Se sono state fatte la dichiarazione di successione e la voltura catastale a nome di alcuni eredi, significa che hanno accettato l’eredità o possono ancora rinunciarvi? Quali sono le forme di accettazione dell’eredità?
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11.478 del 30 aprile 2021, ha confermato il proprio orientamento ribadendo che l’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato all’eredità che ponga in essere atti che siano allo stesso tempo fiscali e civili come la voltura catastale.
La Cassazione, nell’ordinanza citata, spiega che la voltura catastale rileva non solo dal punto di vista tributario (per il pagamento dell’imposta relativa), ma anche dal punto di vista civile per l’accertamento, legale o materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi.
Pertanto, prosegue la Cassazione, solo chi intenda accettare l’eredità assume l’onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal defunto a sé stesso (identica conclusione fu data da precedenti sentenze della Corte di Cassazione n. 7.075 del 1999, n. 5.226 del 2002, n.10.796 del 2009).
Equivale quindi ad accettazione tacita dell’eredità la richiesta di voltura catastali relativamente a beni immobili compresi nell’eredità.
Occorre precisare però che se a richiedere materialmente la voltura catastale è stato solo uno dei chiamati all’eredità, l’accettazione tacita di eredità può essere desunta anche per gli altri chiamati se sussistono elementi dai quali si evinca che essi conferirono una delega o effettuarono successiva ratifica dell’operato del chiamato che richiese la voltura (in tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con sentenza n.15.888 dell’11 luglio 2014).
Nel suo caso sussistono elementi per poter affermare che gli altri chiamati hanno delegato il coniuge del de cuius, o almeno ratificato successivamente il suo operato, poiché la richiesta di voltura è stata eseguita anche a loro nome e senza che vi sia stata da parte loro alcuna opposizione ad essa.
Si può pertanto affermare con un sufficiente grado di fondatezza che i chiamati indicati nel suo quesito hanno pure loro accettato tacitamente l’eredità del de cuius (nella quale erano chiamati per rappresentazione).
Poiché l’accettazione di eredità è atto irrevocabile, è chiaro che i chiamati indicati nel suo quesito non possono più efficacemente rinunciare all’eredità in questione.
Aggiungo che, oltre all’esecuzione delle volture catastali, per la giurisprudenza costituiscono ulteriori esempi di accettazione tacita dell’eredità:
- il pagamento da parte del chiamato dei debiti ereditari con il denaro dell’eredità stessa;
- il compimento di atti di disposizione di beni ereditari (cioè ad esempio vendere o donare beni dell’eredità);
- presentare domanda giudiziale per la divisione ereditaria o prendere l’iniziativa per la divisione amichevole dell’eredità;
- la riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario;
- l’intervento in un giudizio operato da un chiamato all’eredità nella qualità di erede legittimo del de cuius;
- la presentazione di un’istanza di voltura di una concessione edilizia già richiesta dal de cuius;
- l’esperimento dell’azione di riduzione;
- la concessione in locazione di un bene ereditario;
- la costituzione di un’ipoteca su un immobile compreso nell’asse ereditario;
- agire in giudizio per la difesa o la rivendicazione della proprietà dei beni compresi nell’eredità o per il risarcimento dei danni conseguente alla mancata disponibilità degli stessi beni;
- agire in giudizio con azione di regolamento di confini relativamente a beni ereditari.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte