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Diffamazione a mezzo Facebook

13 Agosto 2022 | Autore:
Diffamazione a mezzo Facebook

Screditare una persona che non è in grado di difendersi perché assente: come funziona la diffamazione sui social network?

In Italia, c’è libertà di parola? Sicuramente sì, è la Costituzione stessa a prevederlo. Il diritto di manifestare il proprio pensiero, però, non può spingersi sino a ledere la dignità e la reputazione altrui. E ciò vale anche quando si scrive in chat o sulla bacheca dei social. Con questo articolo vedremo quando c’è diffamazione a mezzo Facebook.

La diffamazione è il reato che si commette quando si offende la reputazione di una persona. Fare ciò tramite un social network è facilissimo: basta condividere un commento denigratorio sul proprio profilo e il gioco è fatto. Per la legge, questo tipo di condotta rappresenta addirittura una diffamazione aggravata, equiparata a quella che si commette pubblicando un articolo offensivo su un giornale. Ciò perché il commento in rete può essere letto da una platea indeterminata di persone, con effetti potenzialmente devastanti per la reputazione della vittima. Vediamo allora come funziona la diffamazione a mezzo Facebook e com’è punita dalla legge.

Diffamazione: cosa dice la legge?

La diffamazione è il reato che commette chi offende la reputazione di una persona assente, in presenza di almeno altre due persone [1].

Perché si abbia diffamazione, dunque, sono necessari tre elementi:

  • la lesione della reputazione altrui. Per reputazione si intende la considerazione che gli altri hanno di un determinato individuo, in campo sociale, familiare, professionale, ecc.;
  • l’assenza della persona offesa, la quale non deve essere in grado di percepire immediatamente la denigrazione, così da non potersi difendere;
  • la presenza di almeno altre due persone che abbiano ascoltato o letto il commento diffamatorio.

Reputazione: quando c’è lesione?

La diffamazione consiste nella lesione della reputazione, dovendosi quest’ultima intendere come considerazione che gli altri hanno di una certa persona.

La reputazione è la “fama”, il giudizio che gli altri hanno di un individuo. Essa può riguardare diversi ambiti, come quello familiare o professionale.

Ad esempio, mettere in giro la voce che un avvocato è un pessimo professionista lede la reputazione del soggetto dal punto di vista lavorativo; pubblicare in una chat comune notizie riguardo la vita sregolata di una donna che è moglie e madre può ledere la sua reputazione dal punto di vista sociale e familiare.

Insomma: ogni volta che si scredita una persona e questa non è presente per potersi difendere, si commette il reato di diffamazione.

E ciò a prescindere dal fatto che la circostanza imputata sia vera o meno: mettere in circolo la voce per cui una persona sia drogata è diffamatorio anche se, in effetti, il soggetto fa uso di sostanze stupefacenti.

In un caso del genere, cioè quando il commento poco lusinghiero è veritiero, non si ha diffamazione solo se si narra il fatto con distacco, senza voler dare enfasi al solo scopo di infangare l’immagine altrui.

Diffamazione: come avviene?

La lesione della reputazione altrui può avvenire in qualsiasi modo: con parole, scritti, disegni, foto e anche filmati. Ad esempio, la diffamazione a mezzo Facebook avviene in genere pubblicando un commento scritto, oppure condividendo un’immagine poco lusinghiera di un’altra persona.

Quindi, si può diffamare:

  • parlando alle spalle della vittima. È il caso delle “allegre comari” che spettegolano di una loro amica in sua assenza, offendendone l’onore mediante attribuzione di un numero indefinito di amanti;
  • scrivendo una lettera o un’email che raggiunge più persone, il cui contenuto sia denigratorio per la vittima. Secondo la Cassazione, la missiva a contenuto diffamatorio diretta all’offeso e ad altri destinatari (almeno due) costituisce reato [2];
  • disegnando la caricatura offensiva di una persona e rendendola pubblica;
  • diffondendo una foto o un video che ritraggono la vittima in una posa ridicola o compromettente, offendendone la reputazione davanti agli altri.

Diffamazione su Facebook: come funziona?

La diffamazione a mezzo Facebook rappresenta una forma di diffamazione aggravata, punita con pena più severa rispetto alla semplice diffamazione che avviene, ad esempio, tra amici che si ritrovano la sera per dire peste e corna di una persona assente. Ciò perché, come detto in apertura, i commenti oltraggiosi pubblicati sui social possono essere letti da un numero indeterminato di persone, così da creare maggior danno alla vittima.

La diffamazione a mezzo Facebook può avvenire:

  • pubblicando sulla propria bacheca personale un commento che oltraggia un’altra persona;
  • condividendo sulla bacheca di altri oppure su una pagina un post denigratorio;
  • divulgando una foto o un video particolarmente compromettente o imbarazzante per la vittima;
  • sparlando in una chat di gruppo di una persona che non è nella chat o che c’è ma non è online.

A tal proposito, la Corte di Cassazione [3], ha stabilito che anche per la diffamazione su Facebook e sugli altri social network c’è bisogno che la vittima sia assente, cioè non sia online al momento del commento denigratorio.

E così, la presenza virtuale della vittima al momento delle parole diffamatorie esclude la sussistenza del reato in questione. Ad esempio, se in una chat di gruppo il bersaglio delle critiche è online, allora non potrà parlarsi di diffamazione ma di semplice ingiuria, la quale non costituisce reato.

Diffamazione su Facebook e furto di identità

Molti di coloro che vengono accusati di diffamazione a mezzo Facebook cercano di discolparsi affermando che qualcuno ha hackerato il proprio profilo e ha scritto i commenti ingiuriosi al posto loro.

Secondo la Cassazione [4], questo tipo di scusa non regge se non si dimostra, in modo plausibile, che si è stati davvero vittima di un accesso abusivo sul proprio account, magari provando che, all’epoca dei fatti, era anche stata sporta denuncia proprio per l’hackeraggio subito.

In caso contrario, si deve presumere che l’autore del commento diffamatorio sia proprio il titolare del profilo.

Diffamazione a mezzo Facebook: com’è punita?

Trattandosi di un’ipotesi aggravata del reato, la diffamazione a mezzo Facebook è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Querela diffamazione Facebook: entro quanto tempo?

La diffamazione è un delitto punibile a querela; per la precisione, la vittima ha tre mesi di tempo da quando ha avuto conoscenza del reato.

Per quanto riguarda la diffamazione a mezzo Facebook, la Cassazione [5] ha precisato che la decorrenza del termine per proporre querela coincide con la data contestuale a quella in cui il messaggio diffamatorio è pubblicato su Internet, salvo che l’interessato fornisca prova contraria circa il diverso momento in cui è effettivamente venuto a conoscenza dell’offesa.

Spetta quindi alla persona offesa dimostrare di aver scoperto la diffamazione molto tempo dopo la pubblicazione della diffamazione su Facebook, visto che, in genere, la vittima ha notizia del fatto commesso mediante social accedendo allo stesso direttamente o attraverso altri soggetti i quali in tal modo ne siano venuti a conoscenza.


note

[1] Art. 595 cod. pen.

[2] Cass., sent. n. 18919 del 15 marzo 2016.

[3] Cass., sent. n. 44662 del 2 dicembre 2021.

[4] Cass., sent. n. 24212/2021.

[5] Cass., sent. n. 22787/2021.

Autore immagine: depositphotos.com


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