Esonero contributi Cassa Forense: quando e come presentare le domande


Domande di esonero ex art. 10 del regolamento di attuazione della legge forense: ipotesi e modalità per la presentazione dell’istanza.
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense, nella seduta dell’11 settembre scorso, ha deliberato una serie di interventi urgenti a seguito dell’approvazione del regolamento di attuazione della legge forense [1]. Sono stati, in particolare, disciplinati alcuni importanti aspetti in materia di contributi minimi 2014 in corso di riscossione, domande di esonero ex art. 10, nuove iscrizioni alla Cassa.
Domande di esonero ex art. 10 del Regolamento
È consentita, per una sola volta nell’arco dell’intero periodo di iscrizione alla cassa (con l’unica eccezione dell’ipotesi della maternità o dell’adozione, per le quali si può arrivare fino a 3 anni in caso di più eventi successivi) l’esonero dal pagamento dei contributi minimi per i seguenti eventi [2]:
a) alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell’adozione stessa. L’esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;
b) agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;
c) agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.
Resta ovviamente fermo quanto dovuto in autoliquidazione sulla base degli effettivi redditi prodotti e delle fatture emesse.
Come presentare le domande
Le domande potranno essere presentate dagli iscritti alla Cassa entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento ai contributi minimi del medesimo anno, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione:
> “Accesso Riservato – Servizi On-Line – Istanze On-Line”.
In ogni caso, l’esonero è subordinato all’approvazione da parte della Giunta Esecutiva.
Non pagate “l’ultima rata”!
Con la delibera si è deciso anche di sospendere la riscossione dell’ultima rata dei contributi minimi. L’ultima rata dei contributi minimi 2014 (30/09/2014) in corso di riscossione è sospesa per tutti gli iscritti per i quali il 2014 sia compreso tra i primi 9 anni di iscrizione alla Cassa. Entro il 31/12/2014 i contributi stessi verranno ricalcolati sulla base di quanto disposto dal nuovo regolamento e verrà data specifica comunicazione agli interessati per la regolarizzazione della posizione contributiva. Eventuali somme risultanti a credito, a seguito di tale ricalcolo, saranno oggetto di compensazione in sede di mod. 5/2015, una volta conosciuto il reddito dell’iscritto. Di tanto avevamo già dato anticipazione nell’articolo: “Cassa Forense: sospeso il pagamento dell’ultima rata dei contributi minimi”.
note
[1] Ex art. 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012.
[2] Specifiche situazioni soggettive di cui al comma 7 dell’art. 21 della legge 247/2012.
sono d’accordo su quanto dichiarato nell’articolo
adesso stiamo senza penzier