Matrimonio extracomunitario: requisiti, condizioni e validità.
Chi non è italiano e vuole contrarre nozze nel nostro Paese deve sapere cosa serve a uno straniero per sposarsi in Italia. Potrebbe essere infatti interesse di quest’ultimo, pur mantenendo la cittadinanza nel proprio Stato d’origine, celebrare il proprio matrimonio in una delle tante belle località della nostra Penisola assicurandosi che lo stesso abbia valore anche per la legge del proprio Paese.
Tutto ciò è possibile rispettando una particolare procedura. Ecco dunque una guida rapida e pratica su cosa serve a uno straniero per sposarsi in Italia.
Indice
La richiesta all’ufficiale di Stato civile
Lo straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia deve presentare all’ufficiale dello stato civile il nulla osta, rilasciato dall’autorità competente del proprio Paese, dove si attesta che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza. Potrebbe infatti risultare, tanto per fare un esempio, che la persona in questione sia già sposata nel proprio Stato e che perciò non sia “libera”.
A seguito di un recente intervento della Corte Costituzionale non è più richiesta la produzione di un documento attestante la regolarità del soggiorno sul territorio nazionale dello straniero [1].
Che fare se il nulla osta viene negato?
Potrebbe succedere che il Paese d’origine neghi il nulla osta per ragioni che sono contrarie alla nostra legge (si pensi al divieto di una persona che non abbia prima ottenuto la “benedizione” della propria famiglia o che si sposi con una persona di una religione diversa dalla propria [2]). Ebbene, se il rifiuto del nulla osta al matrimonio del cittadino straniero è contrario all’ordine pubblico italiano, lo straniero non è tenuto a presentare tale certificato e la celebrazione del matrimonio può ben avvenire senza il permesso dell’autorità competente dello Stato di provenienza.
A quali condizioni lo straniero può sposarsi in Italia?
Affinché possa contrarre matrimonio in Italia lo straniero deve presentare i seguenti requisiti:
- deve essere capace d’intendere e volere;
- non deve essere già sposato nel proprio Paese di origine o in altro Stato;
- non deve presentare parentela in linea retta all’infinito, parentela collaterale di secondo grado e dall’affinità in linea retta con la persona da sposare;
- non deve essere stato condannato per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra parte.
Le pubblicazioni di matrimonio
Lo straniero che ha domicilio o residenza in Italia deve inoltre far curare, al pari di ogni cittadino italiano, la pubblicazione di matrimonio secondo le disposizioni del Codice civile. Pertanto, la pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del Comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei Comuni di residenza degli sposi. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo che sia compiuta la pubblicazione.
Permesso di soggiorno
Agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari.
Al fine di evitare matrimoni solo formali, volti solo ad ottenere il permesso di soggiorno, il matrimonio contratto con un italiano non attribuisce allo straniero il diritto ad ottenere il permesso di soggiorno. A tal fine infatti è necessario un ulteriore presupposto: quello della convivenza effettiva con il coniuge. Tale requisito deve essere accertato dall’Amministrazione e soggetto al controllo del giudice.
Spetta allo straniero provare la convivenza la quale non può presumersi solo per il fatto che ci sia stato un matrimonio né dal fatto di avere una residenza comune.
Il permesso di soggiorno è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l’effettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole.
Extracomunitario espulso
Il matrimonio dell’extracomunitario con una cittadina italiana avvenuto dopo il provvedimento di espulsione non incide sulla validità di quest’ultimo. Il divieto di espulsione dello straniero convivente con coniuge di nazionalità italiana non è applicabile allorché lo straniero sia già destinatario di un provvedimento di espulsione che gli sia stato altresì debitamente comunicato.
Acquisto della cittadinanza italiana
Lo straniero o apolide coniugato con cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio, se residente all’estero, qualora non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Qualora i coniugi, che non devono essere legalmente separati, abbiano avuto o abbiano adottato figli i termini sono dimezzati.
note
[1] La Corte Costituzionale con sentenza 25 luglio 2011 n.245 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 116, comma 1, c.c. (come modificato dall’art. 1 comma 15, della legge 15 luglio 2009, n.94), limitatamente alle parole “nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano”. <>
[2] Trib. Tivoli 17.1.2009; Trib. Genova 4.4.1990.