Disciplina sui proventi dell’attività aziendale di proprietà e gestita da uno o da entrambi i coniugi: di chi sono i beni aziendali, i frutti e gli incrementi?
A norma dell’articolo 177 del codice civile, rientrano nella comunione legale tra marito e moglie le «aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio». È necessario che entrambi i coniugi gestiscano effettivamente l’azienda; non è sufficiente, invece, una forma qualsiasi di collaborazione. Pertanto, rientra nella comunione anche l’ipotesi della società di fatto fra i coniugi.
Per comprendere come funziona la comunione dei beni nell’azienda coniugale dobbiamo partire dai casi concreti. La norma infatti è molto generica e lascia spazio all’interpretazione. Ecco dunque come si è mossa sino ad oggi la giurisprudenza nel regolare la disciplina delle aziende.
Indice
Azienda costituita prima del matrimonio: entra in comunione?
In generale, l’azienda costituita prima del matrimonio da uno dei coniugi non entra in comunione dei beni (lo vedremo meglio più in là).
Discorso diverso invece vale per l’azienda costituita prima del matrimonio, ma appartenente a entrambi i coniugi e gestita da tutti e due: in tal caso l’intera azienda è in comunione ordinaria tra i coniugi; gli utili e gli incrementi cadono in comunione legale immediata.
Per quanto riguarda l’azienda costituita prima del matrimonio, appartenente a uno solo dei coniugi e gestita da quest’ultimo, i beni aziendali sono proprietà esclusiva del titolare. Gli utili, in quanto proventi dell’attività separata, saranno oggetto della cosiddetta comunione de residuo: in altri termini, dovranno essere divisi solo se la coppia si separa; invece, in assenza di separazione, essi restano di proprietà del coniuge titolare dell’azienda. Anche gli incrementi saranno pure oggetto della comunione de residuo.
Nel caso di azienda costituita prima del matrimonio, appartenente ad entrambi i coniugi e gestita da un solo coniuge, i beni aziendali apparterranno ai coniugi in comunione ordinaria mentre saranno oggetto di comunione de residuo gli incrementi e gli utili dell’impresa.
Azienda costituita dopo il matrimonio: entra in comunione?
L’azienda costituita dopo il matrimonio, appartenente a entrambi i coniugi e gestita da entrambi cade in comunione. In particolare entrano nella comunione legale immediata i beni destinati all’esercizio dell’impresa, gli utili e gli incrementi.
Azienda appartenente a un solo coniuge: entra in comunione?
L’azienda – sia essa costituita prima o dopo il matrimonio – se appartenente ad uno solo dei coniugi e gestita da entrambi non entra in comunione. L’azienda resta quindi di proprietà del coniuge cui apparteneva prima del matrimonio. Tuttavia gli utili e gli incrementi andranno in comunione legale immediata.
Per quanto riguarda l’azienda costituita dopo il matrimonio, appartenente a uno solo dei coniugi e gestita da quest’ultimo, i beni destinati all’esercizio dell’impresa e gli incrementi dell’impresa stessa saranno oggetto di comunione de residuo (andranno cioè divisi solo se la coppia si separa). Anche gli utili, in quanto proventi dell’attività separata, saranno anch’essi oggetto di comunione de residuo.
Nel caso di azienda costituita dopo il matrimonio, appartenente in comunione legale ad entrambi i coniugi e gestita da un solo, i beni aziendali apparterranno ad entrambi i coniugi in quanto comproprietari dell’azienda stessa, gli incrementi cadranno in comunione de residuo se sussisteranno al momento dello scioglimento della comunione; lo stesso dicasi per gli utili in quanto proventi dell’attività separata.