Distacco dell’acqua o del gas per “morosità del vicino”: è possibile


Le società di erogazione della luce, acqua e gas spesso e volentieri eludono le nuove norme introdotte con la riforma del condominio per ottenere subito il pagamento delle loro fatture.
Il vicino è moroso con il condominio e il gestore del servizio stacca l’acqua o il gas anche a te. È possibile? Purtroppo si. Questo è uno degli effetti dei sistemi di intestazione delle utenze che, di norma, vengono intestate al condominio, nonostante la presenza di contatori individuali (peraltro, oggi, divenuti obbligatori per legge). Avviene così che, se l’amministratore di condominio non riesce a “fare cassa” e a riscuotere tutti i canoni mensili dovuti per la gestione ordinaria, non pagherà un euro ai fornitori e questi ultimi – che emettono un’unica fattura per l’intero condominio – interromperanno l’erogazione del servizio all’intero stabile. In questo modo ci vanno di mezzo sia i virtuosi che i morosi.
È vero: il volturista legge i consumi di ciascun appartamento, fa i conteggi, li consegna all’amministratore e quest’ultimo emette le quote dovute da ciascun proprietario. Ma questo non intacca il rapporto con la società che gestisce il servizio della luce, del gas o dell’acqua, la quale ha firmato un unico contratto per tutto il condominio. Risultato: la società erogatrice considera morosi tutti i condomini e stacca il servizio all’intero edificio.
Se chi ha sempre onorato le proprie fatture contesta il distacco dell’utenza, questa risponderà “picche”, in quanto nulla le è stato pagato.
In definitiva: se rivuoi l’acqua, la luce o il riscaldamento devi pagare anche le fatture dei vicini morosi. E a ciò provvede, di norma, l’amministratore (il quale preferisce pagare i fornitori per non essere tacciato di “mala gestio”). Come? Istituendo un fondo cassa a cui contribuiscono tutti – ma, ovviamente, soprattutto chi è regolare nei pagamenti. La “colletta” serve per supplire alla morosità dei debitori incalliti.
Questo comportamento è illecito. La legge di riforma del condominio è chiara, chiarissima, e vieta la creazione di un fondo cassa per compensare la mancata riscossione delle quote condominiali (leggi: “Condominio: vietato il fondo cassa per supplire ai condomini morosi” e anche “Fondo cassa in condominio illegittimo”).
I divieti non finiscono qua. Il codice civile [1] (per come risultato dopo la recente riforma) stabilisce un’altra importante regola: prima di aggredire gli utenti in regola con i pagamenti, il creditore deve procedere ad agire in giudizio e a effettuare pignoramento contro gli utenti morosi (la cui lista gli deve essere consegnata dall’amministratore). Solo dopo aver esperito tali rimedi giudiziari (decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o causa ordinaria, pignoramento ed esecuzione forzata, eventualmente con ipoteca sulla casa), se il creditore non riesce a riscuotere alcunché, potrà rivalersi anche sui condomini in regola.
Come difendersi
Se la società erogatrice si comporta in modo illecito, attuando pratiche ritorsive sia contro i “buoni” che contro i “cattivi” è consigliabile inviarle una lettera intimando il rispetto della normativa. Pena la richiesta di un congruo risarcimento del danno.
note
[1] Art. 63, disp.att. cod. civ.
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