si parla dei magistrati giudicanti e dei pubblici ministeri nella loro funzione inquirente. Ma la polizia giudiziaria, chi è? C’è un corpo di polizia a sé stante che lavora per la magistratura, così come la Guardia di Finanza si occupa prevalentemente (anche se non solo) di materie economiche e finanziarie?
In realtà, non è così. In Italia non è prevista una «apposita polizia giudiziaria» autonoma e indipendente dalle altre forze di polizia. Ce lo dice il Codice di procedura penale, che all’articolo 57 elenca gli ufficiali e gli agenti con poteri di polizia giudiziaria. Vengono considerati ufficiali:
- i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla Polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;
- i sindaci dei Comuni ove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato o un comando dell’Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza.
Sono, invece, agenti di polizia giudiziaria:
- il personale della Polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
- i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
Tutti loro, in quanto ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, quale rapporto hanno con l’autorità giudiziaria? Si può dire che sono il «braccio operativo» del pubblico ministero durante l’attività investigativa: a loro il compito di svolgere l’accertamento e la repressione dei reati e la ricerca dei colpevoli.
L’articolo 109 della Costituzione stabilisce che la polizia giudiziaria è e deve sempre essere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Per questo motivo, ufficiali e agenti hanno un rapporto di subordinazione rispetto al pubblico ministero. Un rapporto, quindi, di dipendenza:
- diretta per le sezioni di polizia giudiziaria verso i magistrati;
- funzionale per quanto riguarda gli ufficiali preposti alla direzione del servizio di polizia giudiziaria, come ad esempio la Squadra mobile della Polizia o il Nucleo operativo dei Carabinieri.
È il pubblico ministero, dunque, a disporre della polizia giudiziaria. La Costituzione, in questo modo, impedisce che chi esercita la funzione esecutiva possa controllare in via esclusiva la prevenzione e la repressione dei reati, con tutto ciò che comporterebbe un tale potere. A tal fine, durante le indagini agenti e ufficiali della polizia giudiziaria possono prendere ordini solo dai magistrati.
Riassumendo, in assenza di un unico e autonomo corpo di polizia giudiziaria si deve parlare di:
- sezioni di polizia giudiziaria istituite presso gli uffici del pubblico ministero;
- servizi di polizia giudiziaria presso le questure e i comandi di Carabinieri, Guardia di Finanza, e Polizia di Stato, sempre a disposizione dell’autorità giudiziaria anche se incaricati di altre funzioni.