Mantenimento figlio maggiorenne: quando serve l’ordine del giudice


Il tribunale ha condannato il mio ex marito a pagare il mantenimento a nostro figlio maggiorenne. Mio figlio vorrebbe avere lo stesso provvedimento anche nei miei confronti. Non è già un mio dovere pagare il mantenimento? Si può evitare una nuova causa?
Come correttamente evidenziato dalla lettrice, entrambi i genitori hanno l’obbligo di mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti e non in grado di provvedere autonomamente ai propri bisogni (come nel caso del figlio affetto da accertate patologie che lo rendono inabile al lavoro o che comunque riducono sensibilmente l’abilità lavorativa).
L’obbligo di mantenimento sussiste a prescindere da un ordine del giudice, in quanto è espressamente previsto dalla legge e, in particolare, dall’art. 315bis del codice civile secondo cui: “Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni”. L’obbligo di mantenimento non cessa con il raggiungimento della maggiore età e prosegue quando il figlio, non per propria colpa, non è ancora economicamente indipendente.
Tanto è stato precisato anche nel decreto emesso nei confronti dell’ex marito, dove si legge chiaramente che “è dovere di entrambi i genitori prestare ai figli assistenza morale e materiale”.
Dunque, non è necessario ottenere un nuovo provvedimento del giudice anche nei confronti della madre, visto che anche lei è tenuta al mantenimento. Il ricorso al giudice può essere utile quando il genitore si rifiuta di contribuire al mantenimento del figlio, come avvenuto nel caso del padre. Se, invece, la madre è collaborativa e provvede a mantenere suo figlio senza contrasti, così come obbligata per legge, non è necessario agire in giudizio.
Anziché attivare una causa in tribunale, se il figlio desidera una maggiore tutela e una quantificazione scritta dell’importo dovuto, si potrebbe pensare ad un accordo scritto in cui la madre si impegna a versare a favore del figlio una cifra mensile a titolo di mantenimento, ovviamente rapportata alle risorse economiche.
Se, invece, il figlio desidera un ordine del giudice che fissi l’importo del mantenimento, è necessario il ricorso al tribunale competente, così come fatto nei confronti del padre, ai sensi dell’art. 337 septies c.c., secondo cui: “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Maria Monteleone