Lesione della legittima: bisogna restituire il bene donato?


Il giudice che accerta la lesione di legittima non può reintegrare la quota in denaro senza che vi sia un accordo tra gli eredi.
Una recente sentenza della Cassazione [1] si è occupata di rispondere a un quesito piuttosto interessate: in caso di lesione della legittima bisogna restituire il bene donato? Cerchiamo di comprendere meglio la problematica.
Come noto, il codice civile riserva al coniuge e ai figli (i cosiddetti «eredi legittimari») una quota minima del patrimonio del defunto: la cosiddetta «legittima» che non può mai essere loro negata, neanche con un testamento. Gli eredi legittimari non possono pertanto essere diseredati.
Qualora il testatore dovesse privare gli eredi legittimari di tali quote, questi potrebbero rivolgersi al giudice e, attraverso la cosiddetta «azione di lesione della legittima», ottenere ciò che spetta loro per legge.
Potrebbe succedere però che il defunto, prima di morire, abbia lasciato alcuni beni in donazione, spogliandosi così di tutto il suo patrimonio o di una parte consistente. Perciò l’azione di lesione della legittima può attaccare anche tali donazioni. A quel punto ci si chiede se l’erede che abbia ricevuto più degli altri sia costretto a restituire ciò che ha avuto dal defunto in donazione o il controvalore in denaro.
Un esempio chiarirà meglio la questione.
Immaginiamo una donna con tre figli. Volendo favorire uno di questi, finge di vendergli la nuda proprietà della propria casa. Alla sua morte, però, gli altri figli, che hanno ricevuto dalla madre poco e niente, impugnano l’atto di vendita, dimostrando che si tratta in realtà di una donazione. A tal fine chiedono al giudice di reintegrarli nelle rispettive quote di legittima previste dalla legge. Il giudice, valutato l’asse ereditario complessivo della defunta, dà ragione ai fratelli e condanna quello “favorito” a restituire ai fratelli le rispettive porzioni di eredità.
Qui si pone il dubbio: il donatario che, con la propria attribuzione, ha favorito la lesione della legittima degli altri eredi è tenuto a restituire a questi ultimi il bene ricevuto in donazione (verosimilmente un immobile) oppure il controvalore in denaro? Secondo la Cassazione, la risposta corretta è la prima.
Il giudice che accerta la lesione della legittima non può reintegrare la quota in denaro senza che vi sia un accordo tra tutti gli eredi.
Pertanto, se l’immobile è divisibile in natura, si procederà ad assegnare a ciascun coerede una parte fisica di questo. Se non è facilmente divisibile, si creerà una comunione ereditaria, in cui ciascun erede avrà una quota ideale del bene nel suo complesso.
Sono queste le conclusioni raggiunte dalla Cassazione nell’ordinanza in commento. La vicenda è identica a quella che abbiamo descritto nell’esempio. Aperta una successione con testamento di una signora, le figlie hanno convenuto in giudizio il loro fratello chiedendo di accertare che l’atto con cui quest’ultimo aveva acquistato dalla madre la nuda proprietà di due unità immobiliari costituiva una donazione indiretta, lesiva della loro quota di legittima. Per questo hanno chiesto di accertare la lesione di legittima e la divisione dell’eredità con assegnazione delle porzioni in natura. Il tribunale e la corte d’appello, verificata la lesione della legittima, hanno condannato il convenuto a conferire alle due eredi una somma di denaro pari al valore della quota di legittima lesa. La Cassazione ha però riformato il verdetto. La decisione era errata per avere disposto che la reintegrazione della legittima fosse disposta in denaro, invece che in natura, senza alcuna richiesta in tal senso da parte delle attrici.
La Suprema corte, nell’accogliere la domanda dell’uomo, ha ricordato che nel caso di azione tendente alla riduzione di disposizioni testamentarie che si assumano lesive della legittima, il giudice deve accertare quale sia la quota di legittima spettante all’attore legittimario, e deve, a tal fine, riunire fittiziamente i beni e determinare l’asse ereditario, procedendo poi alla sua valutazione secondo i valori del tempo dell’apertura della successione. Inoltre una volta accertata la quota di legittima, nel procedere alla sua liquidazione, deve tenersi presente che il legittimario ha diritto di conseguirla in natura e solo eccezionalmente in denaro. Pertanto, ove la reintegra in denaro non sia frutto di una concorde volontà delle parti, l’accoglimento dell’azione di riduzione, determina il subentro del legittimario nella comunione ereditaria e quindi la reintegra in natura. Questa regola, ha precisato la Corte, può essere pretesa anche dal soggetto che subisce la riduzione, che non può essere costretto, contro la sua volontà, a liquidare in denaro la lesione che il legittimario ha diritto di recuperare in natura. Ne consegue, ha concluso la Cassazione, che una volta accertata la non comoda divisibilità dell’immobile in comunione ereditaria, e la conseguente necessità di venderlo per pervenire allo scioglimento di tale comunione, la Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare cosa impedisse di procedere alla reintegrazione in natura della quota di legittima delle (sole) attrici “attribuendo alle stesse (e non anche ai fratelli che non avevano agito per la reintegrazione della loro quota di legittima) la quota determinata in misura corrispondente al valore proporzionale della lesione da recuperare sul bene in rapporto al valore del bene stesso”.
note
[1] Cass. ord. n. 9261/22 del 22.03.2022.