Docenti: il mancato superamento della prova dà diritto alla NASpI?


Ho lavorato 5 anni come docente di sostegno, ho una laurea in scienze della formazione primaria, a tempo determinato e 5 anni a tempo indeterminato. Non ho superato il periodo di prova. Da settembre 2020 sono disoccupata. Ho diritto alla Naspi?
Quando un docente viene assunto è nominato in prova; ciò significa che, per avere la conferma del ruolo ricevuto, deve superare un periodo di prova e formazione che dura un anno scolastico.
La prova deve essere effettivamente svolta sulla cattedra oggetto della nomina per un periodo non inferiore a 180 giorni; conseguentemente, se nel predetto lasso di tempo non sono stati prestati 180 giorni di servizio effettivo, la prova è prorogata di un anno. Rientrano nei 180 giorni di servizio anche i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, le giornate dedicate ad esami e scrutini, i giorni di frequenza a corsi di formazione organizzati dall’Amministrazione.
Durante l’anno di prova, il docente curerà la propria formazione e dovrà svolgere attività di lezione, recupero, potenziamento, attività di valutazione degli alunni, partecipare e organizzare progetti formativi.
Al termine del periodo di prova e di formazione, il docente sarà confermato in ruolo con decreto di conferma in ruolo emesso dal dirigente scolastico, previo colloquio e valutazione positiva emessa da un apposito comitato di controllo.
In caso di mancato superamento della prova, il docente è licenziato e ha diritto quindi alla disoccupazione.
Il mancato superamento del periodo di prova è considerato una situazione di “disoccupazione involontaria”, che legittima l’accesso alla NASpI. Possono infatti accedere alla NASpI i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, che abbiano perso involontariamente la propria occupazione, compresi apprendisti, soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
È possibile richiedere l’indennità di disoccupazione in presenza dei seguenti requisiti:
- cessazione involontaria del rapporto di lavoro;
- maturazione di almeno 13 settimane di contributi nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro;
- svolgimento di almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.
La domanda di NASpI deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro in modalità telematica, o provvedendovi personalmente, oppure affidandosi ad un Patronato. Decorso tale periodo si perde il diritto alla prestazione, cioè si ha la decadenza del diritto.
Se si presenta la domanda di NASpI entro l’ottavo giorno dalla perdita del lavoro, l’indennità scatta proprio a partire da questo ottavo giorno. Per domande presentate successivamente, invece, la decorrenza slitta alla data di presentazione della domanda.
Articolo tratto da una consulenza resa dall’avv. Valentina Azzini