Dissesto di edificio: ne risponde anche l’ingegnere che l’ha progettato


Committenti per lavori su immobili: doppia tutela.
L’ingegnere, progettista e direttore dei lavori, risponde per i danni arrecati dai suoi collaboratori agli edifici da lui progettati.
Lo ha affermato la Cassazione con una sentenza di ieri [1].
Non solo quindi il costruttore, ma anche l’ingegnere, che sia stato “progettista e direttore dei lavori”, nonché l’impresa appaltatrice (materiale esecutrice dell’opera) sono responsabili per i danni causati agli immobili dal dissesto statico. Gli stessi possono essere condannati dal tribunale all’eliminazione dei danni che ne sono derivati, sia a carico dei singoli appartamenti sia dei fabbricati nel loro complesso.
Insomma, l’esecuzione delle opere necessarie per il consolidamento statico, oltre al pagamento delle spese per i danni arrecati, spetta non solo alla ditta costruttrice, ma anche all’ingegnere progettista e direttore dei lavori.
Per la Cassazione, se oggetto dell’incarico conferito all’ingegnere non è la semplice predisposizione del solo progetto architettonico e di massima, quest’ultimo è responsabile della direzione dei lavori. La posizione di direttore dei lavori attribuita all’ingegnere presuppone l’autorizzazione implicita ad avvalersi dell’opera di altro/i professionista/i per la progettazione delle strutture in cemento armato e, di conseguenza, la responsabilità per la difettosa esecuzione dell’opera di quest’ultimo/i.
note
[1] Cass. sent. n. 19485/14 del 16.09.2014.
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