Gli appartenenti alle Forze di Polizia non possono prendere pubblicamente le parti di un partito o di un candidato, né possono assumere comportamenti che compromettano l’imparzialità nello svolgimento delle loro funzioni.
Quando c’è il diritto di mezzo, non si finisce mai di imparare. Un po’ come con la medicina: ogni giorno ne esce una nuova. Come questa: la polizia non ha libertà di pensiero politico, o meglio il pensiero è libero, ma ciò che non è libero è il diritto di manifestarlo in pubblico. E chi non ci crede, legga la sentenza del Consiglio di Stato pubblicata lo scorso 14 agosto [1]. Secondo i giudici amministrativi, il credo delle forze di polizia non può essere dichiarato pubblicamente. Ciò in quanto lo precludono le norme di comportamento politico fissate per gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione della P.S. [2].
In caso di violazione di tale obbligo il Questore ben potrebbe disporre la sanzione pecuniaria a carico del funzionario di polizia che, per esempio, invii una lettera a un giornale prendendo pubblicamente le parti di uno schieramento in lizza per le elezioni o a sostegno di un partito o di un candidato specifico. Tale condotta, infatti, è in contrasto con la normativa che impone agli appartenenti alle Forze di Polizia di mantenersi in ogni circostanza al di fuori delle competizioni politiche e vieta loro di assumere comportamenti che compromettano l’assoluta imparzialità nello svolgimento delle loro funzioni, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni ed organizzazioni politiche.
Vi potrà sembrare incostituzionale? E invece no! Lo ha detto anche la Corte Costituzionale – almeno questo è, al momento, il suo parere – che, già nel 2008 [3], pronunciatasi sulla questione, ha dichiarato non fondata l’eccezione di legittimità costituzionale della norma in questione [4] che limita la pubblicità del pensiero delle forze di polizia.
note
[1] Cons. St. sent. n. 4259/14 del 14.08.2014.
[2] Ai sensi dell’art. 4, n.14, del DPR n. 737/1981 in relazione alla legge n. 121/1981, art. 81.
[3] C. Cost. sent. n. 182/2008.
[4] Art. 20, DPR n. 737/1981, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.
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