Acquisto computer: se non vuoi il software preinstallato puoi chiedere il rimborso


PC con applicazioni o sistemi operativi già installati all’atto della vendita: l’acquirente-consumatore può scegliere se tenerli o chiederne la disinstallazione con rimborso del prezzo, ma tenendosi il computer.
Ci sono voluti diversi anni perché anche la Cassazione approdasse a questo basilare principio di tutela del consumatore: chi compra un Pc con un sistema operativo o un software preinstallato e intende installare un alternativo e concorrente può chiedere il rimborso della licenza. È questa la sintesi di una sentenza emessa proprio questa mattina [1].
La possibilità di ottenere indietro i soldi pagati in modo occulto dall’acquirente per gli applicativi già inseriti nel “pacchetto base” era stata da noi messa in evidenza circa tre anni fa (leggi l’articolo: “Pc: come ottenere il rimborso della licenza per il sistema operativo”). In pratica, l’acquisto di un computer da tavolo o di un portatile non implica l’obbligo di accettare il sistema operativo e tutti gli altri software. Chi acquista il notebook, se non gradisce il sistema operativo preinstallato può ben restituirlo alla casa produttrice e farsi rimborsare i soldi: l’acquisto del pc, infatti, non implica affatto l’obbligo di accettare il software già montato sulla macchina, pena lo scioglimento della vendita “abbinata” al computer: si tratta infatti di contratti distinti e l’acquirente ben può farsi rimborsare il prezzo dei programmi che non intende utilizzare laddove ritiene di non accettare le relative condizioni della licenza d’uso.
Dunque, in questi casi, al consumatore verrà consegnato un pc a prezzo ridotto e senza i software da lui non accettati.
Nel caso di specie un colosso dell’informatica è stato condannato a restituire al consumatore i 140 euro del sistema operativo e del software prodotti dalla Microsoft che l’utente non apprezza (sarà un amante di Linux?) o che comunque non ritiene utile. E ciò anche se il portatile e i programmi sono venduti insieme. In effetti non ci sono ostacoli di tipo tecnologico né negoziale alla restituzione dei software: il pc ben può funzionare con altri programmi e soprattutto, dal punto di vista giuridico, la vendita in abbinata integra un mero collegamento contrattuale che non dà luogo a un autonomo e nuovo negozio.
In altre parole, i due acquisti – quello del pc da un lato, e quello del programma dall’altro – non denotano il perseguimento da parte dei contraenti di “un fine ulteriore” che trascende gli effetti tipici separatamente riconducibili alle due fattispecie distinte.
Attenzione però: il diniego al sistema operativo e ai software va dato immediatamente. E cioè già alla prima accensione del computer. Infatti, nella specie alla prima schermata si apre il messaggio relativo al software in cui chiede di “accettare le condizioni generali di licenza d’uso”. Se dunque all’avvio del computer l’utente esprime una manifestazione di volontà negativa, l’effetto del mancato consenso si riflette unicamente sul contratto del sistema operativo o degli applicativi nel cui ambito la tale dichiarazione di volontà risulta suscitata: vale a dire la mera licenza d’uso.
Della vicenda si sono interessate, in passato, già l’Antitrust Usa e la stessa Commissione Ue.
Se la casa produttrice non adempie alla richiesta di rimborso della licenza, può essere citata in giudizio e, per di più, paga le spese di causa.
note
[1] Cass. sent. n. 19161/14 dell’11.09.14.
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