Cass. pen., sez. VI, ud. 3 febbraio 2022 (dep. 24 marzo 2022), n. 10614
Presidente di Stefano – Relatore Calvanese
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Milano del 22 gennaio 2020, che aveva condannato Z.I. per il reato di cui all’art. 340 c.p., per aver cagionato l’interruzione di un servizio pubblico ferroviario per 42 minuti, rifiutandosi, una volta sorpresa senza il biglietto sul treno della linea […], proveniente da (omissis) e diretto a […], di fornire le proprie generalità e di scendere dal treno alla stazione di […].
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. c.p.p.
2.1. Vizio di motivazione.
La Corte di appello ha ritenuto la sussistenza del reato, nonostante fosse stata prospettata dalla difesa la temporanea e breve interruzione del pubblico servizio che causava soltanto il ritardo di un treno senza ripercussioni sulla regolarità delle corse ferroviarie sulla tratta interessata.
La Corte di appello in particolare ha insistito – contrariamente alle evidenze processuali e in modo contraddittorio – nel ritenere cagionato rilevanti alterazione o turbamento del regolare servizio pubblico attraverso il ritardo con effetti negativi su altri treni.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
La parte civile, […] s.r.l., ha fatto pervenire il 19 gennaio 2021 conclusioni scritte di conferma della sentenza impugnata e nota spese.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il ricorso reitera una questione (l’incidenza del ritardo) correttamente affrontata dalla Corte di appello nella motivazione della sentenza impugnata e alla quale la ricorrente finisce per non confrontarsi.
Con l’appello, la difesa aveva dedotto che non si trattasse di un ritardo significativo perché risultava soppresso, oltre al medesimo convoglio, una volta arrivato a […], quello di ritorno per evitare di accumulare ritardi nelle corse successive.
Quindi, come ammesso dalla stessa difesa, il disservizio non si era limitato al “ritardo di un solo treno”.
Invero, la sentenza di primo grado aveva accertato che il ritardo causato dalla condotta della imputata aveva determinato ritardi “a cascata” sulla tratta con la soppressione di altri treni (significativo è l’orario del convoglio bloccato, 8.40 del mattino di un giorno lavorativo).
In questa prospettiva, correttamente la Corte di appello ha ravvisato nella condotta della imputata il reato di cui all’art. 340 c.p., che sussiste quando la condotta, pur non determinando l’interruzione o il turbamento del pubblico servizio inteso nella sua totalità, comporta comunque la compromissione del regolare svolgimento di una parte di esso (Sez. 6, n. 1334 del 12/12/2018, dep. 2019, Rv. 274836).
3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila Euro, in favore della Cassa delle ammende.
Consegue, ancora, la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese a favore della parte civile, liquidate come indicato nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna, inoltre, l’imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, […], che liquida in complessivi Euro 3.015,00, oltre accessori di legge.