Mancato inserimento in elenchi telefonici: c’è risarcimento?


Chi può ottenere l’indennizzo per il danno da perdita di chance se il suo nominativo con il numero di telefono non compare nelle liste cartacee o sul web.
I contatti interpersonali sono molto importanti, specialmente negli affari. Per chi ha un’impresa o svolge una professione, farsi conoscere è vitale. Così alcuni imprenditori e professionisti si domandano se per il mancato inserimento negli elenchi telefonici c’è risarcimento.
Un tempo, quando non esistevano i telefoni cellulari, chi non era in elenco era praticamente fuori dal mondo. Tutti i titolari di un’utenza fissa venivano inseriti, in ordine alfabetico, nell’elenco telefonico della provincia di residenza, e chi voleva essere escluso, come i personaggi famosi, doveva fare un’apposita richiesta per far classificare il proprio numero di casa come riservato.
Oggi, invece, parlare di elenchi telefonici fa sorridere; i meno giovani ricordano, con nostalgia, i vecchi libroni di carta che erano in tutte le case, vicino al telefono fisso. Ma gli elenchi telefonici non sono scomparsi: si sono trasformati e sono diventati immateriali. Su Internet è possibile ricercare qualsiasi numero di telefono di rete fissa, chiedendo a Google o consultando uno dei molti elenchi disponibili online. I più famosi sono le Pagine Bianche e le Pagine Gialle: il primo per i numeri dei privati, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, il secondo per i numeri delle ditte, imprese, aziende e società.
L’inserimento in questi elenchi avviene su richiesta: per essere rintracciabili occorre prestare il consenso, e quindi si stipula un contratto, che in molti casi è gratuito, specialmente per i privati: basta compilare il form di registrazione e si viene subito inseriti. Tuttavia, possono capitare disguidi ed errori, e così succede che il nominativo e il numero di telefono manca. E questo può provocare dei danni. Torna, quindi, attuale la nostra domanda: per il mancato inserimento negli elenchi telefonici c’è risarcimento? Vediamo.
Indice
Omesso inserimento in elenco e perdita di chance
Una nuova sentenza della Cassazione (che però arriva a molti anni di distanza dai fatti) [1] ha riconosciuto il risarcimento ad un avvocato che non aveva avuto l’inserimento del suo numero di studio nell’elenco telefonico. Il danno è quello derivante dalla perdita di chance: le occasioni di contatto con i possibili clienti, sfumate perché essi non avevano reperito il numero telefonico del legale e si erano rivolti altrove.
Secondo la giurisprudenza [2], la perdita di chance «si sostanzia nel sacrificio della possibilità di un risultato migliore». E il medesimo principio, ora ribadito dalla Cassazione per l’avvocato escluso dagli elenchi telefonici, è estensibile a tutte le altre categorie di professionisti a contatto con il pubblico, come i medici e gli ingegneri, ed anche agli imprenditori commerciali.
Prova del danno da perdita di chance
Attenzione: il danno, per essere risarcibile, deve essere sempre provato nella sua consistenza ed entità. Questo vale per tutte le tipologie di risarcimento e, a maggior ragione, per il danno da perdita di chance, che è fondato sulla perdita di occasioni, commerciali o professionali, e dunque di una possibilità sperata, ma non concretamente realizzata a causa dell’inadempimento del gestore dell’elenco telefonico.
Nel caso deciso dalla Suprema Corte, l’avvocato danneggiato dal mancato inserimento del numero telefonico nell’elenco viveva in un paese di 13mila abitanti, e questo ha pesato sulla possibilità di essere contattato da futuri clienti che vivevano al di fuori del circondario. Il tutto – lo si ripete – è accaduto più di 10 anni fa, in un’epoca in cui i social media non erano diffusi come oggi, e la consultazione dell’elenco telefonico cartaceo era fondamentale per reperire un professionista.
Liquidazione equitativa del danno
Quanto all’entità del danno provocato dal mancato inserimento in elenco, i giudici di piazza Cavour hanno affermato che «ciò che rileva, in caso di mancato o inesatto inserimento nell’elenco telefonico non è tanto la possibilità di continuare a essere contattati da clienti già acquisiti, quanto il fatto di non poter essere contattati da nuova clientela, rispetto alla quale nessuna prova della “perdita” può essere pretesa, se non in termini di “possibilità” e perdita di chance, suscettibile anch’essa di valutazione equitativa».
La liquidazione equitativa del danno avviene, a norma dell’art. 1226 del Codice civile, in tutti i casi in cui «il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare». Quindi è il giudice che, caso per caso, con prudente apprezzamento decide l’ammontare da liquidare al danneggiato, non in base a tabelle predeterminate bensì considerando una molteplicità di fattori che il danneggiato è tenuto a evidenziare, come la notorietà dell’imprenditore o del professionista e il detrimento agli affari causato dal fatto di non essere presente negli elenchi telefonici con il suo numero.
Calo dei redditi e del fatturato: quanto conta?
I giudici di piazza Cavour sottolineano in sentenza che il diritto al risarcimento del danno per perdita di chance «ha, in tutta evidenza, maggior pregnanza allorquando l’utenza telefonica afferisca ad un’attività professionale o commerciale». A questo punto, ciò che dovrebbe contare, per chi vuole farsi risarcire per l’omesso o errato inserimento in elenco, è il giro di affari, che per un imprenditore e un professionista è rappresentato dal fatturato. In effetti, depositando i bilanci o le dichiarazioni dei redditi si può constatare oggettivamente se vi sia stata una diminuzione di ricavi, compensi o guadagni nel periodo di non presenza negli elenchi telefonici; fermo restando che il danneggiato dovrà provare anche in altri modi l’entità del pregiudizio subito e la sua ricollegabilità proprio alla mancata presenza in elenco, anziché ad altri fattori (malattie, crisi economica, ecc.).
Ma il Collegio supera anche questo scoglio, quando afferma che il mancato deposito della documentazione fiscale «a dimostrazione del decremento reddituale» che l’avvocato lamentava, non è ostativa in modo assoluto al risarcimento, poiché «può certamente incidere sulla liquidazione, ma non consente di escludere che un danno ci sia comunque stato e che possa essere liquidato in via equitativa». Così ragionando diventa irrilevante che nell’anno di riferimento il legale avesse avuto un incremento di reddito, come aveva sottolineato la compagnia telefonica chiamata in causa. Infatti, secondo gli Ermellini, essendo il pregiudizio economico un danno da perdita di chance – e dunque da “lucro cessante“, cioè da mancato guadagno – si può ritenere che, se l’inserimento del suo nominativo negli elenchi fosse avvenuto, il suo reddito di lavoro autonomo avrebbe potuto «conoscere un’ancora maggiore ripresa, se è vero che la perdita di chance si sostanzia nel sacrificio della possibilità di un risultato migliore».
Approfondimenti
- Elenco telefonico con errore sul nome o nel numero: c’è risarcimento?;
- Mancata inclusione del nominativo nell’elenco telefonico.
note
[1] Cass. ord. n. 9565 del 24.03.2022.
[2] Cass. sent. n. 28993/2019 e n. 27287/2021.