Amministratori di condominio: corsi di formazione per diventare professionisti


Pronto il Dm sui corsi di formazione: stabiliti i requisiti per responsabili scientifici e formatori.
Amministratori condominiali doc: la formazione diventa obbligatoria grazie ai criteri del decreto ministeriale che finalmente verrà pubblicato la prossima settimana in Gazzetta Ufficiale. Il regolamento è previsto dalla legge di riforma del condominio [1], in vigore dal 18 giugno 2013.
Si attendeva da molto l’ultimo passaggio proprio relativo alle regole su criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per amministratori, che costituisce – ai sensi della nuova legge – uno tra i requisiti indispensabili per poter esercitare la professione.
Come abbiamo già spiegato nella nostra guida sugli amministratori di condominio, è necessaria la partecipazione a un corso di formazione iniziale; dopo scatta l’obbligo di frequentare regolarmente anche quelli di formazione periodica.
Sono esentati solo coloro che amministrano il condomino in cui possiedono un’unità immobiliare (quindi i cosiddetti “condomìni-amministratori) e (ma solo per la formazione iniziale) chi ha svolto la professione per almeno un anno nell’ultimo triennio precedente all’entrata in vigore della riforma (cioè tra il 18 giugno 2010 e il 18 giugno 2013).
I corsi dovranno avere, i sintesi, questi requisiti:
– 72 ore di lezione per la formazione iniziale (di cui 48 di teoria e 24 di pratica) e 15 per la periodica;
– sia i responsabili scientifici che i formatori devono avere anzitutto i requisiti di “onorabilità”: godimento dei diritti civili; non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni; non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; non essere interdetti o inabilitati.
Poi, per quanto riguarda i responsabili scientifici (che dovranno poi verificare i requisiti dei formatori e organizzare i corsi) è previsto che siano docenti universitari o di scuola superiore di materie giuridiche, o economiche, avvocati, magistrati o professionisti dell’area tecnica (anche in pensione). Devono poi avere una “competenza specifica” in materia condominiale, che va dimostrata.
Per i formatori sono richieste le stesse qualità ma possono svolgere la funzione anche solo dimostrando di possedere una laurea (anche triennale) o di essere iscritti a un albo professionale, sempre fatta salva la “competenza specifica”.
I formatori che, prima dell’entrata in vigore del decreto, abbiano svolto l’attività di formatori per almeno sei anni in corsi della durata di almeno 40 ore sono esentati dal possesso dei titoli di studio o professionali.
I contenuti indicati nel Dm della Giustizia non sono esaustivi, nel senso che ciascun corso potrà svolgersi con durata anche superiore. Ma i temi prescritti andranno comunque rispettati come contenuti minimi.
note
[1] L. 220/2012.
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