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Coppie di fatto: il convivente non proprietario non può essere sfrattato di casa

16 Settembre 2014 | Autore:
Coppie di fatto: il convivente non proprietario non può essere sfrattato di casa

Diritti sulla casa: quando nella coppia di fatto la relazione finisce o il partner proprietario della casa familiare muore, che diritti ha l’altro convivente sull’immobile? Può essere estromesso in qualsiasi momento?

 

Nelle coppie di fatto il convivente non è un ospite e non può essere buttato fuori di casa in qualsiasi momento.

È quanto affermato da una recente sentenza della Cassazione [1] che chiarisce la posizione del convivente e i suoi diritti sulla casa di abitazione.

Le coppie di fatto, per molti aspetti, non possono ancora essere eguagliate a quelle sposate poiché manca il vincolo del matrimonio e i diritti e doveri coniugali che ne discendono.

Tuttavia, quando la relazione di fatto si caratterizza per durata, stabilità e legame paragonabile a quello di una vera e propria famiglia, è doveroso darle importanza anche dal punto di vista giuridico relativamente ai diritti dei soggetti coinvolti.

Con riguardo alla casa familiare, ci si è sempre chiesti che diritti abbia il convivente non proprietario: si tratta di un mero ospite che gode della casa nei tempi e nei modi stabiliti dal proprietario oppure di un detentore qualificato o possessore che ha determinati diritti sul bene?

Quando la coppia di fatto assume le vesti di una famiglia, cioè ha i requisiti della stabilità, durata, solidità e reciproca contribuzione e assistenza fra i conviventi, la casa diventa la residenza abituale, il nido domestico in cui si crea un progetto di vita comune.

Dunque, in questi casi il convivente proprietario non può essere certamente considerato un ospite (quale potrebbe essere invece un partner occasionale).

Non trattandosi di ospite, i giudici hanno dovuto stabilire se questi possa essere considerato possessore o detentore della casa familiare [2].

Ebbene secondo la Cassazione, il convivente è un detentore qualificato [3] dell’immobile in cui vive o ha vissuto con il partner, proprio in virtù di una convivenza paragonabile a quella coniugale, fondata su una relazione stabile e abituale con quest’ultimo.

Considerare il convivente come detentore qualificato comporta determinate conseguenze: il proprietario della casa non può buttarlo fuori in qualsiasi momento ma deve dargli un certo preavviso in modo che abbia il tempo di trovare un’altra sistemazione.

Inoltre, quando il partner proprietario lo esclude dall’immobile clandestinamente (per esempio cambiando la serratura) o violentemente (cacciandolo bruscamente da casa), il convivente ha diritto di essere reintegrato nella detenzione del bene.

Per ottenere la reintegra, il convivente deve proporre un’apposita azione dinanzi al giudice, entro un anno dallo spoglio [4].

Tale azione può essere esercitata anche contro gli eredi del proprietario dell’immobile.


note

[1] Cass. sent. n. 19423 del 15.09.14.

[2] La differenza fra le due qualifiche è la seguente: il possessore è colui che esercita sul bene un potere pari a quello del proprietario; il detentore è colui che esercita un certo potere sulla cosa altrui in virtù di un diritto personale (per esempio un appartamento in virtù del diritto di locazione). Il detentore qualificato è colui che detiene il bene in virtù di un titolo, di un negozio (nel caso di specie in virtù della convivenza more uxorio).

[3] Cass. sent. n. 7214/2013.

[4] Azione di reintegrazione,art. 1168 cod. civ.

Autore immagine: 123rf com


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