Convocazione assemblea condominiale per posta privata


L’amministratore può rivolgersi a operatori postali privati, anziché a Poste Italiane, per spedire gli avvisi di convocazione?
Senza un avviso di convocazione regolarmente inviato a tutti i condomini e con congruo anticipo l’assemblea non si può celebrare; o meglio, si può tenere, ma le delibere adottate sono a rischio. Infatti l’art. 1136 del Codice civile sancisce che: «L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati». Così, basta che uno solo degli aventi diritto a partecipare non abbia avuto notizia della riunione e l’assemblea può essere annullata, su istanza di chi è stato “dimenticato” in quanto non ha ricevuto l’avviso di convocazione nei modi ed entro i termini previsti. Per questo è molto importante conoscere quali sono i modi previsti dalla legge e ammessi per questo tipo di comunicazioni. Alcuni amministratori ricorrono alla convocazione dell’assemblea condominiale per posta privata, in alternativa al servizio raccomandate di Poste Italiane. Vediamo se questo metodo di convocazione può essere ritenuto valido e perché.
Indice
Avviso di convocazione assemblea condominiale
L’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale può essere inviato in uno dei seguenti modi:
- lettera raccomandata;
- posta elettronica certificata (Pec);
- fax;
- consegna diretta nelle mani del condomino interessato.
Non sono ammesse altre forme di comunicazione equipollenti, a partire dalla e-mail, cioè con un messaggio di posta elettronica semplice, in quanto, a differenza della Pec, non c’è la ricevuta che assicura l’avvenuta consegna del messaggio al destinatario; sono invalidi anche i messaggi telefonici (sms) o su WhatsApp, perché neppure essi garantiscono il ricevimento.
Termini di convocazione assemblea condominiale
La comunicazione di convocazione dell’assemblea, per essere valida, deve essere inviata rispettando il termine di preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data fissata per la riunione in prima convocazione. I regolamenti condominiali possono prevedere un termine maggiore, ad esempio di 8 o di 10 giorni, ma mai scendere al di sotto del termine minimo di 5 giorni, che è inderogabile.
Questo termine di convocazione dell’assemblea condominiale è tassativo: se non viene rispettato, la legge [1] prevede che le delibere adottate dall’assemblea possono essere annullate (con impugnazione da proporre entro 30 giorni) dai condomini dissenzienti e da quelli «assenti perché non ritualmente convocati».
Convocazione assemblea tramite poste private: è valida?
Una recente sentenza del tribunale di Roma [2] si è occupata della questione della validità della convocazione dell’assemblea condominiale tramite un operatore di posta privata. Il giudice capitolino ha fatto un ampio excursus sulla «liberalizzazione» del servizio postale, avvenuta nel 2011, che ha riservato a Poste Italiane i servizi di notificazione degli atti giudiziari e delle violazioni al Codice della strada [3].
Ciò premesso, la sentenza riconosce che le raccomandate inviate dagli operatori postali privati hanno «equivalenza giuridica» rispetto a quelle spedite tramite Poste Italiane, purché il servizio di posta privata utilizzato sia «in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale rilasciate dal ministero dello Sviluppo Economico». Così il tribunale ha riconosciuto valido l’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale inviato tramite servizio postale privato.
Tuttavia, la delibera è stata comunque annullata in quanto, nonostante la validità della spedizione mediante posta privata, l’avviso era stato consegnato al portiere dello stabile in cui risiedeva il condomino destinatario, e la raccomandata «era stata sottoscritta dal portiere con la mera indicazione di tale sua qualità». Sarebbe stato necessario, invece, che il portiere avesse firmato in qualità di «addetto alle notifiche», e dunque – rileva il giudice – quale persona che riceve la copia dell’atto notificato «dichiarandosi specificamente incaricato dal destinatario di tale mansione». Bisogna ricordare, infatti, che la prova del ricevimento dell’avviso di convocazione dell’assemblea è sempre a carico del condominio; e in quel caso, a causa del ritiro da parte del portiere, mancava la prova «dell’effettiva e tempestiva ricezione da parte del destinatario dell’avviso di convocazione». Leggi anche “contestazione convocazione assemblea condominiale“.
note
[1] Art. 66 disp att. Cod. civ.
[2] Trib. Roma, sent. n. 2636 del 18.02.2022.
[3] D.Lgs. n. 58/2011.