Retribuzione, malattia, permessi, lavoro di domenica e notturno: tutti i diritti di chi stipula un contratto di lavoro a tempo parziale verticale o orizzontale.
Quando si parla di diritti, i lavoratori sono tutti uguali, senza differenza di sesso o di tipologia di contratto. Tuttavia, alcune categorie sono titolari di particolari prerogative (si pensi ai disabili) proprio in ragione della loro maggiore fragilità.
Il fatto di avere un contratto di lavoro part time non esclude i lavoratori a tempo parziale dai diritti che la legge – e in particolare lo Statuto dei Lavoratori – riconosce a tutti coloro che sono alle dipendenze altrui. In questa breve guida parleremo dei diritti del lavoratore part time (o, come spesso la legge lo chiama, «lavoratore a tempo part-time»). Ma procediamo con ordine.
Indice
Contratto scritto
Il contratto di lavoro part time deve essere scritto, con indicazione degli orari che il dipendente deve rispettare.
Un tempo, la legge stabiliva la nullità del contratto di lavoro a tempo parziale in assenza di un atto scritto. Dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003, si è stabilito come nel contratto di lavoro a tempo parziale la forma scritta è richiesta solo a fini di prova. Pertanto, qualora in assenza di contratto scritto è sempre ammessa la prova per testimoni. Se manca la prova di un contratto di lavoro part time, il lavoratore può rivolgersi al giudice affinché dichiari la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro full time sin dall’origine. Resta fermo il diritto alle retribuzioni e al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese antecedentemente alla data suddetta.
Indicazione dell’orario di lavoro
Il contratto scritto di lavoro part time deve obbligatoriamente indicare la durata e l’orario di lavoro, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
È possibile individuare tre modalità differenti di articolazione del part-time:
- part time orizzontale: in tal caso, la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro (ad esempio dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13);
- part time verticale: l’attività lavorativa è svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno (ad esempio, 8 ore giornaliere, ma solo per 3 giorni alla settimana (o solo alcune settimane o mesi dell’anno);
- part time misto: con combinazione delle modalità orizzontale e verticale (ad esempio, in alcuni periodi dell’anno tutti i giorni solo dalle 14 alle 18, mentre nei mesi restanti 8 ore al giorno solo dal martedì al venerdì).
La mancata o indeterminata indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale non comporta la nullità del contratto; se l’omissione riguarda la durata, il lavoratore può richiedere al giudice che il contratto si trasformi a tempo pieno. Il lavoratore ha comunque diritto:
- alla retribuzione per le prestazioni effettivamente rese;
- al risarcimento del danno.
Retribuzione
Il lavoratore part time ha diritto allo stesso trattamento retributivo del lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento, naturalmente proporzionato agli orari di lavoro effettuati.
La giurisprudenza ha precisato che il principio di non discriminazione comporta che il lavoratore non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile.
La retribuzione spettante al lavoratore “part-time” deve essere calcolata secondo il medesimo criterio utilizzato per il lavoratore “full-time”, pena la violazione del principio di non discriminazione. Pertanto, ove nel contratto collettivo la retribuzione oraria del lavoro a tempo pieno viene calcolata su un orario teorico mensile, per il lavoro a tempo parziale deve essere utilizzato il medesimo dato base e non il diverso criterio del cosiddetto peso effettivo orario, al fine di comparare in modo omogeneo i dati rilevanti alla determinazione della retribuzione.
I trattamento del lavoratore part time deve essere riproporzionato in ragione della ridotta prestazione lavorativa in particolare per quanto riguarda la retribuzione globale e le singole componenti di essa, la retribuzione feriale, i trattamenti economici per malattia, infortunio, malattia professionale e maternità. I contratti individuali o collettivi possono prevedere che particolari emolumenti retributivi siano corrisposti in misura più che proporzionale.
Altri diritti del lavoratore part-time
Il lavoratore part time ha i medesimi diritti del lavoratore a tempo pieno in particolare per quanto riguarda:
- la retribuzione oraria;
- la durata del periodo di prova;
- la durata delle ferie annuali;
- la durata del periodo di astensione per maternità (obbligatoria e facoltativa);
- la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro per malattia (cosiddetto «comporto»), infortunio e malattia professionale;
- l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- l’accesso a iniziative di formazione professionale, l’accesso ai servizi sociali aziendali;
- i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi;
- i diritti sindacali.
I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di dimissioni e licenziamento e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro; per quanto riguarda la retribuzione variabile, in ogni caso la contrattazione collettiva può introdurre diverse modalità di corresponsione dalla retribuzione.
Lavoro di domenica
Il ministero del Lavoro ha precisato che non ci sono ostacoli a stipulare un contratto part time (ex verticale) ove sia previsto lo svolgimento del lavoro durante tutte le domeniche dell’anno. Per tale particolare prestazione, secondo il Ministero, dovrà essere corrisposta al lavoratore la maggiorazione retributiva per il lavoro festivo prevista dal contratto collettivo.
La nota del Ministero precisa altresì che qualora il lavoratore interessato intrattenga contemporaneamente più rapporti a tempo parziale occorre verificare il rispetto dei limiti di orario e del diritto del lavoratore al riposo settimanale.
La Corte di Cassazione ha affermato che il lavoratore a tempo parziale che svolge attività di lavoro notturno o lavoro notturno festivo, ha diritto ad una maggiorazione della retribuzione, per le ore svolte con tale modalità, pari a quella percepita, per le medesime attività, dal lavoratore a tempo pieno comparabile.
Lavoro notturno
In mancanza dei contratti collettivi è considerato lavoratore notturno colui che svolge per almeno 3 ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all’anno, limite riproporzionato nel caso di lavoratore con orario part time. I suddetti requisiti devono essere considerati come alternativi.
Congedo matrimoniale
L’assegno per congedo matrimoniale, per il dipendente che presta la propria opera in alcuni periodi o giorni della settimana, spetta solo per i giorni in cui, contrattualmente, era prevista la sua presenza lavorativa.
Nel caso di più rapporti di lavoro, l’assegno è dovuto da ciascun datore di lavoro per la quota corrispondente alla prestazione che il lavoratore avrebbe dovuto effettuare nel periodo di congedo.
Diritto di precedenza nella trasformazione a tempo pieno
Non esiste alcun diritto di precedenza per i lavoratori che vogliano trasformare il contratto da part time in full time. L’unica norma che regola la fattispecie – ma con finalità diverse – prevede in favore del lavoratore il cui rapporto sia stato trasformato da tempo pieno in tempo parziale, un diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno, per l’espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Malattia
Il trattamento economico di malattia è proporzionato alla retribuzione percepita. La retribuzione media giornaliera si calcola in base al numero di giornate lavorate e retribuite comprese nel periodo di paga settimanale o mensile immediatamente precedente alla malattia.
Per i part time verticali o misti, l’Inps ha precisato quanto segue:
- la retribuzione media giornaliera, per calcolare l’indennità economica di malattia è calcolata dividendo le retribuzioni dei 12 mesi precedenti l’evento per il numero delle giornate indennizzabili teoriche dell’anno;
- (360 impiegati e 312 operai);
- la malattia insorta durante il periodo di lavoro è indennizzabile anche se si protrae nel periodo di sospensione;
- le malattie che iniziano nel periodo di sospensione, entro 60 giorni dall’ultimo lavorato, sono indennizzabili (la retribuzione media è quella riproporzionata);
- le malattie che iniziano nel periodo di sospensione, dopo 60 giorni dall’ultimo lavorato, sono indennizzabili per le sole giornate che andranno a cadere nel previsto periodo lavorativo.
Per i part time orizzontali valgono le consuete modalità.
Nel part-time orizzontale la durata del comporto è uguale a quella dei rapporti full time. Nel part time verticale, la determinazione della durata va fatta in relazione alla quantità della prestazione. I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro.
Cassa integrazione
I lavoratori part time possono essere inseriti in programmi di integrazione salariale. Per quanto riguarda la solidarietà, l’Inps ha precisato che i lavoratori part time possono essere ammessi qualora sia dimostrato il carattere strutturale del part time nella preesistente organizzazione del lavoro (es: sono da escludere i part time destinati a soddisfare esigenze di natura stagionale o temporanea).
Diversamente, il Min. Lav, con interpello 14/2016, ha chiarito che risultano compatibili con il contratto di solidarietà e non richiedono stipula di un ulteriore accordo: le istanze di trasformazione attuate nel rispetto della percentuale di riduzione media oraria pattuita – sia in riferimento a tutti i lavoratori coinvolti sia in riferimento al singolo lavoratore interessato – secondo i limiti percentuali legalmente prestabiliti. Al contrario, le trasformazioni in questione che incidono sulle percentuali stabilite in sede di accordo, comportano la necessità della stipula di un nuovo accordo.
Permessi retribuiti legge 104 mensili per assistenza a familiari con handicap
I 3 giorni al mese previsti dall’art. 33, legge n. 104/1992 devono essere riproporzionati (per la Cassazione, i tre giorni di permesso non sono riproporzionabili nel contratto part time e spettano interamente).
L’Inps ha fornito nuove istruzioni operative finalizzate al corretto riproporzionamento dei 3 giorni di permesso per assistere portatori di handicap.
Riproporzionamento giornaliero
Formula applicabile ai part time verticale e part time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese (il riproporzionamento non va effettuato per i mesi in cui è previsto lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno): orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time (diviso) orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno (per) 3 (giorni di permesso teorici), il risultato andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Esempio 1 – Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore. Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente: (18/38) X 3= 1,42 che arrotondato all’unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 giorno di permesso mensile.
Esempio 2 – Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 22 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 40 ore. Applicando la formula sopra enunciata il calcolo sarà il seguente: (22/40) X 3=1,65 che arrotondato all’unità superiore, in quanto frazione superiore allo 0,50, dà diritto a 2 giorni di permesso mensili. I tre giorni di permesso non andranno riproporzionati, invece, in caso di part-time orizzontale.
Riproporzionamento orario
Applicabile solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore. Formula di calcolo (part-time orizzontale, verticale o misto): orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time (diviso) numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno (per) 3 (giorni di permesso teorici).