Come funziona il divorzio


Guida pratica allo scioglimento del vincolo matrimoniale: le varie forme di procedimento e le conseguenze per le parti interessate.
Il divorzio è il definitivo scioglimento del vincolo matrimoniale. Nel caso di persone sposate in chiesa, si parla di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti le nozze celebrate davanti a un sacerdote cattolico costituiscono un sacramento e, nel contempo, hanno effetto per lo Stato italiano, venendo trascritte nei registri dello stato civile. Per la Chiesa cattolica il sacramento è indissolubile: pertanto, è possibile soltanto chiedere che il vincolo cessi di esistere dal punto di vista civile. In questo articolo ti spiegheremo come funziona il divorzio.
Indice
Quando si può chiedere il divorzio?
Il divorzio può essere chiesto in alcuni casi tassativamente previsti dalla legge [1]. Precisamente:
- quando tra i coniugi è intervenuta la separazione e quest’ultima è durata ininterrottamente per un certo periodo. Il lasso di tempo richiesto è diverso secondo che la separazione sia stata giudiziale o consensuale: nel primo caso è di un anno, nel secondo di sei mesi. Se la procedura si è svolta in tribunale, il termine decorre dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente;
- quando uno dei coniugi è stato condannato per alcuni gravi reati;
- quando uno dei coniugi è cittadino straniero ed ha ottenuto in un altro Paese l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio, oppure ha contratto nuove nozze all’estero;
- quando uno dei coniugi ha cambiato sesso ed ha ottenuto una sentenza che pronuncia la rettificazione di attribuzione del sesso;
- quando il matrimonio non è stato consumato, cioè qualora i coniugi, dopo le nozze, non hanno avuto rapporti completi tra loro.
Quali sono le possibili procedure di divorzio?
Il divorzio, come la separazione, può essere ottenuto facendo ricorso a procedure diverse, a seconda che i coniugi siano o meno d’accordo sulle relative condizioni: principalmente gli aspetti economici e, se vi sono figli di minore età, con quale dei genitori debbano vivere e con quali modalità l’altro genitore possa incontrarti.
Pertanto, i possibili procedimenti a cui ricorrere sono quattro:
- divorzio giudiziale [2]. Esso è necessario quando gli interessati hanno dei contrasti che devono essere risolti dal giudice. La procedura si svolge in tribunale, con la necessaria assistenza degli avvocati delle parti. La prima udienza si svolge davanti al Presidente che emette alcuni provvedimenti urgenti e provvisori riguardanti principalmente l’assegno che una parte deve versare all’altra e i figli. Successivamente, la causa continua riguardo alle questioni che formano oggetto di contrasto tra i coniugi. La sentenza che conclude il giudizio può confermare i provvedimenti presidenziali o modificarli. Come si può intuire, questa procedura può rivelarsi lunga e dispendiosa;
- divorzio consensuale in tribunale [3]. In questo caso, i coniugi presentano congiuntamente una domanda di divorzio contenente le condizioni tra loro concordate: ad esempio, chi deve continuare ad abitare la casa coniugale, come devono essere divisi i beni di proprietà di entrambi, con quale genitore devono vivere i figli. Il tribunale effettua un controllo sulle suddette condizioni; in particolare, se vi sono figli minori, verifica se gli interessi di questi ultimi sono adeguatamente tutelati, poi emette un provvedimento di omologa dell’accordo. Questa procedura è più breve della precedente e le parti possono farsi assistere anche da un unico avvocato per entrambe;
- divorzio consensuale in Comune [4]. Si tratta di una procedura molto veloce che si svolge davanti al sindaco o all’ufficiale di stato civile. I costi sono irrisori: è infatti previsto soltanto un versamento di 16,00 euro. Non è necessaria l’assistenza di un avvocato, ma i coniugi, se vogliono, possono ricorrervi; in tal caso, naturalmente, dovranno mettere in conto la parcella del professionista. La procedura si articola in un paio di incontri: nel primo, le parti redigono un accordo contenente le condizioni del divorzio; nel secondo, che avviene a distanza di almeno 30 giorni, lo confermano. Il relativo verbale viene poi trasmesso all’ufficio di stato civile per essere trascritto. Non è possibile ricorrere a questa procedura se vi sono figli minori o non autosufficienti, oppure se l’accordo prevede trasferimenti patrimoniali tra i coniugi. In tal caso, occorre fare ricorso al divorzio consensuale in tribunale o alla negoziazione assistita;
- negoziazione assistita [5]. È una forma di divorzio consensuale che avviene con l’ausilio degli avvocati delle parti interessate. I legali aiutano i coniugi a raggiungere un accordo sui vari aspetti del divorzio, poi lo trasmettono alla Procura della Repubblica che ne controlla il contenuto. In particolare, se vi sono figli minori, portatori di handicap o economicamente non autosufficienti, si verifica che l’accordo non sia contrario ai loro interessi. Se non riscontra problemi, la Procura rilascia un nulla osta che consente agli avvocati di trasmettere l’accordo all’ufficio di stato civile.
Divorzio: come funziona il rapporto con i figli?
Dopo il divorzio dei genitori i figli minori di età hanno diritto a intrattenere un rapporto sereno con entrambi. Pertanto, la soluzione che si privilegia è quella dell’affidamento condiviso: viene stabilito che i bambini o ragazzi vivano stabilmente con uno dei genitori, che viene detto collocatario; l’altro genitore continua tuttavia ad incontrarli regolarmente ed a contribuire al loro mantenimento, alla loro istruzione ed alla loro educazione.
Se il divorzio è consensuale i coniugi decidono di comune accordo come deve svolgersi il rapporto con i figli nei suoi vari aspetti: chi deve essere il genitore collocatario, in che misura l’altro coniuge deve contribuire al mantenimento della prole, come devono essere ripartire le spese straordinarie che la riguardano (di solito vengono divise a metà). Se il divorzio è giudiziale è il tribunale a decidere questi vari aspetti; qualora uno dei genitori, per gravi motivi, non sia idoneo ad educare i figli, i giudici possono disporre l’affidamento esclusivo in favore dell’altro.
I figli della coppia divorziata hanno diritto, inoltre, a mantenere la frequentazione con i parenti di entrambi i genitori: nonni, zii, cugini.
Come funziona l’assegno di divorzio?
Se il divorzio avviene consensualmente, saranno gli stessi coniugi a stabilire se uno dei due dovrà versare all’altro un assegno periodico e, in caso affermativo, a concordarne la misura.
Se, invece, la procedura è di tipo giudiziale, questa decisione spetta al tribunale. In tal caso va precisato che, se uno dei coniugi godeva di un assegno di mantenimento a seguito della separazione, non è detto che esso venga confermato e, comunque, che il suo importo rimanga uguale.
La legge [6] stabilisce che può essere disposto a carico di un coniuge il pagamento di un assegno in favore dell’altro, se quest’ultimo è privo di mezzi adeguati o comunque nell’impossibilità oggettiva di procurarseli. La parte che chiede l’assegno deve quindi dimostrare non solo di non disporre di un reddito sufficiente, ma anche di non essere in grado di svolgere un’attività lavorativa che gli consenta di percepirlo. A tal riguardo si considerano l’età del richiedente, il suo livello di istruzione, le sue condizioni di salute, il livello occupazionale del luogo in cui egli vive.
Lo scopo di tale assegno è diverso rispetto a quello di mantenimento dovuto a seguito di separazione. Quest’ultimo, infatti, serve ad assicurare al coniuge economicamente più debole lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio; l’assegno divorzile, invece, ha solo la funzione di renderlo autosufficiente dal punto di vista economico.
Quali sono le altre conseguenze del divorzio?
Vediamo ora come funziona il divorzio riguardo ad altri aspetti, anch’essi importanti.
Lo scioglimento del vincolo matrimoniale comporta la perdita dei diritti ereditari. Pertanto, se uno degli ex coniugi muore, all’altro non spetterà nulla. Qualora egli percepisse gli alimenti, avrà diritto a un assegno vitalizio a carico degli eredi.
Al coniuge divorziato compete una percentuale del Tfr dovuto al suo ex, alle seguenti condizioni:
- deve godere di un assegno divorzile a carico dell’altro coniuge;
- non deve essersi risposato;
- il Tfr si deve riferire al lavoro svolto dall’ex durante il matrimonio.
Alle stesse condizioni al coniuge divorziato, in caso di morte del suo ex, spetta una quota della reversibilità, che viene calcolata in relazione alle sue condizioni economiche e alla durata che ha avuto il vincolo matrimoniale.
note
[1] Art. 3 L. n. 898/1970.
[2] Art. 4 L. n. 898/1970.
[3] Art. 4 co. 16 L. n. 898/1970.
[4] L. n. 162/2014.
[5] L. n. 162/2014.
[6] Art. 5 co. 4 L. n. 898/1970.