Assenze per permesso di studio, per esami e permessi retribuiti per 150 ore: come funzionano.
La Costituzione garantisce il diritto allo studio anche dopo l’età dell’obbligo scolastico. Ragion per cui allo studente che lavora sono riconosciuti alcuni diritti per poter conciliare la formazione con l’attività di dipendente.
Ad occuparsi dei diritti dello studente lavoratore è innanzitutto l’articolo 10 dello Statuto dei lavoratori che ne riconosce la peculiare posizione attribuendogli delle prerogative ulteriori rispetto ai normali dipendenti. I lavoratori dipendenti fruiscono poi di permessi e agevolazioni collegate al diritto allo studio, stabiliti in parte dalla legge [1] e in parte dai contratti collettivi.
Qui di seguito elencheremo, nel modo più semplice e schematico possibile, quali sono i diritti dello studente lavoratore e quali facoltà può questi esercitare nei confronti del datore senza poter essere discriminato solo per via della sua aspirazione formativa.
Indice
Chi sono gli studenti lavoratori tutelati dalla legge?
Quando la legge parla dei diritti dello studente lavoratore si riferisce a coloro che sono iscritti e frequentano corsi di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, nonché tutti coloro che frequentano i corsi di formazione professionale.
I diritti spettano comunque anche agli studenti fuori corso.
Per poter fruire dei diritti che a breve elencheremo, il lavoratore deve partecipare a un corso di studi che richieda la frequenza regolare e che garantisca il conseguimento di titolo di studio con valore legale [2].
Non è prevista alcuna limitazione per un unico corso di studi, quindi può richiedere i permessi anche il lavoratore che abbia già conseguito un altro diploma di laurea o titolo equipollente [3].
Quali sono i diritti dello studente lavoratore?
La generalità dei lavoratori dipendenti può usufruire di permessi o di particolari agevolazioni per la realizzazione del diritto allo studio, allo scopo di elevare la propria cultura e di sviluppare le capacità professionali.
Sono inoltre previsti specifici congedi per la frequenza di corsi di istruzione e formazione proposti dal datore di lavoro o estranei al rapporto di lavoro.
Salvo ulteriori garanzie previste dal contratto collettivo di categoria, allo studente lavoratore sono riconosciuti i seguenti diritti:
- diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami;
- divieto di prestare lavoro straordinario;
- divieto di lavoro durante i riposi settimanali;
- diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere prove di esame;
- diritto a un orario di lavoro compatibile con la frequenza dei corsi scolastici frequentati.
Le assenze per permesso di studio sono assenze retribuite e quindi la loro fruizione dà diritto alla percezione della normale retribuzione come prevista dal contratto collettivo applicato.
Le Sezioni Unite hanno stabilito che non spettano detti permessi retribuiti qualora lo studente lavoratore non abbia l’obbligo di frequenza per il superamento del corso universitario a cui è iscritto
Permessi per esami: come funzionano?
Tutti i lavoratori studenti, compresi gli universitari (anche fuori corso) e chi frequenta corsi di formazione professionale, hanno diritto ad un giorno di permesso retribuito per lo svolgimento dell’esame.
La concessione del permesso non è subordinata all’esito dell’esame, ma solo al fatto che lo stesso venga sostenuto. A tal fine, su richiesta del datore di lavoro, il lavoratore è obbligato a presentare la documentazione che comprova l’avvenuto esame.
Il permesso giornaliero viene concesso indipendentemente dall’ora in cui viene effettuato l’esame e quindi anche se non coincide con l’orario di lavoro.
Se il datore di lavoro lo richiede, il lavoratore deve produrre una certificazione, rilasciata normalmente dall’ente esaminatore, dalla quale risulti che si è regolarmente presentato al fine di sostenere l’esame, a prescindere dall’esito del medesimo: il diritto non è pertanto subordinato al superamento dell’esame ma è sufficiente sostenerlo.
I permessi dal lavoro spettano, inoltre, nei seguenti casi:
- quando vi siano da affrontare 2 prove (ad esempio prova scritta e prova orale) per un unico esame;
- a prescindere dal fatto che il dipendente si sia iscritto al corso prima o dopo l’assunzione;
- anche quando gli studi non siano funzionali all’attività dell’impresa.
Il diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per sostenere le prove di esame spetta a tutti i lavoratori studenti, inclusi:
- quelli che frequentano corsi di formazione;
- gli studenti universitari;
- tutti i dipendenti che si dedichino allo studio per affrontare gli esami per ottenere titoli riconosciuti dall’ordinamento giuridico statale, non solamente quelli iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole statali, pareggiate o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali [4].
Permessi retribuiti di 150 ore
Alcuni Ccnl prevedono un determinato numero di ore retribuite (normalmente 150 spalmante di solito in tre anni) a favore dei lavoratori che intendono frequentare corsi di studio presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
I Ccnl stabiliscono anche la percentuale massima di dipendenti che possono accedere al diritto in contemporanea.
Congedo per la formazione
Lo studente lavoratore con almeno 5 anni di anzianità presso la medesima azienda può chiedere di fruire di una sospensione del rapporto di lavoro per fruire di congedi per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
Tale congedo deve essere finalizzato:
- al completamento della scuola dell’obbligo,
- al conseguimento del titolo di studio di secondo grado,
- al conseguimento del diploma universitario o di laurea,
- alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
Il congedo per la formazione viene regolato dal singolo Ccnl. In generale, va chiesto dal lavoratore con un preavviso minimo pari a 30 giorni.
Durante tale periodo il datore non può licenziare il dipendente lavoratore, ma questi, pur conservando il diritto al posto, non ha diritto alla retribuzione. Inoltre, tale periodo non si calcola ai fini dell’anzianità di servizio e non è cumulabile con ferie, malattia e con altri congedi; esso può essere interrotto nel caso di grave e documentata infermità, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro.
Il datore di lavoro non è obbligato ad accettare la richiesta di congedo per la formazione; potrebbe anche spostarne la data in caso di comprovate esigenze organizzative, secondo quanto previsto dal contratto collettivo.
Il dipendente a cui viene immotivatamente negato il permesso di 150 ore annue per la frequenza di un corso di formazione professionale ha diritto al risarcimento anche in termini di perdita di chance derivata dal non aver conseguito la qualifica che il corso stesso rilasciava, con le conseguenze in termini di incrementi stipendiali e maggiore possibilità di lavoro.
Altre clausole contenute nei Contratti collettivi
I contratti collettivi possono prevedere ulteriori diritti per lo studente lavoratore come ad esempio:
- un numero di ore retribuite annue, o da fruire entro un determinato arco temporale, per frequentare i corsi di studio;
- giornate di permesso per sostenere gli esami;
- un monte ore aziendale che comporti limiti di utilizzo contemporaneo da parte di più lavoratori.
Concorsi
I permessi giornalieri retribuiti non spettano per i concorsi di abilitazione a una professione e per i connessi esami di Stato quali, per esempio, l’esame di Stato per l’iscrizione all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti.
note
[1] Art. 10 L. n. 300/1970 e art. 13 L. n. 845/1978.
[2] A tali requisiti risponde la partecipazione del lavoratore a un corso sperimentale di scuola media per lavoratori – cosiddette “150 ore” – finalizzato al recupero della scuola dell’obbligo per il conseguimento del diploma di scuola media inferiore (Cass. 28.11.1995, n. 12265).
[3] Cass. 25.10.1991, n. 11342.
[4] Cass. 25.10.2005, n. 20658.