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Filmare persone in luogo pubblico è legale?

16 Agosto 2022 | Autore:
Filmare persone in luogo pubblico è legale?

Si possono fare riprese in piazze, strade, bar e ristoranti? Quando è possibile pubblicare i video? Filmati illeciti: quali sono le conseguenze civili e penali?

Sai che alcuni registi hanno diretto interi film usando solamente il proprio smartphone? Potenza della tecnologia, che consente oggi di avere immagini di qualità strabiliante effettuando riprese con il proprio cellulare. Tutto ciò, però, non permette di derogare alle regole stabilite dalla legge, prime fra tutte quelle che riguardano la privacy. Con questo articolo vedremo se è legale filmare persone in luogo pubblico e cosa è possibile fare con questo tipo di materiale.

A prima vista il tema potrebbe sembrare banale: chi si trova all’aperto o in qualsiasi spazio pubblico accetta tacitamente di poter essere ripreso. Se questo è vero, non si può dire lo stesso della possibilità di divulgare le immagini così ottenute. Inoltre, foto e filmati non possono spingersi sino ad arrecare molestia alle altre persone. Se l’argomento ti interessa, prosegui nella lettura: vedremo insieme se è legale filmare persone in luogo pubblico e quando è lecito pubblicare tali video.

Si può filmare una persona in strada o in piazza?

È possibile riprendere una persona che si trova in strada o in piazza: trattandosi di luoghi pubblici, non c’è alcun divieto di filmare un soggetto che siede su una panchina nella piazza del paese oppure che fa jogging per le vie della città.

Si può filmare una persona in un bar o in un ristorante?

È possibile riprendere una persona che si trova in un bar, un pub o un ristorante: per i luoghi aperti al pubblico vale la stessa regola prevista per i luoghi pubblici.

Sono luoghi aperti al pubblico tutti quelli in cui è possibile accedere rispettando alcune condizioni, come ad esempio pagando un biglietto (cinema, museo, ecc.), mostrando un invito, ecc.

È legale filmare persone in luogo pubblico o aperto al pubblico?

Da quanto appena detto si evince chiaramente che è legale filmare persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche senza il loro consenso; tuttavia, non è generalmente possibile divulgare tali riproduzioni senza l’autorizzazione dei soggetti interessati. Vediamo perché e quali sono le conseguenze legali.

Si può diffondere un video girato in luogo pubblico?

Secondo la legge [1], non è possibile esporre, riprodurre o mettere in commercio l’immagine di un soggetto ritratto senza il suo previo consenso.

Questa regola vale sempre, anche per i video effettuati in luogo pubblico. Ciò significa che si può filmare o fotografare una persona che si trova in una piazza, in una strada o in un parco, ma non si può poi diffondere l’immagine così ottenuta, magari pubblicandola sui social, a meno che:

  • non si ottenga il consenso del soggetto ritratto;
  • non si proceda a rendere irriconoscibili le persone riprese (ad esempio, offuscando i volti).

Video in luogo pubblico: quando si può divulgare?

Come appena detto, si può divulgare un video fatto in un luogo pubblico o aperto al pubblico se è stato prestato il consenso da parte del soggetto ritratto.

Il consenso non deve essere rilasciato necessariamente per iscritto, essendo sufficiente anche un semplice comportamento che faccia comprendere che ci sia tale volontà.

Ad esempio, chi si mette in posa per farsi riprendere e poi si fa passare il video per poterlo pubblicare, implicitamente autorizzerà a fare lo stesso anche a chi ha realizzato il filmato.

È poi possibile condividere il video che riprende una manifestazione pubblica (un corteo, ad esempio), un evento oppure un monumento (ad esempio, il Colosseo), purché non ci si concentri sui volti dei presenti, i quali quindi devono rimanere non riconoscibili.

Insomma: quando la ripresa avviene in un luogo pubblico e coinvolge inevitabilmente anche altre persone rispetto all’oggetto principale della ripresa (un comizio, un evento pubblico, una processione, ecc.), è sempre preferibile non soffermarsi sui primi piani e compiere solo rapide panoramiche sulla folla.

Per legge [2], poi, si può sempre diffondere l’immagine (e, quindi, anche il video) di una persona particolarmente nota, purché la pubblicazione non arrechi pregiudizio all’onore o alla reputazione del personaggio ritratto. E così, sarà possibile diffondere il filmato che riprende un politico durante un comizio, mentre non sarà possibile fare lo stesso con il video che riprende lo stesso politico in luogo pubblico mentre si trova in una situazione imbarazzante (ad esempio, sta urinando in strada o barcolla in preda ai fumi dell’alcol).

Esistono poi particolari eccezioni previste per personaggi molto famosi, in genere appartenenti al mondo dello spettacolo. Ad esempio, per alcuni artisti è proibita la ripresa della loro performance e la successiva pubblicazione (si pensi alle esibizioni di alcuni celebri cantanti durante un concerto).

Filmare persone in luogo pubblico: quando è reato?

Filmare persone in luogo pubblico costituisce reato se la ripresa viene fatta con ostinazione, in modo tale da recare molestia o disturbo al soggetto ritratto. Si pensi a chi punti con insistenza il proprio smartphone in direzione di una persona seduta al bar oppure che passeggia in strada. In casi del genere, scatta il reato di molestie [3], punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a 516 euro.

La pubblicazione di un video che ritrae persone in luogo pubblico può costituire reato se è fatto con lo scopo di arrecare un pregiudizio alla persona ritratta: in questo caso, si tratterebbe di illecito trattamento di dati personali [4]. È il caso ad esempio di chi diffonde senza consenso il filmato che ha fatto a una persona solamente per dimostrare che non si trovava al lavoro ma al bar.

Filmare persone in luogo privato: è legale?

È legale filmare persone in un luogo privato soltanto se c’è il consenso di chi ha la disponibilità del posto in cui ci si trova, come ad esempio il proprietario di casa, il conduttore, il comodatario, l’usufruttuario, ecc.

Si badi: se c’è consenso alla ripresa, ciò non significa che ci sia anche il permesso alla pubblicazione del filmato. Le due autorizzazioni vanno sempre tenute distinte.

È altresì legale filmare persone che si trovano in una parte di un luogo di proprietà privata che sia però esposta al pubblico, come ad esempio il balcone, le scale esterne o il giardino senza recinzione. E ciò in base al principio secondo cui si può filmare o fotografare tutto ciò che è visibile ad occhio nudo. Su questo specifico punto si legga l’articolo È lecito fotografare il vicino in casa sua.

Filmare persone in luogo privato: quando è reato?

Chi effettua riprese all’interno di un luogo di proprietà privata senza averne il consenso commette il reato di interferenze illecite nella vita privata, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni [5]. La stessa pena è prevista per chi diffonde questo tipo di video, pur non essendone stato l’autore. Ad esempio, se fai una ripresa della casa di un tuo amico per riprenderne lo sfarzo e poi affidi il filmato a un’altra persona perché pubblichi il video sulla sua bacheca di Facebook, commetterete entrambi reato.

Stessa pena (fino a quattro anni di reclusione) è prevista se la registrazione è fatta di nascosto e poi è pubblicata col fine di recare danno alla reputazione o all’immagine del soggetto filmato a sua insaputa [6]. È il caso di chi registra una conversazione privata e poi la pubblica per screditare il suo interlocutore.

Questi reati scattano non solo se si effettua un filmato all’interno della casa altrui senza il permesso del proprietario (o degli altri soggetti sopra visti), ma anche se ciò avviene in un qualsiasi luogo di privata dimora, per tale dovendosi intendere ogni posto nel quale la persona si sofferma per compiere, anche in modo transitorio, atti della sua vita individuale o professionale.

Pertanto, commette reato chi, senza consenso, fa riprese nei seguenti luoghi privati:

  • studio professionale [7];
  • ufficio;
  • retrobottega;
  • camera d’albergo occupata;
  • sagrestia di una casa canonica [8];
  • spogliatoio o palestra [9].

Se, invece, si rende pubblico un filmato dal contenuto sessualmente esplicito, allora le pene sono molto più severe: per il revenge porn la legge prevede la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5mila a 15mila euro [10].

Riprese video illecite: quali sono le conseguenze?

Vediamo ora quali sono le principali conseguenze di chi effettua riprese video illecite oppure di chi le diffonde senza consenso.

Dal punto di vista civile, la persona che non ha prestato il permesso alla ripresa o alla sua pubblicazione può fare ricorso al giudice e chiedere non solo la rimozione del filmato dalla piattaforma su cui è stato divulgato (social network, testata telematica, ecc.), ma anche il risarcimento dei danni.

Sotto il profilo penale, come abbiamo visto, possono scattare:

  • i reati di molestia (se la ripresa è fatta in luogo pubblico) e di illecita diffusione di dati personali (se la ripresa è fatta in luogo pubblico ed è poi diffusa);
  • i reati di interferenza illecita nella vita privata o di diffusione di riprese fraudolente, se il filmato è fatto in luoghi di privata dimora.

In casi del genere, la persona offesa può sporgere querela e costituirsi parte civile nel procedimento penale al fine di chiedere il risarcimento dei danni.

Indagini per filmati illeciti: come si svolgono?

Come ben spiegato nell’articolo Sequestro smartphone: quando è possibile?, in caso di denuncia le forze dell’ordine possono disporre il sequestro del dispositivo (telefono, telecamera, ecc.) con cui è stata effettuata la ripresa illegale, al fine di acquisire una prova che può essere schiacciante ai fini del riconoscimento di colpevolezza.

A meno che non ci siano gravi ragioni che giustificano una misura d’urgenza, per procedere a sequestro serve il permesso del pubblico ministero, il quale emana un decreto motivato con cui autorizza la polizia all’apprensione materiale del dispositivo su cui c’è il filmato incriminato.

Dopo aver eseguito il sequestro, le forze dell’ordine procedono all’estrazione dei dati dal dispositivo sequestrato: si tratta di un’operazione che consiste nel realizzare una copia forense su un supporto esterno, garantendo la piena fedeltà al contenuto originale. Si tratta di una fase molto delicata, fondamentale per acquisire la prova, tant’è vero che l’avvocato può chiedere di assistere all’operazione.

Una volta fatta l’estrazione e ottenuta la copia, è possibile chiedere il dissequestro dell’apparecchio, visto che alla polizia non occorre più.

Se invece il video è stato diffuso online, e quindi non si trova più (solo) su un cellulare o analogo dispositivo, allora la polizia potrà procedere a un intervento sull’acquisizione forense di siti e pagine web.

In pratica, i consulenti informatici forensi possono effettuare l’acquisizione di copie conformi di chat, gruppi o canali di WhatsApp e Telegram, nonché di tutto ciò che può essere visualizzato nel browser o accessibile tramite riga di comando.

Insomma: tutto ciò che compare in rete può essere acquisito in maniera certificata ed essere utilizzato come prova in tribunale. La polizia postale, poi, può anche risalire all’indirizzo Ip da cui è stato divulgato il filmato illecito.

Con tutto questo materiale in possesso, il pubblico ministero, al termine delle indagini, potrà chiedere il rinvio a giudizio del soggetto ritenuto responsabile.


È legale filmare persone in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche senza il loro consenso; tuttavia, non è possibile divulgare tali riproduzioni senza l’autorizzazione dei soggetti interessati.

note

[1] Art. 96, l. n. 633/41

[2] Art. 97, l. n. 633/41.

[3] Art. 660 cod. pen.

[4] Art. 167 cod. privacy – Cass., sent. n. 40356 dell’8 ottobre 2015.

[5] Art. 615-bis cod. pen.

[6] Art. 617-septies cod. pen.

[7] Cass., sent. n. 38412 del 27 ottobre 2021.

[8] Cass., sent. n. 13492/2020.

[9] Cass., sent. n. 18089 del 10 aprile 2017.

[10] Art. 612-ter cod. pen.

Autore immagine: depositphotos.com


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