Multa senza casco sulla moto o sullo scooter: se il passeggero non indossa il casco ne risponde anche il conducente? Si tratta di due multe diverse?
Le moto omologate per due possono portare due passeggeri. E siccome chi va in moto o in scooter, al contrario di chi invece circola in bicicletta, deve sempre indossare il casco di protezione, lo stesso obbligo vale sia per il conducente che per il passeggero. Si sa però che, almeno in gran parte dei casi, la legge non può punire una persona per il comportamento illecito di un’altra. È ciò che si chiama «responsabilità penale personale» che si estende anche alle sanzioni amministrative. Di qui il legittimo interrogativo, se il passeggero è senza casco, paga anche il conducente l’eventuale multa che al primo dovesse essere fatta? In altri termini che responsabilità ha il motociclista se la persona condotta dietro di sé non vuole indossare il casco o magari lo toglie durante la corsa senza che questi se ne accorge?
A stabilire se il conducente paga anche per il passeggero senza casco è la legge e, nel nostro specifico caso, il codice della strada. Ecco cosa stabilisce la normativa a riguardo.
Indice
Conducente senza casco: multa
Ai sensi dell’articolo 171 del codice della strada, durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati.
La violazione di tale norma comporta una multa stradale da 83 a 332 euro. L’importo della multa è quindi identico sia per il conducente che per l’eventuale passeggero.
Oltre alla sanzione pecuniaria scatta anche il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni. Il fermo passa a 90 giorni se la violazione viene commessa per almeno due volte nel corso di due anni.
Quando si è esonerati dall’indossare il casco?
Lo stesso articolo 171 del codice della strada stabilisce i casi di esenzione dall’indossare il casco. Si tratta di conducenti e passeggeri:
- di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;
- di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
C’è giurisprudenza che esclude che un certificato medico possa esonerare il conducente dall’uso del casco. In tal caso, l’impedimento fisico è già di per sé ostativo al rilascio della patente per condurre il motociclo e quindi, in realtà, se davvero non fosse possibile indossare il casco, non si potrebbe neanche ottenere la relativa licenza di guida [1].
Passeggero senza casco e responsabilità del conducente
Grazie a una riforma recata dalla Legge 156/2021, di conversione con modifiche del D.L. 121/2021, in caso di violazione concernente il mancato uso del casco da parte del passeggero risponde anche il conducente.
Il poliziotto, in questi casi, procederà a contestare l’infrazione a ciascuno dei compartecipi, redigendo tanti verbali quante sono le persone: uno per il passeggero e uno per il conducente. Non si tratta quindi di un’ipotesi di «responsabilità solidale» sulla stessa multa ma di due contravvenzioni diverse e autonome, da pagare entrambe. Cosicché il pagamento di uno non estinguerà l’illecito nei confronti degli altri, mentre l’archiviazione degli atti a seguito di ricorso proposto da uno, potrà estendersi a tutti.