Condominio: videosorveglianza senza comunicazione al Garante Privacy


In un condominio vorremmo installare un impianto di videosorveglianza nell’androne: occorre prima comunicare alla polizia, al Garante della privacy o ad altre autorità tale l’intenzione? Qual è il quorum richiesto per l’approvazione in assemblea?
Nel caso in cui il sistema di videosorveglianza sia installato dal condominio per controllare le parti comuni, devono essere adottate tutte le misure e le precauzioni previste dal Codice della privacy e dal provvedimento generale del Garante in tema di videosorveglianza. Non è tuttavia necessaria alcuna preventiva comunicazione al Garante della Privacy.
Tra gli obblighi di legge previsti per la installazione della videosorveglianza – da osservare anche in ambito condominiale – vi è quello di segnalare le telecamere con appositi cartelli, eventualmente avvalendosi del modello predisposto dal Garante.
Le registrazioni possono essere conservate per un periodo limitato, tendenzialmente non superiore alle 24-48 ore, anche in relazione a specifiche esigenze, quale la chiusura di esercizi e uffici che hanno sede nel condominio, o a periodi di festività.
Per tempi di conservazione superiore a sette giorni è necessario presentare una verifica preliminare al Garante.
Le telecamere devono riprendere solo le aree comuni da controllare, possibilmente evitando la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti.
I dati raccolti (riprese e immagini) devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate (titolare, responsabile incaricato del trattamento).
A norma del Codice civile [1], le delibere concernenti la installazione sulle parti comuni di impianti volti a consentire la videosorveglianza sono approvate dall’assemblea con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.
note
[1] Art. 1122-ter cod. civ.